CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 giugno 2018, n. 16947
Rapporto di lavoro – Mansione di verificatore degli impianti termici – Superiore inquadramento – Autonomia esecutiva – Prova – Differenze retributive
Rilevato
1. che il giudice di primo grado ha respinto la domanda di A. D’A. intesa al riconoscimento del diritto all’inquadramento nel 5° livello del c.c.n.l. Metalmeccanici a partire dal 15.11.1999 ed alla condanna della convenuta O.P.S. s.p.a. al pagamento delle connesse differenze, retributive, ponendo le spese di lite a carico della parte soccombente;
2. che la Corte di appello di L’Aquila, in parziale riforma della decisione, nel resto confermata, ha compensato per metà le spese del giudizio di primo grado ponendo il residuo a carico del D’A. e negli stessi termini ha regolato le spese di secondo grado. Secondo la Corte territoriale la espletata istruttoria aveva escluso che l’attività espletata dal D’A. quale <<verificatore degli impianti termici >> presentasse quei profili di discrezionalità o di particolare autonomia esecutiva richiesti dalla declaratoria relativa all’invocato 5° livello; in particolare era emerso che la definitiva dichiarazione di corrispondenza dell’impianto verificato alla normativa di settore, punto nodale dell’attività espletata dalla società, soggiaceva al successivo controllo e cura del Direttore Tecnico; i rapporti di prova redatti dai verificatori erano, infatti, validi solo se superavano il vaglio del Direttore Tecnico il quale, sotto la sua sola responsabilità, ne attestava la corretta redazione; ininfluente, infine, in quanto relativo ad un periodo successivo a quello dedotto in giudizio risultava il riconoscimento, nelle more, da parte della società datrice dell’inquadramento nel 4° livello c.c.n.l.;
3. che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso A. D’A. sulla base di tre motivi; la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso;
1. che con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce “erronea valutazione dei mezzi di prova assunti nel corso dei giudizi precedente” denunziando, in sintesi, la non corretta interpretazione del quadro probatorio, con riferimento al contenuto delle mansioni di verificatore espletate dal D’A. e ed alla necessità di validazione da parte del Direttore Tecnico dei rapporti stilati nel corso delle verifiche;
2. che con il secondo motivo deduce “omessa e/o carenza di motivazione” della sentenza impugnata, censurando la decisione per non fornire adeguata motivazione a confutazione delle numerose circostanze acquisite in ordine al contenuto delle mansioni espletate dal D’A. ed alla ritenuta inapplicabilità del DPR n. 412 /1993 che indica il tecnico addetto alle verifiche come incaricato di un pubblico servizio, della Legge 10/1991 e del D.P.R. 551/1999 discipline che individuano in capo al tecnico specifiche responsabilità e competenze;
3. che con il terzo motivo deduce <<erronea applicazione del principio della soccombenza relativa all’aggravio delle spese del giudizio con conseguente condanna del ricorrente alle spese del doppio grado del giudizio>>; censura la sentenza impugnata per avere posto a carico di esso ricorrente metà delle spese del giudizio di merito, nonostante che l’avvenuto riconoscimento, nel corso del giudizio di primo grado, da parte della società dell’inquadramento del dipendente nel 4° livello c.c.n.l.;
4. che il primo motivo di ricorso presenta plurimi profili di inammissibilità, sia in quanto inteso a sollecitare direttamente un diverso apprezzamento di fatto del materiale probatorio, apprezzamento precluso al giudice di legittimità (Cass. 4/11/2013 n. 24679, Cass. 16/12/2011 n. 2197, Cass. 21/9/2006 n. 20455, Cass. 4/4/2006 n. 7846, Cass. 7/2/2004 n. 2357;), sia perché, in violazione delle prescrizioni di cui all’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., non specifica gli atti ed i documenti dai quali risulterebbero le circostanze invocate a supporto di una ricostruzione fattuale dell’attività espletata dal D’A. diversa da quella effettuata dalla Corte di merito; tanto meno riproduce il contenuto di detti atti e documenti come, invece, prescritto (v., tra le altre, Cass. 12/12/2014 26174).
5. che il secondo motivo di ricorso è inammissibile; la ricostruzione dell’effettivo contenuto dei compiti svolti quale verificatore dal D’A., con particolare riguardo ai profili di autonomia esecutiva e discrezionalità richiesti al fine del superiore inquadramento rivendicato, non risulta inficiata dalla generica deduzione di carenza di motivazione con riguardo ad alcune circostanze, peraltro evocate in violazione del principio di autosufficienza (per cui valgono le considerazioni svolte al precedente punto 4), occorrendo, in conformità del disposto dell’art. 360, comma 1 n.5, cod. proc. civ., nel testo attualmente vigente, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, la indicazione del fatto storico, oggetto di discussione tra le parti, il cui esame sarebbe stato omesso dal giudice di appello nel pervenire alla statuizione impugnata (Cass. Sez. Un. 07/04/2014 n. 8053);
6. che il terzo motivo di ricorso è anch’esso inammissibile. Si premette che il giudice di appello ha fondato la parziale compensazione delle spese di lite di primo e secondo grado sul fatto che la progressione nella quarta categoria contrattuale, << spontaneamente riconosciuta in corso di causa>> dalla società datrice, ben avrebbe consentito, in ragione della verosimile buonafede del D’A., la compensazione parziale delle spese di lite. Il ragionamento alla base del decisum ha, quindi, un evidente fondamento equitativo in quanto espressione del potere discrezionale del giudice di temperare il rigore del criterio della soccombenza in presenza di situazioni riconducibili alle ipotesi di cui all’art. 92, comma 2, cod. proc. civ. diverse dalla situazione nella quale si sia realizzata la soccombenza reciproca delle parti;
6.1. che parte ricorrente, nel dedurre la violazione del criterio della soccombenza, muove dall’errato presupposto che la domanda azionata dovrebbe ritenersi parzialmente accolta stante l’inquadramento nel 4° livello spontaneamente attribuito in corso di causa dalla società. L’assunto è privo di fondamento giuridico in quanto la domanda azionata in prime cure, peraltro intesa al riconoscimento di una qualifica diversa e superiore rispetto a quella spontaneamente attribuita dalla società, è stata definita con pronunzia di integrale rigetto, con statuizione, quindi, obiettivamente difforme dalle conclusioni spiegate dal ricorrente che per questo solo fatto risulta interamente soccombente. Da tanto consegue la carenza di interesse del D’A. ad impugnare la statuizione di (parziale) condanna alle spese di lite per violazione del principio della soccombenza in quanto la applicazione di tale criterio avrebbe condotto ad un risultato meno favorevole per l’impugnante;
7. che in base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e le spese di lite liquidate secondo soccombenza;
8. che la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 4.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.