CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 20397 depositata il 14 luglio 2023
Lavoro – Corretto inquadramento di un lavoratore subordinato – Differenze retributive maturate – Discrezionalità ed autonomia nelle decisioni – Livello di professionalità riconducibile a mansione superiore – Accertamento in fatto dell’attività lavorativa svolta – Individuazione qualifiche e gradi previsti dal CCNL di categoria – Raffronto dei risultati – Artt. 115 e 116 c.p.c. – Rigetto – La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo lamentando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori da poteri officiosi riconosciutigli ed è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Rilevato che
1. La Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato il diritto di P.G. – formalmente inquadrato nel profilo professionale di Operatore Specializzato, livello D – all’inquadramento nel profilo professionale di Tecnico della manutenzione rotabili, figura professionale di Tecnico della manutenzione, livello C, del CCNL di settore del 2012, a decorrere dal 1 febbraio 2011 ed ha condannato T. S.p.A. alla ricostruzione della carriera del dipendente ed al pagamento, in favore dello stesso, delle differenze retributive maturate, quantificate in € 8.800,92 per il periodo dal 2.11.2010 al 31.10.2016 oltre agli ulteriori accessori dal 1.11.2016.
1.1. Il giudice di appello ha ritenuto che, alla luce delle declaratorie professionali relative al livello di inquadramento posseduto ed a quello rivendicato, esaminate le emergenze istruttorie, era risultato provato che effettivamente il G. aveva svolto con continuità le mansioni superiori rivendicate occupandosi di controlli con discrezionalità ed autonomia nelle decisioni utilizzando procedure non standardizzate, utilizzando macchinari complessi con necessità di una precisione tecnica ed una professionalità elevata eseguendo controlli che non erano successivamente sindacabili.
Tutte attività che per il qualificato livello di professionalità richiesto sono riconducibili alla qualifica rivendicata. L’attività dell’operatore specializzato invece si caratterizza per lo svolgimento di attività pratico operative nei limiti delle norme regolamentari e di procedure prefissate senza alcuna competenza tecnico o specialistica e facoltà di autonomia.
2. Per la cassazione della sentenza ricorre T. S.p.A. articolando un unico motivo. P.G. ha resistito con tempestivo controricorso ed ha depositato memoria illustrativa.
Ritenuto che
3. Con l’unico motivo di ricorso è denunciata la violazione degli artt. 1362, 1363 e 2103 c.c. del c.c.n.l. 2012 e la falsa ed errata applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.).
3.1. Ad avviso del ricorrente la Corte territoriale sarebbe incorsa nella violazione dei canoni di interpretazione falsamente applicando la disciplina legale e contrattuale relativa all’inquadramento del lavoratore svolgente funzioni di “Tecnico della Manutenzione Rotabili”, così come delineata dall’art. 27 del CCNL 20 luglio 2012.
4. Il motivo non può essere accolto.
4.1. Come già ritenuto da questa Corte con riguardo a fattispecie del tutto sovrapponibili (cfr. Cass. 24/04/2020 n. 8158 e 24/11/2022 n. 34592) i giudici di merito sono pervenuti alla decisione oggetto del giudizio di legittimità uniformandosi al consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, alla stregua del quale il procedimento logico-giuridico che determina il corretto inquadramento di un lavoratore subordinato si compone di tre fasi (cfr. tar le tante Cass. nn. 9414 del 2018; 17163 del 2016): l’accertamento in fatto dell’attività lavorativa svolta in concreto, l’individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal CCNL di categoria, il raffronto dei risultati delle suddette fasi. Inoltre, alla stregua dei costanti arresti giurisprudenziali di legittimità (cfr., per tutti, Cass., SS.UU., nn. 20867 del 2020; 15486 del 2017), «La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo lamentando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori da poteri officiosi riconosciutigli.
4.2. Va poi aggiunto che, in linea di principio, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (v., tra le altre, Cass. n. 24434 del 2016), dovendosi comunque ribadire che, in relazione al nuovo testo del suddetto n. 5, qualora il giudice abbia preso in considerazione il fatto storico rilevante», come è avvenuto nella fattispecie, «l’omesso esame di elementi probatori non integra, dì per sé, il vizio di omesso esame dì un fatto decisivo (Cass., SS.UU. n. 8053 del 2014)».
5. Alla luce delle considerazioni esposte, dalle quali non v’è qui ragione di discostarsi, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e, distratte in favore dell’avvocato dichiaratosene antistatario, sono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in € 3.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge. Spese da distrarsi in favore dell’avv. V.R. che se ne è dichiarato antistatario.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.