CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 giugno 2018, n. 17161 – In caso di operazioni soggettivamente inesistenti in cui le operazioni sono sempre effettive, l’Amministrazione ha l’onere di provare solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ossia la sua non operatività, oltre che la consapevolezza del destinatario di essere parte di un’evasione