Corte di Cassazione ordinanza n. 18226 depositata il 7 giugno 2022
IVA – non imponibilità
Rilevato che l’AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla P. S.R.L, in persona del legale rappresentante p.t., nonché ad A. e P.F., nella qualità di socie della predetta società, distinti avvisi di accertamento per riprese I.V.A. relative agli anni di imposta 2009, 2010 e 2011, avuto riguardo a fatture emesse con il titolo di non imponibilità ex art. 9, comma 1, n. 6, del d.P.R. n. 633 del 1972, per prestazioni di servizi di security all’interno del porto di Trieste; che le contribuenti impugnarono detti provvedimenti innanzi alla C.T.P. di Trieste la quale, con sentenze nn. 348/2015, 4/2016 e 149/2016, previa riunione dei ricorsi per annualità di imposta, li accolse;
che avverso tali decisioni, tanto l’AGENZIA DELLE ENTRATE, quanto le contribuenti, proposero separati appelli, rispettivamente principali ed incidentali innanzi alla C.T.R. del Friuli-Venezia Giulia, la quale, con sentenza n. 229/2019, depositata il 20.12.2019, previa riunione dei gravami, rigettò l’appello principale dell’AGENZIA ed accolse quello incidentale delle contribuenti osservando – per quanto in questa sede ancora rileva – come effettivamente l’attività di security posta in essere dalla P. s.R.L. abbia “tutti i presupposti dei “servizi prestati nei porti…che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasposto” e pertanto tutte le caratteristiche perviste dall’art. 9, comma 6, del DPR 600/73 per essere esente dall’imposta IVA, considerando la complessità delle attività portuali che comprendono non solo le operazioni di imbarco e sbarco delle merci ma anche, come appena detto, le attività di controllo degli accessi” (cfr. p. 7 della motivazione della sentenza impugnata);
che avverso tale decisione l’AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, illustrato da memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ.; si sono costituite con controricorso, contenente ricorso incidentale, affidato ad un motivo ed illustrato da memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ., la P. S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., nonché A. e P.F., nella qualità di socie della predetta società;
che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con l’unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 1, n. 6 del d.P.R. n. 633 del 1972 nonché dell’art. 14 delle Preleggi, per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto i servizi di vigilanza svolti dalla P. esenti dall’I.V.A., ex art. 9 cit.; che il motivo è manifestamente infondato;
che questa Corte ha recentemente chiarito – in fattispecie analoga a quella odierna – che, in tema di IVA, è esente da imposta il servizio di vigilanza svolto da soggetti privati in ambito portuale, riconducibile ai servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali di cui all’art. 9 del d.P.R. n. 633 del 1972, assumendo all’uopo rilievo l’obbligatorietà dello stesso, imposta dalla direttiva n. 2005/65/CE, e la diretta connessione al funzionamento degli impianti, ovvero alle operazioni di transito delle merci e di sbarco e reimbarco dei passeggeri (così Cass., Sez. 5, 8.3.2022, n. 7455, Rv. 664132- 01). In particolare, in tale occasione è stato evidenziato che:
a) i servizi – quale pacificamente quello svolto dalla società controricorrente – di security, obbligatori per legge in connessione alle citate operazioni, essendo direttamente riferibili al “movimento di persone”, rientrano nella previsione normativa di cui al n. 6) del comma 1 del citato articolo 9, come autenticamente interpretato dall’art. 3, comma 13, del d.l. n. 90 del 1990, conv. dalla I. n. 165 del 1990, alla cui stregua, tra i servizi previsti dal n. 6), del comma 1 cit. “si intendono compresi, altresì, purché resi nell’ambito dei luoghi come sopra qualificati, i servizi relativi al movimento di persone…” ( così disattendendosi anche la relativa difesa dell’AGENZIA. Cfr. ricorso, p. 13);
b) il fatto che la vigilanza attenga al funzionamento del terminal, al transito delle merci ed allo sbarco ed imbarco dei passeggeri in condizioni di sicurezza è, peraltro, evidente e risulta confermato dalla sua obbligatorietà imposta dalla Direttiva n.2005/65/CE, che prescrive il controllo degli accessi alle zone portuali, il monitoraggio delle movimentazioni di beni e persone, l’individuazione di possibili anomalie negli impianti o di altri fattori di rischio;
che per effetto del rigetto dell’unico motivo di ricorso principale, risultano assorbiti i motivi di ricorso incidentale condizionato;
Ritenuto, in conclusione che il ricorso principale va rigettato, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato;
che, quanto alle spese di lite del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, l’AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., va condannata al loro pagamento in favore della P. S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., nonché di A. e P.F.;
che risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non trova applicazione l’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato. Condanna l’AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., al pagamento, in favore della P. S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., nonché di A. e P.F. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi€ 200,00 (duecento/00) per esborsi ed € 7.800,00 (settemilaottocento/00) per compenso professionale, oltre 15% su tale ultimo importo per rimborso forfetario spese generali ed agli accessori di legge.
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