CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 giugno 2018, n. 16690
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa – Ricostruzione in via testimoniale della natura fittizia – Rapporto di lavoro subordinato – Stabilità del rapporto, l’inserimento nell’organizzazione, la fissazione degli orari, sussistenza di direttive dai superiori e fissità mensile del compenso
Rilevato
che la Corte d’Appello di Napoli ha confermato, con sentenza n. 4588/2010, la pronuncia non definitiva del Tribunale di Benevento, con cui era stato accertato il ricorrere tra M.S. e G. s.r.l., dal 1.1.1985 al 2.2.2008, di un rapporto di lavoro subordinato, fittiziamente giustificato, dal 2001 al 2004, sulla base di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa e rimasto per i restanti periodi privo di base negoziale scritta;
che la Corte escludeva di poter valorizzare un’ipotetica volontà contrattuale nel senso della natura autonoma propugnata dalla società, anche per la mancanza per la maggior parte del rapporto di una regolamentazione di esso, sicché doveva essere indagata esclusivamente la manifestazione concreta e l’atteggiarsi fattuale della prestazioni rese;
che in proposito venivano valorizzati, per desumere il trattarsi di lavoro subordinato, la stabilità del rapporto, l’inserimento del S., quale contabile, nell’organizzazione altrui, la fissazione datoriale degli orari, la sussistenza di direttive dai superiori ed anche i rimproveri talora mossi nei suoi confronti, il serrato controllo sul suo operato e la fissità mensile del compenso; che tale natura non era contraddetta, secondo la Corte, dal periodo in cui vi era stata la formalizzazione del rapporto come collaborazione coordinata e continuativa, in quanto essa era stata posta in essere, da parte dell’amministratore giudiziario della compagine, al fine di fornire copertura formale all’attività lavorativa in corso e nella consapevolezza di una diversa matrice della prestazione;
che avverso tale sentenza la G. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi, poi illustrati da memoria e resistiti con controricorso dagli eredi del S.;
Considerato
che con il primo motivo la ricorrente assume la violazione degli artt. 2222, 2106 e 2697 c.c. per avere la Corte d’Appello mal valutato le emergenze istruttorie in punto direttive datoriali e potere disciplinare che con il secondo motivo si adduce l’omesso esame di un fatto decisivo (360 n. 5 c.p.c.) per essere stato trascurato l’apprezzamento rispetto alla volontà delle parti di non instaurare un rapporto di lavoro subordinato;
che con il terzo motivo G. sostiene che la sentenza impugnata sarebbe munita di motivazione apparente, in violazione dell’art. 132 c.p.c., per essere stata mal intesa la deposizione del teste R. e per essere stata ritenuta ammissibile, mal richiamandosi l’art. 1917 c.c., la prova per testi della simulazione tra le parti;
che con il quarto e quinto motivo è affermata la totale mancanza di motivazione o, subordinatamente, l’omesso esame di un fatto decisivo (art. 360 n. 5 c.p.c.) per non avere la Corte d’Appello preso posizione sul motivo di gravame con cui si affermava l’erronea determinazione quantitativa dell’orario, per contrasto con le deduzioni dello stesso ricorrente, e per non avere considerato l’eccezione di prescrizione;
che i primi tre motivi, riguardando tutti la questione sulla subordinazione, possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati; che la Corte territoriale, rispondendo espressamente ai motivi di appello, ha preso in esame la volontà delle parti, sottolineando come nella gran parte del periodo oggetto di causa fosse mancata una formalizzazione negoziale scritta, mentre la sottoscrizione, tra il 2001 ed il 2004, di un contratto di co.co.co trovava specifica giustificazione nell’esigenza dell’amministratore giudiziario di dare copertura formale al rapporto ed infine l’emissione di formali fatture nel periodo successivo non si era accompagnata ad alcuno specifico accordo contrattuale, da tutto ciò desumendosi che la causa doveva essere “indagata esclusivamente” attraverso “la manifestazione concreta e l’atteggiarsi fattuale”; che si tratta di argomentazione non implausibile, sicché quella sollecitata risulta una mera rivisitazione delle valutazioni di merito, tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. S.U. 25/10/2013, n. 24148);
che la ricostruzione in via testimoniale della natura fittizia del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa non viola l’art. 1917 c.c., alla luce del consolidato orientamento secondo cui nel rito del lavoro, stante il disposto dell’art. 421 c.p.c., non opera il limite di cui alla predetta norma del codice civile (Cass. 17 aprile 2009, n. 9228; Cass. 21 maggio 2002, n. 7465); che, sotto il profilo argomentativo, l’apprezzamento in ordine alla natura fittizia del rapporto di co.co.co. non si fonda soltanto sulle affermazioni testimoniali dell’amministratore giudiziario, a dire del ricorrente mal percepite o mal riportate dal giudice, ma sulla pregnante valutazione – contenuta nella motivazione – in ordine al fatto che le modalità esecutive della prestazione erano rimaste uguali anche in tale fase;
che anche da questo punto di vista la censura si traduce in un’istanza di riesame del merito;
che, non diversamente, la critica adotta agli indici valorizzati per il ricostruire il rapporto in termini di lavoro subordinato non costituisce rilievo idoneo rispetto al giudizio di legittimità;
che infatti, per un verso, alcune delle questioni fattuali (eterodirezione della prestazione; osservanza orari di lavoro) sono state risolte dalla sentenza impugnata nei medesimi termini (v. lo stralcio della motivazione di primo grado riportata a pag. 5 del controricorso) già dal Tribunale;
