CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 gennaio 2019, n. 1837
Gestione commercianti – Opposizione alla cartella esattoriale – Intimazione di pagamento di contributi – Quantificazione delle somme aggiuntive
Rilevato che
la Corte d’appello di Lecce (sentenza del 7.12.2012), pronunziando sull’impugnazione proposta da G.G.A. avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale della stessa sede che le aveva rigettato l’opposizione alla cartella esattoriale contenente l’intimazione di pagamento di contributi dovuti alla gestione commercianti per l’anno 2009 relativamente alla posizione dei figlio M.A.E. (iscritto d’ufficio quale coadiutore familiare), ha accolto parzialmente il gravame ed ha dichiarato che le somme aggiuntive dovevano essere quantificate secondo i criteri previsti dall’art. 116, comma 15, della legge n. 388/2000, cioè nella misura degli interessi legali, mentre ha confermato nel resto la sentenza di primo grado;
per quel che ancora rileva in questa sede, il giudice di appello ha ritenuto applicabile il più favorevole regime sanzionatorio delineato dalla norma ora richiamata in ragione della esistenza di contrastanti orientamenti tra le diverse circolari dell’ente di previdenza, all’epoca dell’insorgenza dell’obbligo contributivo accertato;
per la cassazione della sentenza ricorre l’Inps con un solo motivo, mentre rimangono intimate G.G.A. e la società Equitalia Sud s.p.a. (già Equitalia E.T.R. s.p.a.);
Considerato che
con un solo motivo, proposto per violazione e falsa applicazione dell’art. 116, comma 15, della legge 25.12.2000, n. 388, l’Inps (anche quale procuratore speciale di SCCI s.p.a.) rileva che la disposizione in esame contempla espressamente la circostanza dell’integrale pagamento dei contributi previdenziali quale condizione necessaria per l’applicazione della riduzione delle somme aggiuntive, per cui censura la decisione della Corte territoriale laddove la stessa ha ritenuto al contrario che il beneficio in esame non può ritenersi subordinato al previo pagamento della sorte capitale in quanto una interpretazione restrittiva della norma confliggerebbe con la sua ratio, che è quella di tener conto dei casi in cui, come nella fattispecie, vi è incertezza sull’obbligo contributivo;
il motivo è fondato;
invero, come questa Corte ha avuto modo di esprimersi nella materia in esame, (Cass. Sez. 6 – Lav., ordinanza n. 4077 dell’1.3.2016) «in tema di riduzione delle sanzioni civili per omissioni contributive, di cui all’art. 116, comma 15, lett. a), della l. n. 388 del 2000, per l’ipotesi in cui il ritardato o mancato versamento dei contributi derivi da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo, l’integrale pagamento della contribuzione controversa costituisce un presupposto indefettibile ai fini dell’applicazione del più favorevole regime sanzionatorio ivi previsto» (v. tra le altre, Cass. sez. 6 – ord. n. 9185 del 2015);
in effetti, l’art. 116, (rubricato “Misure per favorire l’emersione del lavoro irregolare) al comma 15 lett. a) così recita : “Fermo restando l’integrale pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali, i consigli di amministrazione degli enti impositori, sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica fissano criteri e modalità per la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 fino alla misura degli interessi legali, nei seguenti casi: a) nei casi di mancato e ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza e nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato, entro il termine di cui all’articolo 124, primo comma, del codice penale, all’autorità giudiziaria”; l’assunto secondo cui l’integrale pagamento della contribuzione controversa costituisce uno dei presupposti indefettibili per farsi luogo all’applicazione delle sanzioni in misura ridotta trova fondamento nella lettera della legge, atteso che il citato comma 15, pone come premessa per “la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8”, in presenza delle suddette incertezze, “l’integrale pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali”;
la decisione adottata è quindi errata laddove ha fatto derivare esclusivamente dalla ritenuta esistenza di contrastanti orientamenti giurisprudenziali il diritto all’applicazione del più favorevole regime sanzionatorio;
pertanto il ricorso va accolto e l’impugnata sentenza va cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito col rigetto della domanda di opposizione per la parte concernente la pretesa riduzione delle somme aggiuntive dovute all’Inps, stante l’incontestata circostanza del mancato adempimento dell’obbligazione contributiva ad opera della G.;
l’esito alterno dei giudizi di merito induce a ritenere interamente compensate tra le parti le relative spese di lite, mentre dalla soccombenza di G.G.A. nel presente giudizio scaturisce la sua condanna al pagamento delle spese della fase di legittimità, liquidate come da dispositivo in favore dell’Inps.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione per la parte concernente la pretesa riduzione delle somme aggiuntive dovute all’Inps. Compensa le spese dei giudizi di merito di 1° e 2° grado. Condanna G.G.A. al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura di € 3700,00, di cui € 3500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
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