CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 marzo 2022, n. 10210
Rapporto di lavoro – Docente con contratto a tempo indeterminato – Differenze retributive – Indennità integrativa speciale – Inclusione nella base di computo della 13 mensilità – Art. 28 CCNL Comparto scuola del 2003 – Parametro dello stipendio tabellare
Ritenuto
1. La Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza n. 8774 del 2015, ha rigettato l’appello proposto dal MIUR nei confronti di M. G. R., avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Il Tribunale aveva accolto la domanda proposta dalla lavoratrice — docente con contratto a tempo indeterminato – dichiarando il diritto della stessa al computo dell’indennità integrativa speciale (IIS) nella retribuzione relativa alle ore eccedenti la 18° settimanale, anche i fini del computo della 13^ mensilità, condannando il Ministero al pagamento delle differenze retributive spettanti alla dipendente.
La Corte d’Appello dopo aver precisato che il credito vantato dalla lavoratrice concerneva un periodo successivo all’entrata in vigore del CCNL del luglio 2003 ha affermato che l’importo percepito per le ore aggiuntive, ivi inclusa la quota spettante a titolo di IIS, doveva rientrare nella base di computo della 13^ mensilità in quanto parte integrante del trattamento retributivo continuativo.
La Corte d’Appello evidenzia che l’art. 28 CCNL Comparto scuola del 2003, nel richiamare, nella sostanza, anche l’art. 4 del dPR n. 417 del 1974, valorizza come criterio di calcolo il trattamento economico in godimento, e ciò fa rientrare l’indennità in questione nella base di computo della tredicesima mensilità.
2. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre il MIUR prospettando un motivo di impugnazione.
3. Resiste la lavoratrice con controricorso.
Considerato
1. Con il motivo di ricorso il MIUR ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 63, 70, comma 1, del CCNL 4 agosto 1995 (CCNL Comparto scuola personale non dirigente -parte normativa 1994/1997 e parte economica 1994/1995), del dPR n. 417 del 1974, art. 88, comma 4, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.
Il ricorrente espone che l’art. 70 esclude l’IIS dal compenso per le ore eccedenti, e che il richiamo al dPR n. 417 del 1974, art. 88, comma 4, ha la sola funzione di indicare una modalità di calcolo, i cui elementi vengono però stabiliti dalla stessa norma collettiva che fa riferimento allo stipendio tabellare.
L’art. 70 fa riferimento allo stipendio tabellare da tenere distinto dall’indennità integrativa speciale, come risultante dall’art. 63 del medesimo CCNL sulla struttura della retribuzione, la quale comprende come trattamento fondamentale lo stipendio tabellare e, separatamente,
Di conseguenza, in tal modo, andrebbe interpretato l’art. 70, comma 1, nel senso che il compenso per le ore eccedenti va determinato con riferimento al solo stipendio tabellare di cui all’art. 63 del CCNL e quindi con esclusione dell’indennità integrativa speciale. Solo con il CCNL del 2003 e quindi dal 1° gennaio 2003, veniva stabilito che 1^IIS veniva conglobata nella voce dello stipendio tabellare. A sostegno delle proprie argomentazioni richiama la decisione di questa Corte n. 10061 del 2016.
2. Il motivo non è fondato.
Va premesso che la Corte d’Appello, con accertamento di fatto non adeguatamente contestato ha affermato che il credito vantato dalla lavoratrice concerneva un periodo successivo all’entrata in vigore del CCNL Comparto scuola del luglio 2003, il cui art. 28, ricorda il giudice di secondo grado, ha confermato che -Le attività aggiuntive e le ore eccedenti d’insegnamento restano disciplinate dalla legislazione e dalle norme contrattuali, nazionali e integrative, attualmente vigenti all’atto delle stipula del presente CCNL”.
Trovano applicazione i principi già enunciati da questa Corte, con l’ordinanza n. 17994 del 2018- che rispetto a Cass. 10061 del 2016, richiamata dal MIUR, prende in esame il CCNL Comparto scuola del 2003 che qui viene in rilievo – ai quali si intende dare continuità.
Come già nell’ordinanza n. 17994 del 2018, anche la questione posta nel presente giudizio è se il richiamo al parametro dello stipendio tabellare contenuto nell’art. 70 CCNL del 1995, a sua volta richiamato dall’art. 85 del CCNL del 2003, debba essere inteso in senso statico o dinamico. L’art. 70 del CCNL del 4 agosto 1995, richiamato dall’art. 85 CCNL del 2003, così disponeva al primo comma: “Per il pagamento delle ore di insegnamento eccedenti l’orario d’obbligo non rientranti nelle attività aggiuntive di insegnamento di cui all’art. 43, comma 2, il cui finanziamento grava sul fondo d’istituto, si applica il criterio di calcolo di cui all’art. 88, comma 4, del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417. Ogni ora eccedente effettivamente prestata viene pertanto retribuita in ragione di 1/78 dello stipendio tabellare in godimento dell’interessato”.
Deve ritenersi, secondo i principi enunciati da Cass., n. 17994 del 2018, che, ai fini della determinazione della base di computo del compenso spettante per le ore eccedenti effettivamente prestate, la misura sia costituita dalla percentuale di 1/78 e il parametro sia costituito dallo stipendio tabellare. Se quest’ultimo muta nel tempo, correlativamente muta anche il parametro sulla cui base va calcolata la misura della quota oraria. Di conseguenza, il conglobamento dell’IIS nello stipendio tabellare operata dal C.C.N.L. del 2003 comporta che, a decorrere dal 1 gennaio dello stesso anno, muta la base di computo ai fini della determinazione del compenso per le ore eccedenti. Tale soluzione non contraddice, ma è coerente con l’orientamento espresso da questa Corte (Cass.. nn. 18229/2015, 18228/2015, 3050/2015, 2381/2015, 1486/2015, 14486/2014, 14484/2014. 24543/2013, 1717/2011, 23930 del 2010), laddove è stato affermato (seppure in fattispecie regolate dal previgente CCNL) che il richiamo operato nell’art. 70, comma 1, CCNL comparto scuola personale non dirigente del 4.8.95 (parte normativa 1994/1997 e parte economica 1994/1995) al d.P.R. n. 417 del 1974, art. 88, comma 4, è limitato al mero criterio di calcolo, e non riguarda la individuazione degli elementi retributivi che concorrono alla determinazione della retribuzione per le ore in eccedenza.
Poiché è mutata la disciplina contrattuale e il criterio di calcolo prende a parametro una percentuale dello stipendio tabellare, l’inclusione della indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare non consente, nella vigenza del CCNL 2003 e dunque a decorrere dal 1° gennaio 2003, di escludere dalla base di calcolo del compenso oggetto di causa la componente IIS (citata Cass., n. 17994 del 2018).
3. Il ricorso deve essere rigettato.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
5. Come ritenuto dalle Sezioni Unite della Corte, con sentenza n. 9938 del 2014, stante la non debenza delle amministrazioni pubbliche del versamento del contributo unificato, non deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del dPR 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dal comma 17 della legge 24 dicembre 2012,n.228, art. 1 ai fini del raddoppio del contributo per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre euro 200,00 per esborsi, spese generali in misura del 15% e accessori di legge.
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