CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 settembre 2020, n. 19979
Decreto ingiuntivo – Contributi e sanzioni relativi al rapporto di lavoro dei giornalisti – Caratteristiche del lavoro subordinato giornalistico – Messa a disposizione di energie lavorative per fornire con continuità ai lettori un flusso di notizie in una specifica area dell’informazione – Redazione sistematica di articoli o tenuta di rubriche – Disponibilità del lavoratore anche nell’intervallo tra una prestazione e l’altra
Considerato in fatto
1.La Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di rigetto dell’opposizione proposta dalla soc S. Italia srl avverso il decreto ingiuntivo emesso su istanza dell’INPGI per il pagamento di contributi e sanzioni relativi al rapporto di lavoro dei giornalisti C.F. e S.R. dall’ottobre 2002 al giugno 2003, ritenuto dall’Istituto di natura subordinata .
La Corte ha affermato che la decisione del Tribunale si era attenuta ai principi affermati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione circa l’individuazione delle caratteristiche del lavoro subordinato giornalistico. Ha rilevato, infatti, che la natura subordinata doveva essere desunta, oltre che dalle pattuizione di un compenso fisso mensile, dalla disponibilità di una postazione fissa e dalli utilizzazione strumenti messi a disposizione da S., dall’affidamento e responsabilità di un particolare settore informativo, dal rispetto delle direttive dei superiori gerarchici , dal doversi coordinare con la direzione per la fruizione di ferie e permessi.
La Corte ha osservato , inoltre, che la società aveva posto l’accento su circostanze non idonee a far escludere la natura subordinata del rapporto.
2. Avverso la sentenza ricorre S. Italia con tre motivi . Resiste l’INPGI. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 cpc.
Ritenuto in diritto
3. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 1362, 2094, 2222, e seg cc ; dell’art. 409 n 3 cpc, 1 e 2 CCNLG n 69 del 1963; degli artt. 115 e 116 cpc, dell’art 2697 cc con riferimento alla ritenuta sussistenza della subordinazione. Lamenta che quanto affermato dalla Corte non trovava corrispondenza nel contenuto effettivo delle dichiarazioni rese dai testi escussi , generiche ed inidonee a fornire elementi dirimenti ,né nei contratti conclusi tra le parti ; violava le disposizioni normative e collettive nonché i principi affermati dalla giurisprudenza.
4.Con il secondo motivo denuncia omessa ed insufficiente esame delle risultanze istruttorie circa la natura subordinata o meno delle prestazioni rese ovvero nullità della sentenza (art 360 n 4 e 5 ).
5.Con il terzo motivo denuncia violazione degli artt 116, commi 8 e 20, L n 388/2000 e art 1189 cc . Afferma l’applicabilità di tale normativa anche all’INPGI , salvo espressa eccettuazione . Afferma inoltre la buona fede della società.
6. Il ricorso è infondato .
Circa i primi due motivi va rilevato che nella sostanza la soc S. si duole che i giudici di appello abbiano affermato la natura subordinata dell’attività svolta dai due giornalisti F. e R. .
Ciò tuttavia fa trascurando di considerare che così si invoca una rivalutazione della ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito ai quali compete, anche attraverso il riferimento a materiali istruttori, ricostruzione che è invece affidata al sovrano apprezzamento del giudice di merito, in tal modo travalicando i limiti imposti ad ogni accertamento di fatto dal novellato art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., come interpretato da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014 (principi costantemente ribaditi dalle stesse Sezioni unite v. n. 19881 del 2014, n. 25008 del 2014, n. 417 del 2015, oltre che dalle Sezioni semplici) di cui chi ricorre non tiene adeguato conto.
Come noto, nell’ambito delle controversie qualificatorie in cui occorre stabilire se certe prestazioni lavorative siano rese in regime di subordinazione oppure al di fuori del parametro normativo di cui all’art. 2094 c.c., la valutazione delle risultanze processuali che inducono il giudice del merito ad includere il rapporto controverso nello schema contrattuale del lavoro subordinato o meno costituisce accertamento di fatto censurabile in Cassazione, secondo un pluridecennale insegnamento di questa Corte (tra molte, nel corso del tempo, v. Cass. n. 1598 del 1971; Cass. n. 3011 del 1985; Cass. n. 6469 del 1993; Cass. n. 2622 del 2004; Cass. n. 23455 del 2009; Cass. n. 9808 del 2011), solo per la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre può essere sindacata nei limiti segnati dal n. 5 dell’art. 360 c.p.c. tempo per tempo vigente, la scelta degli elementi di fatto cui attribuire, da soli o in varia combinazione tra loro, rilevanza qualificatoria (cfr., più di recente, Cass. n. 11646 del 2018 e Cass. n. 13202 del 2019).
