Corte di Cassazione ordinanza n. 20017 del 21 giugno 2022
Avviso liquidazione – recupero imposta di registro – avvocato antistatario – Assegnazione somme g.e.
Ritenuto in fatto
1. F.A. proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno avverso l’avviso di liquidazione di € 173,18 con il quale l’Ufficio recuperava l’imposta del registro in relazione all’ordinanza di assegnazione emessa dal Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Salerno all’esito della procedura esecutiva presso terzi nr. 1921/12 promossa da Dolce Isabella nei confronti dell’Inps, quale debitore del Banco di Napoli, terzo pignorato.
2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso.
3. La sentenza veniva impugnata dalla contribuente in punto di spese. L’Agenzia delle Entrate proponeva appello incidentale e la Commissione Regionale Tributaria della Regione della Campania, in accoglimento di quest’ultimo, riteneva sussistenti i presupposti per l’applicazione a carico di F.A. dell’imposta del registro.
4. Avverso la sentenza della CTR F.A. ha proposto ricorso per Cassazione sulla scorta di un unico motivo. L’Agenzia delle Entrate ha resistito depositando controricorso.
5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
Ritenuto in diritto
1. Con l’unico motivo di impugnazione F.A. denuncia la violazione degli 57 d.P.R. 131/1986 e 93 e 100 c.p.c., ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; si deduce l’assoluta carenza di legittimazione passiva del ricorrente, per non essere egli parte nel giudizio di esecuzione, essendo procuratore antistatario della parte creditrice.
Il motivo è infondato.
Risulta accertato dalla CTR – e la circostanza non è stata contestata dal ricorrente – che l’avvocato F.A. ha azionato esecutivamente non solo il credito della propria assistita, Isabella Dolce, ma anche il credito professionale liquidatogli, in qualità di difensore distrattario, dal Tribunale di Salerno Sezione Lavoro. L’ordinanza resa dal Giudice dell’Esecuzione, all’esito della procedura di pignoramento presso terzo, ha assegnato al creditore F.A. le somme dichiarate dovute dal terzo pignorato al debitore.
Ciò premesso, va rilevato che, ai sensi dell’art. l’art. 57, comma 1, del D.P.R. n. 131 del 1986, nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, sono tenute al pagamento dell’imposta di registro tutte le parti in causa, concetto da intendersi riferito a tutti coloro che abbiano preso parte al giudizio, e nei confronti dei quali la pronuncia giurisdizionale si è espressa nella parte dispositiva, e la cui sfera giuridica sia in qualche modo interessata dagli effetti di tale decisione. Ciò in quanto la finalità di detta norma è quella di rafforzare la posizione dell’erario nei confronti dei contribuenti in vista della proficua riscossione delle imposte, salvo il diritto per ciascuno di essi di rivalersi nei confronti di colui che è civilmente tenuto al pagamento (Cass. sez. trib., 29/01/2008, n.1925; conf. Cass., Sez. 5, 13/11/2018, n. 29158).
Orbene, questa Corte (cfr. Cass. 31232/2021), con riferimento ad una fattispecie perfettamente sovrapponibile a quella per cui è giudizio e che vede in causa le stesse parti, ha ribadito il principio già affermato in altre pronunce (cfr. Cass. 16061/2020) secondo cui, laddove il giudice dell’esecuzione pronunci, ai sensi dell’art. 553 c.p.c., ordinanza di assegnazione di somme al difensore distrattario del creditore procedente, la legittimazione del procuratore antistatario alla registrazione dell’ordinanza deriva dal titolo esecutivo, anche se le relative spese gravano ex lege a carico del debitore esecutato, in quanto comprese nelle spese di esecuzione ex art. 95 c.p.c.. Peraltro, ove il difensore antistatario abbia pagato l’imposta di registro per esserne stato richiesto dall’ufficio, ha diritto, in forza della congiunta applicazione delle norme tributarie e civili, a ripeterla in tutto o in parte dalle altre parti, con l’azione di regresso (Cass., Sez. VI, 19.9.2017 n.21686, Cass., Sez. II, n. 14192 del 27/06/2011; Sez. 1, Sentenza n. 2500 del 21/02/2001).
2. Conclusivamente, il ricorso va rigettato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 300,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Cassazione ordinanza n. 25642 depositata il 31 agosto 2022 - L'elezione del domicilio dalla medesima parte operata presso lo studio del procuratore ha la mera funzione di indicare la sede dello studio del procuratore medesimo. In tale caso il…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 11286 depositata il 7 aprile 2022 - Nel processo tributario trova applicazione il principio di cui all'art. 282 cod. proc. civ. il pagamento delle somme dovute a tale titolo al contribuente o al difensore antistatario,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 24 aprile 2020, n. 8151 - In tema di esecuzione forzata, non viola gli obblighi di correttezza e buona fede e non contravviene al divieto di abuso degli strumenti processuali l'iniziativa del creditore di due o più…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 24 aprile 2020, n. 8166 - L'adesione del creditore alla convenzione d'accollo fra il debitore ed un terzo non determina di per sé, in assenza di un'espressa previsione o dichiarazione del creditore medesimo, ai sensi del…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 18 gennaio 2022, n. 1394 - Nel sistema del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo, come emendato dalla…
- Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 1394 depositata il 18 gennaio 2022 - Nel sistema del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo,…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- ISA 2024 le cause di esclusione per l’anno 2
La legge istitutiva degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) ha una…
- Il diritto riconosciuto dall’uso aziendale n
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10120 depositat…
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…