Corte di Cassazione ordinanza n. 20611 del 27 giugno 2022
notifica atti tributari a società – legittima l’emissione della cartella di pagamento nei confronti di una società incorporata riferita ai redditi realizzati fino alla data della fusione
RITENUTO CHE
- la contribuente propone tre motivi di impugnazione avverso la sentenza in epigrafe indicata che, confermando la pronuncia di primo grado, ha ritenuto legittima la cartella di pagamento 062 2008 0002375302000 emessa nei suoi confronti per l’importo di € 21.032,63 concernente debiti derivanti dal condono ex art. 9 della l. n. 289 del 2002;
- la contribuente aveva eccepito la decadenza del termine per la notifica della cartella e l’incompetenza di Equitalia centro s.p.a., in quanto la sua sede era in Liguria;
- la CTR nel rigettare l’appello ha esposto che: il vizio di motivazione della sentenza relativo all’omessa verifica della validità formale della notifica è ultronea rispetto al petitum e non rilevabile d’ufficio, né dedotta dalla parte in primo grado; ove la doglianza dovesse intendersi nel senso della denuncia di un vizio dell’atto di riscossione essa sarebbe inammissibile; la competenza di Equitalia Centro s.p.a. derivava da quella dell’Agenzia delle Entrate di Lucca che aveva proceduto all’accertamento, da ritenersi competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente originario, restando irrilevanti le ulteriori vicende societarie; l’art. 46 del d.p.r. n. 602 del 1971 prevede la facoltà, non l’obbligo, di fare una delega per il concessionario cui sia stato consegnato il ruolo, ove l’attività di riscossione debba essere svolta fuori del proprio ambito territoriale.
- l’Agenzia delle Entrate è rimasta
CONSIDERATO CHE
1. Con il primo motivo di ricorso la contribuente lamenta la violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in relazione all’art. 57 del lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché dell’art. 60 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 con conseguente violazione dell’art. 37, comma 44, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223 letto in combinato disposto con il d.p.r. n. 602 del 1973, dell’art. 1, comma 5 bis, del d.l. 17 giugno 2005, n. 106, convertito in l. 31 luglio 2005, n. 156. Si duole, in particolare, che la sentenza impugnata, abbia omesso di verificare il perfezionamento della notifica eseguita alla P. s.r.l. ai sensi dell’art. 139, comma 4, c.p.c., ovvero la consegna della raccomandata al destinatario con la quale si dava atto dell’avvenuta notificazione nelle mani di una persona addetta all’azienda. Nell’atto di appello la contribuente avrebbe precisato che la contestata decadenza non era stata superata dalla produzione documentale fatta da Equitalia Centro s.p.a.
2. Con il secondo motivo la contribuente lamenta la violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in relazione all’art. 2504 c. e all’art. 37, comma 44, del d.l. n. 223 del 2006, comma 2, del d.lgs. 26 ottobre 1992, n. 504. Censura che la cartella di pagamento relativa all’anno 2008 le è stata notificata nel 2014 e, dunque, tardivamente, mentre la notifica precedente è stata effettuata ad un soggetto giuridico inesistente e, quindi, da considerare nulla.
3. Con il terzo motivo la contribuente lamenta la violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in relazione agli art. 24 e 46 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602. Evidenzia che la CTR ha errato nel volere continuare a considerare la società P. s.r.l., ormai estinta, come il destinatario delle notifiche che, invece, avrebbero dovuto essere effettuate alla stessa contribuente, con violazione delle regole sulla competenza.
4. I motivi sono infondati per le ragioni di seguito esposte e possono essere trattati congiuntamente, stante la loro stretta connessione. La prima doglianza relativa al mancato perfezionamento della notifica è priva di pregio, in quanto nel caso di specie la destinataria della notifica della cartella di pagamento nel 2008 era la P. s.r.l. Solo successivamente questa è stata fusa per incorporazione nella società odierna ricorrente.
5. In tema di notifica alle società la disciplina applicabile è contenuta nell’art. 145 c.p.c. La disposizione prevede che la notifica si esegue presso la sede della persona giuridica, mediante consegna di copia dell’atto al rappresentato o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni, o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile.
Gli atti tributari, secondo una giurisprudenza di legittimità condivisa da questo Collegio, devono essere notificati al contribuente persona giuridica presso la sede della stessa, entro l’ambito del domicilio fiscale, secondo la disciplina dell’art. 145, comma 1, c.p.c.
Solo ove, tale modalità risulti impossibile, si applica il successivo comma 3 dell’art. 145 c.p.c., e la notifica dovrà essere eseguita ai sensi degli art. 138, 139 e 141 c.p.c., alla persona fisica che rappresenta l’ente.
