CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 marzo 2019, n. 8919 – E’ il licenziamento, ovvero il collocamento in mobilità, il fatto costituente il presupposto per l’inserimento del lavoratore nella lista di mobilità e, dunque, è a questo fatto oggettivo che occorre fa riferimento per determinare la ricorrenza dei requisiti soggettivi richiesti dalla normativa