CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 17235 depositata il 15 giugno 2023 – L’indennità di cessazione del rapporto, disciplinata dall’art. 1751 cod. civ., non è dovuta quando l’agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all’agente, in particolare l’età, l’infermità o la malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell’attività