Corte di Cassazione ordinanza n. 20017 del 21 giugno 2022

Avviso liquidazione – recupero imposta di registro – avvocato antistatario – Assegnazione somme g.e.

Ritenuto in fatto

1. F.A. proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno avverso l’avviso di liquidazione di € 173,18 con il quale l’Ufficio recuperava l’imposta del registro in relazione all’ordinanza di assegnazione emessa dal Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Salerno all’esito della procedura esecutiva presso terzi nr. 1921/12 promossa da Dolce Isabella nei confronti dell’Inps, quale debitore del Banco di Napoli, terzo pignorato.

2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso.

3. La sentenza veniva impugnata dalla contribuente in punto di spese. L’Agenzia delle Entrate proponeva appello incidentale e la Commissione Regionale Tributaria della Regione della Campania, in accoglimento di quest’ultimo, riteneva sussistenti i presupposti per l’applicazione a carico di F.A. dell’imposta del registro.

4. Avverso la sentenza della CTR F.A. ha proposto ricorso per Cassazione sulla scorta di un unico motivo. L’Agenzia delle Entrate ha resistito depositando controricorso.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Ritenuto in diritto

1. Con l’unico motivo di impugnazione F.A. denuncia la violazione degli 57 d.P.R. 131/1986 e 93 e 100 c.p.c., ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; si deduce l’assoluta carenza di legittimazione passiva del ricorrente, per non essere egli parte nel giudizio di esecuzione, essendo procuratore antistatario della parte creditrice.

Il motivo è infondato.

Risulta accertato dalla CTR – e la circostanza non è stata contestata dal ricorrente – che l’avvocato F.A. ha azionato esecutivamente non solo il credito della propria assistita, Isabella Dolce, ma anche il credito professionale liquidatogli, in qualità di difensore distrattario, dal Tribunale di Salerno Sezione Lavoro. L’ordinanza resa dal Giudice dell’Esecuzione, all’esito della procedura di pignoramento presso terzo, ha assegnato al creditore F.A. le somme dichiarate dovute dal terzo pignorato al debitore.

Ciò premesso, va rilevato che, ai sensi dell’art. l’art. 57, comma 1, del D.P.R. n. 131 del 1986, nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, sono tenute al pagamento dell’imposta di registro tutte le parti in causa, concetto da intendersi riferito a tutti coloro che abbiano preso parte al giudizio, e nei confronti dei quali la pronuncia giurisdizionale si è espressa nella parte dispositiva, e la cui sfera giuridica sia in qualche modo interessata dagli effetti di tale decisione. Ciò in quanto la finalità di detta norma è quella di rafforzare la posizione dell’erario nei confronti dei contribuenti in vista della proficua riscossione delle imposte, salvo il diritto per ciascuno di essi di rivalersi nei confronti di colui che è civilmente tenuto al pagamento (Cass. sez. trib., 29/01/2008, n.1925; conf. Cass., Sez. 5, 13/11/2018, n. 29158).

Orbene, questa Corte (cfr. Cass. 31232/2021), con riferimento ad una fattispecie perfettamente sovrapponibile a quella per cui è giudizio e che vede in causa le stesse parti, ha ribadito il principio già affermato in altre pronunce (cfr. Cass. 16061/2020) secondo cui, laddove il giudice dell’esecuzione pronunci, ai sensi dell’art. 553 c.p.c., ordinanza di assegnazione di somme al difensore distrattario del creditore procedente, la legittimazione del procuratore antistatario alla registrazione dell’ordinanza deriva dal titolo esecutivo, anche se le relative spese gravano ex lege a carico del debitore esecutato, in quanto comprese nelle spese di esecuzione ex art. 95 c.p.c.. Peraltro, ove il difensore antistatario abbia pagato l’imposta di registro per esserne stato richiesto dall’ufficio, ha diritto, in forza della congiunta applicazione delle norme tributarie e civili, a ripeterla in tutto o in parte dalle altre parti, con l’azione di regresso (Cass., Sez. VI, 19.9.2017 n.21686, Cass., Sez. II, n. 14192 del 27/06/2011; Sez. 1, Sentenza n. 2500 del 21/02/2001).

2. Conclusivamente, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 300,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.