CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 ottobre 2018, n. 27401
Contratti di formazione e lavoro – Indebita fruizione degli sgravi contributivi – Requisiti – Onere della prova
Ritenuto che
con sentenza n. 366/2013 la Corte d’Appello di Roma, in riforma della sentenza impugnata, condannava la C. Società Cooperativa p.a. al pagamento in favore dell’Inps della somma complessiva di € 885.110,00, oltre accessori, per avere indebitamente fruito degli sgravi sui contributi dovuti in relazione ai contratti di formazione e lavoro stipulati con i suoi dipendenti; la Corte, accogliendo il gravame proposto dall’INPS, riteneva a fondamento della pronuncia che gli sgravi di cui l’appellata aveva goduto costituissero aiuti di Stato vietati, giusta la decisione della Commissione Europea dell’11.5.1999; che nel caso di specie la società opponente si era limitata ad evidenziare che “gli sgravi oggetto di recupero da parte dell’Inps sono stati legittimamente fruiti in virtù di una espressa normativa vigente in materia nel periodo interessato”, senza nulla dedurre in merito alla sussistenza delle ragioni eccezionali che solo potrebbero impedire la restituzione dell’aiuto; che l’onere della prova dei requisiti costitutivi per godere degli sgravi nei limiti individuati dalla Commissione Europea fosse a carico dell’impresa; che attraverso la CTU effettuata in grado d’appello era stato accertato che la somma dovuta in restituzione dall’appellata era di € 885.110,00, tenuto conto della prescrizione decennale ai sensi dell’art. 2946 c.c. e non considerando le tardive integrazioni documentali effettuate dall’appellata medesima; che, inoltre, non potesse accogliersi l’istanza di ricostruzione del fascicolo di primo grado avanzata dalla parte appellata giacché non risultava specificato nell’indice del detto fascicolo il numero dei documenti allegati ed in particolare il numero di 210 contratti di cui alla detta istanza, sicché non era possibile verificare se i 61 contratti che la parte appellante deduceva essere stati allegati al fascicolo di primo grado lo fossero stati effettivamente;
contro tali statuizioni ha proposto ricorso per cassazione la C. Società Cooperativa p.a. formulando nove motivi di censura illustrati da memoria, ai quali ha resistito l’INPS con controricorso;
Considerato che
con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 101,102,125,154,161,164, 291, 331,414, 434 e 435 c.p.c., 2909 CC; violazione e falsa applicazione dell’articolo 111, comma 2 Costituzione, articolo 360, comma 1 numero 4 c.c. Improcedibilità del ricorso in appello, atteso che l’Inps aveva notificato l’atto d’appello solo alla C. e non anche allo Stato italiano ed al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, nonostante che la sentenza di primo grado fosse stata pronunciata anche nei confronti di queste ultime parti rimaste contumaci e che la Corte d’Appello, su richiesta della difesa dell’Inps, avesse concesso un termine per la notifica ed il deposito della copia notificata dell’appello agli stessi soggetti; la fattispecie concreta concerneva infatti cause inscindibili ovvero un’ipotesi di litisconsorzio necessario di natura processuale che si verifica quando la presenza di più parti del giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti nel giudizio; e la C. con il ricorso originario aveva promosso azione di accertamento negativo del credito contributivo preteso dall’Inps, svolgendo altresì una domanda di garanzia, in forza del medesimo titolo, nei confronti dello Stato italiano e del Ministero del Lavoro della Previdenza Sociale in caso di eventuale soccombenza nei confronti dell’Istituto previdenziale convenuto; correva pertanto l’obbligo dell’appellante di notificare il gravame a tutti i contraddittori necessari ancorché rimasti contumaci nel giudizio di primo grado;
il motivo è infondato atteso che non risulta dal ricorso se la ricorrente, vittoriosa in primo grado, avesse riproposto nel giudizio d’appello le domande subordinate di garanzia impropria svolte in primo grado nei confronti dello Stato Italiano e del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale; talché, poiché, ai sensi dell’art. 346 c.p.c., le domande non accolte nella sentenza di primo grado, anche subordinate ed assorbite, e che non siano state riproposte nel giudizio d’appello, devono ritenersi rinunciate, non esisteva a monte alcun obbligo di integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti contumaci in primo grado (ai sensi dell’art. 331 c.p.c.)
col secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c., in relazione all’articolo 360 numero 4 c.p.c. in quanto con la condanna dell’Inps la Corte territoriale ha attribuito all’Istituto un bene non richiesto e che non trova riscontro negli atti processuali ritualmente prodotti dallo stesso Istituto;
col terzo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli articoli 112, 416, 418 e 434 c.p.c. ai sensi dell’articolo 360 numero 4 c.p.c. in quanto la Corte d’Appello aveva attribuito all’Inps un bene che lo stesso non aveva richiesto neppure attraverso una domanda riconvenzionale;
il secondo ed il terzo motivo sono fondati essendo pacifico che il giudizio sia stato introdotto dalla C. nei confronti dell’Inps con domanda di accertamento negativo del debito, talché, in difetto di domanda riconvenzionale, la Corte d’Appello non poteva condannare l’attrice al pagamento di una somma nei confronti dell’Istituto convenuto;
col quarto motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione dei consolidati principi giurisprudenziali nazionali e comunitari in materia di legittimo affidamento nelle ipotesi di aiuti notificati e aiuti non notificati, in relazione alla violazione e falsa applicazione delle modalità attuative dell’articolo 93 comma tre del trattato CE (ex articolo 88, ora articolo 108 TFUE), in relazione all’articolo 360 numero tre c.p.c.;
con il quinto motivo viene dedotto l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussioni tra le parti ai sensi dell’articolo 360 comma 1 numero 5 c.p.c. essendo evidente l’errore commesso dalla Corte territoriale nella misura in cui aveva disatteso il riconoscimento del legittimo affidamento invocato dalla deducente per omessa specificazione di circostanze che erano state invece esposte in ricorso introduttivo ed in relazione alle quali era stato omesso ogni esame;
il quarto e il quinto motivo sono inammissibili dal momento che neppure inficiano le ragioni poste dalla Corte a fondamento della pronuncia nella quale ha rilevato innanzitutto che la ricorrente non avesse mai allegato le circostanze eccezionali che sole possono giustificare il mancato recupero degli sgravi per legittimo affidamento in caso di illegittimità dell’aiuto imputabile allo Stato; del resto questa Corte ha già avuto modo di precisare che, in tema di recupero di aiuti di Stato, le imprese che ne siano beneficiarie non possono fare legittimo affidamento sulla loro fruizione ove gli stessi siano stati concessi senza previa notifica alla Commissione, rientrando nella diligenza dell’operatore economico accertare che la procedura prevista per il controllo di regolarità degli aiuti da parte della Commissione sia stata rispettata (Cass. n. 13479 del 2016) e non rilevando in senso contrario eventuali pronunce dei giudici nazionali, ivi inclusa la Corte costituzionale, essendo la valutazione di compatibilità degli aiuti con il mercato comune di spettanza esclusiva della Commissione europea (Cass. n. 6756 del 2012); e che in difetto di incolpevole affidamento, non può l’impresa pretendere di addossare allo Stato e/o all’INPS le conseguenze della propria mancata diligenza; inoltre per costante giurisprudenza di questa Corte, nell’applicazione di sgravi contributivi, compete al datore di lavoro opponente l’onere di provare il possesso dei requisiti richiesti dalla legge per poter beneficiare della detrazione (cfr., tra le tante, Cass. n. 21898 del 2010), anche in relazione alla regola comunitaria del de minimis;
con il sesto motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c., l’omessa pronuncia ai sensi dell’articolo 360 numero 4 c.p.c. non avendo la Corte provveduto sulle domande formulate nei confronti dell’Inps, in subordine, in caso di ritenuta ammissibilità dell’azione di recupero dell’Istituto, e relative al rimborso dei costi e degli oneri sopportati per la formazione dei lavoratori assunti;
anche tale censura è infondata dal momento che non risulta dagli atti dove e quando la ricorrente abbia riproposto le medesime domande nella memoria di costituzione in appello, dove invece si è limitata a chiedere il rigetto del gravame dell’INPS;
con il settimo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione degli articoli 169, 4 114, 4, 121, 437 c.p.c. nonché degli articoli 74 e 76 disposizioni d’attuazione c.p.c.; violazione del diritto di difesa ex articolo 24 della Costituzione in relazione all’articolo 360 numero 3 c.p.c., poiché l’appellata non era stata autorizzata alla ricostruzione del fascicolo sulla base di un non meditato convincimento circa l’omessa produzione di documenti che al contrario erano stati oggetto di specifico esame sia da parte del giudice di primo grado che da parte dell’Inps;
il motivo è infondato dal momento che al contrario, secondo la valutazione della Corte d’appello, non era certo che la produzione dei documenti mancanti fosse già ritualmente avvenuta in primo grado poiché non risultava specificato nell’indice del relativo fascicolo il numero dei documenti ivi allegati;
con l’ottavo motivo viene dedotta violazione falsa applicazione degli articoli 421 e 437 c.p.c. in relazione all’articolo 2697 c.c. ai sensi dell’articolo 360 numero tre c.p.c. avendo la Corte dichiarato tardiva la produzione documentale integrativa esibita dalla ricorrente nel corso delle operazioni peritali;
con il nono motivo viene dedotto l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti avendo la Corte affermato la estraneità al quesito demandato alla CTU in relazione alla documentazione pur tardivamente prodotta attestante l’incremento occupazionale realizzato dalla trasformazione dei contratti di formazione lavoro;
l’ottavo ed il nono motivo sono infondati in primo luogo perché non contestano la tardività della documentazione in oggetto secondo la precisa valutazione operata al giudice del gravame; la quale risulta ancor più corretta alla luce dell’originario difetto di allegazione in ordine alle ragioni che avrebbero potuto impedire la restituzione dell’aiuto, difetto che la tardiva produzione non poteva portare ad aggirare; in secondo luogo perché alla luce della tardività della medesima documentazione non può ricorrere il denunciato vizio di omesso esame di un fatto decisivo;
in conclusione, sulla scorta delle premesse, devono essere accolti il secondo ed il terzo motivo del ricorso, mentre vanno rigettati tutti gli altri; la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa deve essere decisa nel merito con il rigetto della originaria domanda svolta dalla C. Società Cooperativa p.a.;
le spese dell’intero processo possono essere compensate considerato l’esito di questo giudizio, l’alternanza di esitio di quelli di merito e che il consolidamento dei principi in tema di azione di recupero degli sgravi costituenti aiuti di Stato non conformi al mercato comune è successivo alla presentazione del ricorso.
P.Q.M.
Accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, rigetta gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, rigetta la domanda della società ricorrente. Compensa le spese dell’intero processo.
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