In caso d’impossibilità di procedere anche secondo questa modalità, la notifica dovrà essere eseguita secondo le forme dell’art. 140 c.p.c., ma se l’abitazione, l’ufficio o l’azienda del contribuente non si trovino nel comune del domicilio fiscale, la notifica dovrà effettuarsi ai sensi dell’art. 60, primo comma, lett. e) del d.P.R. n. 600 del 1973, e si perfezionerà nell’ottavo giorno successivo a quello dell’affissione del prescritto avviso di deposito nell’albo del Comune (Cass. Sez. 5, n. 15856/2009, Rv. 609028 – 01, Sez. 5, n. 7268/2002, Rv. 554523 – 01).
Correttamente, pertanto, la CTR ha confermato la validità del procedimento notificatorio accertato dal giudice di prime cure che si è svolto secondo le previsioni del comma 1 dell’art. 145 c.p.c. E’, dunque, errata, la riconduzione del procedimento notificatorio posto in essere nella presente fattispecie all’art. 139 c.p.c., non risultando dalla notifica, sulla base di quanto riportato nel ricorso, l’impossibilità accertata dal messo notificatore di notificare al domicilio fiscale della società. Di conseguenza non c’era nessuna necessità della ricevuta di ritorno della raccomandata attestante l’avviso al destinatario della notificazione dell’atto. La notifica diretta alla sede, costituente domicilio fiscale, con la consegna attestata dall’agente postate determina la presunzione di avvenuta conoscenza di essa da parte del destinatario.
6. La prima notifica del 2008 è stata, dunque, correttamente effettuata alla P. s.r.l., che era la destinataria dell’atto e aveva la sua sede in Toscana. Competente per territorio era la Equitalia Centro s.p.a che derivava la propria competenza dall’Agenzia delle Entrate di Lucca, ai sensi dell’art. 26 del D.p.r. n. 602 del 1973.
7. Una seconda notifica è stata effettuata nel 2014, anch’essa del tutto correttamente nei confronti dell’odierna contribuente, con la quale la P. s.r.l. si era precedentemente fusa per incorporazione. Ritiene, in proposito il Collegio di dare seguito all’indirizzo di legittimità, secondo cui in materia di riscossione tributaria, è legittima l’emissione della cartella di pagamento nei confronti di una società incorporata riferita ai redditi realizzati fino alla data della fusione, mentre resta ferma la legittimazione passiva, in ordine alla notificazione della cartella, della società incorporante, subentrata a titolo universale nei rapporti sostanziali e processuali dell’incorporata (Cass., Sez. 6 – 5, n. 7591/2017, Rv. 643488 – 01). La S.C. ha chiarito, inoltre, che nel caso di successione societaria per incorporazione, la notifica della cartella di pagamento diretta alla società incorporata, ma effettuata nei confronti del soggetto successore, non è inesistente ma nulla. Essa, pertanto è sanata per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., allorché la società incorporante abbia proposto tempestiva opposizione. Ne consegue che, essendosi costituito il rapporto processuale con il soggetto realmente obbligato, pur non potendo essere azionato il titolo esecutivo nei confronti del soggetto estinto, non risulta precluso, in quel giudizio, l’accertamento del credito, come in un normale processo di cognizione (Cass. Sez. L, n. 16675/2017, Rv. 644868 – 01).
8. Tali principi possono ritenersi validi anche nella presente fattispecie relativa a debiti derivanti dal condono ex art. 9 della l. n. 289 del 2002.
Non sussiste, pertanto, alcun errore da parte dell’ente impositore che ha provveduto a notificare l’avviso di intimazione e la prima cartella nel 2008 alla società P. s.r.l. con sede in Toscana a mezzo del concessionario competente per territorio, Equitalia Centro s.p.a.
Risultano, infatti, rispettati gli ambiti territoriali di notifica degli atti impositivi, né, del resto, potrebbe attribuirsi rilevanza alla successiva vicenda societaria di fusione per incorporazione, a seguito della quale la sede legale dalla Toscana è stata trasferita in Liguria. A volere, infatti, ritenere diversamente, sarebbe sufficiente per una società fondersi con un’altra e spostare la sede legale altrove per porre nel nulla atti impositivi legalmente notificati ed eludere la normativa fiscale.
Con riferimento al profilo relativo alla delega telematica da parte del concessionario consegnatario del ruolo in una diversa provincia, previsto ai sensi dell’art. 46 del d.p.r. 29 settembre 1971, n. 602, il Collegio ritiene che essa sia insita nella stessa trasmissione dell’estratto di ruolo, in linea con quanto già affermato da questa Corte (Cass. n. 23369 del 2017), e che ben possa riguardare la notifica della cartella di pagamento.
Alla luce di quanto esposto il ricorso va rigettato.
Nulla a provvedere sulle spese di questo grado di giudizio, stante la mancata costituzione dell’Agenzia delle Entrate.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 — bis dello stesso articolo 13.