Invece la ricorrente, nei motivi in esame, prospetta anche errores in iudicando, ma il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., ricorre o non ricorre per l’esclusivo rilievo che, in relazione al fatto accertato, la norma, della cui esatta interpretazione non si controverte (in caso positivo vedendosi in controversia sulla “lettura” della norma stessa), non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata “male” applicata, e cioè applicata a fattispecie non esattamente comprensibile nella norma (Cass. n. 26307 del 2014; Cass. n. 22348 del 2007); sicché il processo di sussunzione, nell’ambito del sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto, presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata; al contrario del sindacato ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c. che invece postula un fatto ancora oggetto di contestazione tra le parti, come è nel caso che ci occupa.
7. In particolare risultano poi inappropriati i richiami sia all’art. 2697 c.c. sia agli artt. 115 e 116 c.p.c.; per il primo aspetto la violazione dell’art. 2697 c.c. è censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece ove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018), come nella specie laddove chi ricorre critica l’apprezzamento operato dai giudici del merito circa l’esistenza della subordinazione, opponendo una diversa valutazione che non può essere svolta in questa sede di legittimità; per l’altro aspetto, in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato (tra le altre v. Cass. n. 23940 del 2017).
Così si è ribadito anche in controversie analoghe (cfr. Cass. n. 4369 del 2017; Cass. n. 18018 del 2017; Cass. n. 26612 del 2019; Cass. n. 26613 del 2019) che taluni rilievi, pur formalmente ricondotti ad una pretesa violazione di legge, si sostanziano in censure sulla congruità e logicità della motivazione, nonostante il controllo sulla stessa non rientri più nel catalogo dei casi di impugnazione per cassazione a seguito della modifica del n. 5 dell’art. 360 c.p.c.; disposizione che deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione.
Com’è noto, a seguito della indicata modifica legislativa che ha reso deducibile solo il vizio di omesso esame di un fatto decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le parti, il controllo della motivazione è stato confinato sub specie nullitatis, in relazione al n. 4 dell’art. 360 c.p.c. il quale, a sua volta, ricorre solo nel caso di una sostanziale carenza del requisito di cui all’art. 132, n. 4, c.p.c., configurabile solo nel caso di “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, di “motivazione apparente”, di “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e di “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile’, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (cfr. Cass. SS.UU. n. 8053/14 cit.). Di talché, anche per questo verso, le censure mosse dalla ricorrente si palesano inaccoglibili, atteso che la Corte territoriale ha spiegato, in maniera esaustiva e niente affatto perplessa, le ragioni della decisione che deponessero nel senso della sussistenza tra le parti di un vincolo di subordinazione.
Va, altresì rilevato che per la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, il carattere subordinato della prestazione del giornalista presuppone la messa a disposizione delle energie lavorative dello stesso per fornire con continuità ai lettori della testata un flusso di notizie in una specifica e predeterminata area dell’informazione, di cui assume la responsabilità, attraverso la redazione sistematica di articoli o con la tenuta di rubriche, con conseguente affidamento dell’impresa giornalistica, che si assicura così la copertura di detta area informativa, contando per il perseguimento degli obbiettivi editoriali sulla disponibilità del lavoratore anche nell’intervallo tra una prestazione e l’altra, ciò che rende la sua prestazione organizzabile in modo strutturale dalla direzione aziendale (cfr. fra le tante Cass. nn. 833 del 2001, 4797 del 2004, 11065 del 2014 e da ultimo 8144 del 2017).
A tale parametro normativo si è attenuta la Corte territoriale nello scrutinio delle risultanze istruttorie.
8. Con riferimento all’ultimo motivo vanno richiamati i precedenti di questa Corte che ne escludono l’applicabilità Si è affermato, infatti, che “In caso di omesso o ritardato pagamento di contributi previdenziali all’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI), privatizzato ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994, la disciplina sanzionatoria prevista dall’art. 116 della l. n. 388 del 2000 non si applica automaticamente poiché l’Istituto, per assicurare l’equilibrio del proprio bilancio, ha il potere di adottare autonome deliberazioni, soggette ad approvazione ministeriale, fermo l’obbligo, a norma dell’art. 76 della l. n. 388 del 2000, di coordinare l’esercizio di tale potere con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sicché il nuovo regime sanzionatorio è inapplicabile alle obbligazioni contributive riferite a periodi antecedenti al recepimento della disciplina da parte dell’istituto.(cfr Cass. n 23051/2017, n. 838/2016, n. 12208/2011). Tale recepimento è avvenuto nel 2006.
9. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato con condanna della ricorrente a pagare le spese processuali
Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso principale e del ricorso incidentale sussistono i presupposti di cui all’art. 13 , comma 1 quater, dpr n 115/2002.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese processuali liquidate in Euro 6.500,00 per compensi professionali , oltre 15% per spese generali ed accessori di legge nonché Euro 200,00 per esborsi .
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del dpr n 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13 se dovuto.
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