Corte di Cassazione ordinanza n. 20606 del 27 giugno 2022
processo tributario – principio di terzietà, alterità – violazione – nullità della sentenza
Rilevato che:
1. nel giudizio d’impugnazione dell’avviso di accertamento per Irpef e Ilor, per il 1995, proposto dai coniugi C.M. e T.G., la Cassazione con sentenza 11/05/2012, n. 7295, in parziale accoglimento dei ricorsi delle parti, cassò con rinvio la sentenza della Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) della Sicilia, sezione staccata di Messina, n. 178/26/05, depositata il 02/02/2006, dopodiché, riassunta la causa dai contribuenti, la C.T.R., quale giudice del rinvio, con la sentenza n. 880/02/2015, qui impugnata, confermò interamente l’atto impositivo (con compensazione delle spese dell’intero giudizio);
2. G.T. ed A.T., in qualità di eredi dei contribuenti, ricorrono con due motivi per la cassazione della sentenza di appello e l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso;
Considerato che:
1. con il primo motivo di ricorso [«1) Violazione o falsa applicazione delle norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.) contenute negli artt. 383 c.p.c. (Cassazione con rinvio) e 158 c.p.c. (nullità derivante dalla costituzione del giudice).»], i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione dei princìpi di alterità, imparzialità, terzietà e corretta costituzione del giudice, sul presupposto che il collegio della C.T.R. che ha pronunciato la sentenza impugnata era composto anche dal giudice A.M. (nato a R. il 20/11/1964), il quale aveva fatto parte del collegio giudicante che aveva emesso la sentenza n. 178/26/05, cassata con rinvio da Cass. n. 7295/2012;
2. con il secondo motivo [«2) Nullità della sentenza o del procedimento (art. 360 n. 4 c.p.c.) ai sensi e per gli effetti della normativa contenuta nell’art. 158 c.p.c. (nullità derivante dalla costituzione del giudice).»], la medesima censura di cui al primo motivo di ricorso viene prospettata come causa di nullità della sentenza impugnata o come error in procedendo;
3. il secondo motivo è fondato e il primo è assorbito;
3.1 posto che i fatti dedotti dai ricorrenti trovano riscontro nella documentazione in atti e che nemmeno sono contestati dall’ufficio finanziario, va data continuità a Cass. 05/05/2017, n. 11120, per la quale «Questa Corte (Cass. 1527/2012; conf. Cass. 24042/2014), nel ribadire i principi già affermati dalle S.U. nella sentenza n. 5087/2008, ha chiarito che “la sentenza che dispone il rinvio a norma dell’art. 383, primo comma, cod. proc. civ. (cosiddetto rinvio proprio o prosecutorio) contiene una statuizione di competenza funzionale nella parte in cui individua l’ufficio giudiziario davanti al quale dovrà svolgersi il giudizio rescissorio (che potrà essere lo stesso che ha emesso la pronuncia cassata o un ufficio territorialmente diverso, ma sempre di pari grado) ed una statuizione sull’alterità del giudice rispetto ai magistrati persone fisiche che hanno pronunciato il provvedimento cassato; ne consegue che, se il giudizio viene riassunto davanti all’ufficio giudiziario individuato nella sentenza della Corte di cassazione, indipendentemente dalla sezione o dai magistrati che lo trattano, non sussiste un vizio di competenza funzionale, che non può riguardare le competenze interne tra sezioni o le persone fisiche dei magistrati; se, invece, il giudizio di rinvio si svolge davanti allo stesso magistrato persona fisica (in caso di giudizio monocratico) o davanti ad un giudice collegiale del quale anche uno solo dei componenti aveva partecipato alla pronuncia del provvedimento cassato, essendo violata la statuizione sull’alterità, sussiste una nullità attinente alla costituzione del giudice, ai sensi dell’art. 158, cod. proc. civ., senza che occorra fare ricorso alla ricusazione (art. 52, cod. proc. civ.), essendosi già pronunciata la sentenza cassatoria sull’alterità»;
4. ne consegue che, accolto il secondo motivo e assorbito il primo motivo, la sentenza è cassata, con declaratoria di nullità del giudizio di rinvio, con rinvio alla C.T.R. della Sicilia, sezione staccata di Messina, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
accoglie il ricorso nei termini sopra indicati, cassa la sentenza impugnata, dichiara la nullità del giudizio di rinvio e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Messina, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
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