CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 maggio 2020, n. 9608
Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Sentenza – Omessa pronuncia su motivo di appello incidentale – Nullità della sentenza. – Cartella di pagamento – Somme dovute in relazione a sentenze passate in giudicato – Termine di prescrizione
Ritenuto che
L’Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione ricorrono per la cassazione della sentenza della CTR Lombardia, meglio indicata in epigrafe, che, in controversia su impugnazione da parte di V.M.V. di avviso di intimazione di pagamento IRPEF, per gli anni dal 2001 al 2006, notificato il 17 settembre 2015, relativo a diverse cartelle di pagamento, ha rigettato sia l’appello principale del contribuente, sia, in parte, l’appello incidentale dell’Ufficio, rilevando, in merito alle cartelle notificate fino al 14 maggio 2005, la mancata deduzione e prova – in atti – dell’effettiva valida interruzione della prescrizione decennale applicabile alle predette cartelle.
V.V.V. è rimasto intimato.
Considerato che
Il ricorso, col quale si censura la sentenza impugnata limitatamente alle cartelle nn. 06820010365598778, 06820040003275979 e 06820040238555467, è affidato a due motivi.
Con il primo motivo si censura la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c., per avere la CTR omesso di pronunciarsi in ordine al motivo d’appello incidentale con cui l’Ufficio ha evidenziato che le cartelle di pagamento trovavano fondamento in sentenze passate in giudicato e, pertanto, il termine prescrizionale era quello di cui all’art. 2953 c.c.
Il motivo è fondato.
Costituisce vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., l’omissione della decisione su di un punto che si palesi indispensabile per la soluzione del caso concreto. (Cass. n. 15255/2019).
Ebbene, dall’esame degli atti di causa, consentito a questa Corte in quanto la denuncia investe un error in procedendo (Cass. Sez. 5 – , Ordinanza n. 25259 del 25/10/2017), emerge che l’Agenzia delle entrate, a differenza di quanto riportato dalla sentenza della CTR, nella parte narrativa, dedicata allo svolgimento del processo (pag. 2), non si è riportata al contenuto dei propri precedenti atti difensivi e ad aderire alle difese dell’Ente riscossore, ma ha, invece, proposto appello incidentale (all. n. 9, dei documenti allegati al ricorso per cassazione – Controdeduzioni con appello incidentale). Quest’ultimo, infatti, conteneva uno specifico motivo di impugnazione (pagg. 2 e 3) riguardante la debenza del tributo a seguito della cristallizzazione della pretesa tributaria fondata su sentenze passate in giudicato, già sollevato, tra l’altro, in primo grado dalla stessa Agenzia con il proprio atto di costituzione a seguito della chiamata in giudizio da parte dell’ex Equitalia Servizi – ora Agenzia delle Entrate-Riscossione – (all. n. 3, atto di intervento a seguito di chiamata in causa, pagg. 1-3).
Talché, nel caso di specie, la CTR ha del tutto pretermesso di pronunciarsi sullo specifico motivo di appello incidentale, incorrendo nel vizio di omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c., in quanto l’omissione de qua risulta essere decisiva e necessita di una pronuncia espressa da parte del giudicante.
Col secondo motivo si lamenta violazione dell’art. 2953 c.c., giacché la CTR avrebbe dovuto rilevare il mancato decorso del termine di prescrizione decennale previsto dalla disposizione in oggetto decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
Il secondo motivo è assorbito, in quanto dipendente dalla soluzione che la CTR darà nel giudizio di rinvio sul primo motivo.
Conclusivamente, va accolto il primo motivo di ricorso e dichiarato assorbito il secondo. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa in composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla CTR della Lombardia, in diversa in composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Cassazione ordinanza n. 27921 depositata il 23 settembre 2022 - Ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia, non basta la mancanza di una espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 30 marzo 2021, n. 8807 - Il vizio di omessa pronuncia si concreta nel difetto del momento decisorio, sicché «per integrare detto vizio occorre che sia stato completamente omesso il provvedimento indispensabile per la…
- CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 6201 depositata il 7 marzo 2024 - Il vizio di omessa pronuncia, causativo della nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 20 dicembre 2021, n. 40735 - Il vizio di omessa pronuncia ricorre quando manchi qualsivoglia statuizione su un capo della domanda o su una eccezione di parte, dando luogo alla inesistenza di una decisione sul punto della…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 19114 del 14 giugno 2022 - Per integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 22 settembre 2021, n. 25799 - Ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il giudice non può integrare il decreto di sequest
Il giudice non può integrare il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla…
- Nell’eccezione di prescrizione, in materia t
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6289 deposi…
- Processo tributario: L’Agenzia delle entrate Risco
L’Agenzia delle entrate Riscossione può essere difesa da avvocati di libero foro…
- Il reato di bancarotta fraudolente documentale per
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 16414 depositata il 1…
- Processo Tributario: Il potere di disapplicazione
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 2604 deposi…