che quindi in parte qua le critiche intercettano il limite di cui all’art. 348-ter, co. 4 e 5, c.p.c., norma per la quale, rispetto alla questione di legittimità costituzionale prospettata in memoria ex art. 380-bis 1 c.p.c., in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, già questa Corte si è pronunciata, con ragionamento qui condiviso, nel senso che tale questione “è manifestamente infondata (…) atteso che, un secondo grado di giudizio di merito dinanzi al giudice ordinario non è oggetto di garanzia costituzionale e (…) la limitazione del controllo di legittimità, in caso di “doppia conforme” in fatto, non solo non impediscono, né limitano l’esercizio del diritto di difesa, ma contribuiscono a garantirne l’effettività” (Cass. 11 dicembre 2014, n. 26097); che l’assunto secondo cui nessuno dei testimoni avrebbe riferito rispetto alla sussistenza del potere disciplinare, viceversa richiamato dalla Corte, non può essere condiviso in quanto della spettanza di tale potere è menzione espressa nella deposizione, riportata in sentenza, del teste R., avallata ad colorandum dal riferimento del teste Pulcino ad alcuni richiami da lui mossi al S. perché lavorasse con più attenzione, mentre l’accento posto nel ricorso per cassazione su altre risultanze testimoniali costituisce un inammissibile sollecitazione rispetto a nuovi apprezzamenti del materiale istruttorio, dovendosi rammentare come spetti al giudice di merito “in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti”, mentre in sede di legittimità si esercita la sola facoltà di controllo “sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale” (Cass. 4 novembre 2013, n. 24679; Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 7 febbraio 2004, n. 2357), nel caso di specie palesemente sussistenti;
che, venendo ora al quarto e quinto motivo, è vero che la Corte d’Appello non ha pronunciato rispetto alle censure, contenute nell’atto di gravame per come riprodotto in sede di ricorso per cassazione, relative alle dimensioni orarie del rapporto quali accertate in primo grado ed all’eccezione di prescrizione; che va intanto esclusa, così rigettandosi il quinto motivo, la possibilità di dedurre come vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., a fronte di un’omissione di pronuncia su un’eccezione, già autonomamente censurata come tale, il mancato l’esame dei fatti su cui si fondava l’eccezione su cui è mancata la decisione; che infatti la mancata decisione coinvolge necessariamente i fatti di cui l’eccezione consiste, i quali sono pertanto destinati a non poter rivestire alcun ulteriore rilievo sotto il profilo della loro omessa considerazione quale presupposto dell’eccezione non definita;
che, rispetto all’orario, è vero che il Tribunale ha riconosciuto lo svolgimento del lavoro per otto ore al giorno in tre giorni la settimana, mentre lo stesso ricorrente, nell’agire, aveva indicato orari diversi nel corso del tempo; che la durata delle prestazioni indicata dal ricorrente risulta però in taluni periodi inferiore a quella accertata dal giudice ed in altri periodi superiore, sicché risulta impossibile stabilire quale ricostruzione sia più favorevole alla G., la quale non ha in proposito dedotto nulla di specifico, nonostante nel controricorso si dia atto che medio tempore sarebbe stata anche pronunciata la sentenza definitiva, sicché manca in realtà prova del reale interesse all’impugnazione sul punto, con riferimento all’effettiva possibilità di ottenere vantaggi dal ricalcolo eseguito sulla base delle allegazioni del lavoratore;
che, quanto alla prescrizione, trattandosi di rapporto di lavoro subordinato non regolarizzato, essa decorre solo dalla fine di esso (2008), sicché certamente il quinquennio ex art. 2948 nn. 4 e 5 non era maturato al momento in cui (2010) fu introdotto il ricorso giudiziale, atteso che notoriamente “il presupposto della stabilità reale del rapporto di lavoro deve essere verificato in relazione al concreto atteggiarsi del rapporto stesso ed alla configurazione che di esso danno le parti nel/’attualità del suo svolgimento (dipendendo da ciò l’esistenza, o meno, della effettiva situazione psicologica di metus del lavoratore) e non già alla stregua della diversa normativa garantistica che avrebbe dovuto in astratto regolare il rapporto ove questo fosse sorto con le modalità e la disciplina che il giudice, con un giudizio necessariamente ex post, riconosce applicabili nella specie, con effetto retroattivo per il lavoratore” (Cass. 22 settembre 2009, n. 22172; Cass. 23 gennaio 2009, n. 1717);
che pertanto, nel caso di specie, visto che il rapporto non è mai stato formalizzato nei corretti termini del lavoro subordinato, la prescrizione non ha avuto corso fino al momento della cessazione di esso;
che opera quindi il principio per cui, “alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111, comma 2, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di gravame, la Suprema Corte può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con quel motivo risulti infondata, di modo che la statuizione da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l’inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto” (Cass. 28 giugno 2017, n. 16171; Cass. 1 febbraio 2010, n. 2313); che ciò comporta la reiezione del motivo anche rispetto alla questione sulla prescrizione;
che pertanto il ricorso va rigettato, con regolazione delle spese secondo soccombenza;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
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