CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 maggio 2018, n. 12887
Imposte dirette – IRES – Accertamento – Contenzioso tributario – Notificazione – Decorrenza dei termini
Rilevato
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata;
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Siena. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione di L.C. avverso un avviso di accertamento IRES per l’anno 2007;
Considerato
che il ricorso è affidato ad un’unica censura, con la quale l’Agenzia deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 53 D.Lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 100 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c.: la decisione impugnata avrebbe erroneamente ritenuto privo di specificità il gravame, laddove esso era stato modulato sull’interesse ad impugnare dell’Ufficio, inequivocabilmente legato al potenziale pregiudizio determinato dal vincolo nascente dal giudicato, ostativo alla conferma della legittimità dell’atto;
che l’intimato si è costituito con controricorso, eccependo pregiudizialmente l’inammissibilità del ricorso avversario, stante l’intervenuta notifica della sentenza della CTR il 9 agosto 2016 all’Avvocatura Distrettuale dello Stato, a fronte della notifica del ricorso per cassazione il 30 gennaio 2017, nonché l’improcedibilità dello stesso, non essendo stata depositata la copia autentica della sentenza impugnata, con la relazione di notifica;
che tale eccezione è infondata, posto che, in tema di contenzioso tributario, la sentenza d’appello emessa in un giudizio, nel quale l’Agenzia delle entrate abbia partecipato senza il patrocinio dall’Avvocatura dello Stato, può essere notificata, ai fini della decorrenza del termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione, sia presso la sede centrale dell’Agenzia delle entrate sia presso la sede del suo ufficio periferico, che va considerato come organo del primo, con pari capacità di stare in giudizio ai sensi degli artt. 10 e 11 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, secondo un modello assimilabile alla preposizione institoria di cui agli artt. 2203 e 2204 cod. civ. (Sez. 5, n. 441 del 14/01/2015); che, non avendo l’Avvocatura Distrettuale dello Stato assunto la difesa dell’Agenzia in sede di appello, la notifica del 9 agosto 2016 non era idonea a far decorrere il termine breve e che, d’altronde, la mancata notifica agli uffici dell’Agenzia non avrebbe potuto consentire il deposito di una copia della sentenza impugnata contenente la relata di notifica; che, nel merito, il motivo è fondato;
che, infatti, la stessa lettura della parte motiva della sentenza impugnata non precisa quale sia la mancanza di specificità del gravame, una volta che era stato chiarito come la contestazione attenesse alla F. s.r.l. e la notifica fosse stata effettuata al C. quale unico socio della stessa e come l’accenno alla sentenza n. 1808/15 della CTR fosse dovuto all’opportunità di procedere ad una riunione dei giudizi: in altri termini, poiché la CTP di Siena si era incidentalmente pronunziata anche sulla legittimità dell’atto impugnato, l’Ufficio avrebbe avuto interesse a non far passare in giudicato la predetta statuizione;
che, in definitiva, l’appello appariva sufficientemente specifico;
che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Toscana, in diversa composizione, affinché si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale della Toscana, in diversa composizione, cui demanda di provvedere; anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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