Corte di Cassazione, ordinanza n.22314 depositata il 25 luglio 2023
Tari – imballaggi – terziari
RILEVATO CHE:
1. oggetto di controversia è il credito di 4.563,00 € richiesto da Hera S.p.A., nella qualità di concessionaria del servizio di gestione e raccolta rifiuti nel Comune di Castel San Pietro Terme, alla suindicata società, esercente attività di logistica integrata per conto terzi, a titolo di TARI per l’anno di imposta 2015 (1° settembre-31 dicembre 2015) e con riguardo all’occupazione di un’area in parte destinata a magazzini e per altra, maggior, porzione alla produzione di rifiuti speciali in relazione alla quale la contribuente ha rivendicato l’esenzione sul rilievo di produrre in dette aree imballaggi terziari;
2. con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna accoglieva l’appello proposto dalla predetta concessionaria contro la sentenza n. 36/8/2017 della Commissione tributaria provinciale di Bologna, dichiarando così legittima la suindicata pretesa;
2.1 nello specifico, il Giudice regionale premetteva che la «presente controversia trae origine dalla circostanza che C.L. Italia srl, negli immobili situati nelle aree di Castel San Pietro Terme (BO), ha esercitato attività industriale ed ha corrisposto la Tariffa di Igiene Ambientale ad Hera spa» (così nella sentenza impugnata) e che oggetto del contendere era la verifica delle condizioni concernenti la rivendicata esenzione dal pagamento dell’imposta da parte della contribuente, in ragione della dedotta produzione di rifiuti speciali costituiti da imballaggi, anche per conto terzi, smaltiti a cura e spese della contribuente;
– la Commissione regionale riteneva che la ricorrente non avesse dimostrato di aver provveduto, anche nell’anno di imposta 2015, allo smaltimento in proprio dei predetti imballaggi, «dal momento che il contribuente ha prodotto in giudizio documentazione (in particolare, fatture) relative esclusivamente all’anno 2014 anteriore a quello al quale si riferisce l’imposta (esatta per il periodo 1.9 – 31.12.2015)» (così nella sentenza impugnata priva di numerazione), negando pertanto il diritto alla pretesa esenzione;
3. con ricorso notificato tramite posta elettronica certificata in data 2 febbraio 2021 C.L. Italia S.R.L. proponeva ricorso per cassazione, articolando due motivi di censura;
4. Hera S.p.A. notificava controricorso in data 12 marzo 2021, concludendo per il rigetto dell’impugnazione;
Considerato che:
1. con il primo motivo di impugnazione C.L. Italia S.R.L. ha lamentato, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., «la violazione dell’art. 132 c.p.c. – Nullità della sentenza e del procedimento» (v. pagina n. 4 del ricorso), contestando «la mancata valutazione di prove documentali offerte dalla contribuente» (v. pagina n. 5 del ricorso), costituite dalla certificazione ISO, da cui si evinceva che l’attività esercitata non era di carattere industriale, ma di logistica integrata per conto terzi, dalla denuncia delle aree soggette alla tassa rifiuti solidi urbani distinte da quelle escluse, dal MUD relativo all’anno 2014, con allegate le fatture dello smaltimento in proprio ed i registri dei produttori, nonchè il FIR relativo all’anno precedente, «non essendo il MUD completo del 2015 ancora disponibile dovendo essere predisposto per legge per il mese di aprile successivo» e rappresentando che l’«avviso notificato è stato notificato il 11.11.2015 e impugnato il 1.12.2015 e sono stati quindi depositati i documenti dell’anno precedente» (così a pagina n. 6 del ricorso);
2. con la seconda censura la ricorrente ha eccepito, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., «la violazione dell’art. 132 c.p.c.» (v. pagina 8 del ricorso), ponendo in evidenza che «la sentenza qui impugnata […] è intercorsa in un vizio di omessa o insufficiente motivazione non avendo tenuto conto alcuno delle inferenze logiche che possono essere desunte dagli elementi dimostrativi dedotti in giudizio ed indicati nel ricorso con autosufficiente ricostruzione, e si è limitata ad assumere l’inesistenza della prova senza compiere una analitica considerazione delle risultanze processuali» (così a pagina n. 8 del ricorso), risultando così priva di una logica ricostruzione del fatto, avendo omesso l’esame di fatti decisivi della vertenza, costituiti dalla denuncia di occupazione, dalla certificazione ISO, dal MUD, dai FIR e dalle fatture ad essi riferite, giungendo a conclusioni illogiche nella parte in cui ha riconosciuto, da un lato, che la contribuente produceva rifiuti speciali e che li smaltiva a proprie cure e spese, ma ritenendo che la tassa (relativa anche alle superfici in cui si formano rifiuti speciali smaltiti in proprio) fosse dovuta, benchè il Comune non avesse svolto tale servizio;
3. l’esame dei due motivi può essere svolto in modo unitario, risultando connessi nell’essenziale contestazione dell’omessa valutazione e/o esame delle prove documentali da cui desumere fatti decisivi per il giudizio e cioè che, anche per il segmento temporale (settembre/dicembre) dell’anno 2015 in questione, potesse ritenersi provato lo smaltimento in proprio da parte di Ceva dei rifiuti speciali non assimilabili (imballaggi terziari) formati nelle aree occupate dalla società.
4. diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente non vi è stata alcuna omissione di esame e di valutazione da parte del Giudice dell’appello, avendo questi preso in considerazione la suddetta documentazione, reputandola inidonea a dimostrare, anche per il citato periodo, il menzionato adempimento ed il motivo di impugnazione, pur lamentando l’omesso scrutinio delle risultanze processuali, finisce, in realtà, con il sottoporre alla Corte un’inammissibile nuova valutazione di merito del suindicato materiale probatorio;
5. non rilevano, ai fini della congruenza della decisione impugnata, gli argomenti censori svolti dalla ricorrente nella parte in cui ha lamentato che erroneamente la Commissione aveva ritenuto che l’attività svolta dalla contribuente fosse industriale e che aveva corrisposto la TIA, rappresentando – di contro – l’istante che l’attività esercitata dalla contribuente era (non industriale, ma) di logistica integrata e che oggetto del contendere era proprio la corresponsione della tassa;
6. la Commissione, in realtà, ha avuto ben chiaro ed ha indicato, in termini corretti, che la controversia concerneva il pagamento della tassa, precisando, in particolare, che «la questione verte sulla circostanza dell’avere C.L. provato il fondamento dell’esenzione dal tributo, consistente nella produzione di rifiuti costituiti da imballaggi (anche prodotti da terzi) che venivano poi smaltiti a cure spese della stessa C.L. srl medesima» (così nella sentenza impugnata), per cui – a tacer d’altro – sotto tale profilo e soprattutto in relazione alle ragioni della decisione assunta, non ha avuto alcun rilievo il generico riferimento al tipo di attività considerata dal Giudice dell’appello;
7. la valutazione della Commissione regionale risulta, piuttosto, conforme all’orientamento della Corte secondo cui l’esenzione dal pagamento integra sempre l’oggetto di un’allegazione, il cui onere della prova grava sul contribuente che intende ottenerla, in quanto, se è vero che l’onere della prova dei fatti costituenti fonte dell’obbligazione tributaria grava sull’amministrazione, il diritto all’esenzione va provato dal contribuente, costituendo le esenzioni, anche parziali, eccezione alla regola generale di pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale (v. in termini Cass., Sez. V, 7 luglio 2022,n. 21490, che cita Cass., 16 aprile 2019, 10634; Cass., 5 settembre 2016, n. 17622; Cass., 24 luglio 2014, n. 16858; Cass., 6 luglio 2012, n. 11351; Cass., 9 marzo 2012, n. 3756; Cass., 14 gennaio 2011, n. 775), per cui tanto le deroghe alla tassazione, quanto le riduzioni delle superfici e tariffarie, non operano in via automatica, in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo, invece, i relativi presupposti essere di volta in volta dedotti nella denuncia originaria o in quella di variazione (ancora, in termini, Cass., Sez. V, 7 luglio 2022,n. 21490, che richiama Cass., 13 agosto 2004, n. 15867, cui adde Cass., 17 settembre 2019, n. 23059; Cass., 3 marzo 2010, n. 5036; Cass., 15 aprile 2005, n. 7915; v., altresì, Cass., 23 febbraio 2018, n. 4602; Cass., 13 settembre 2017, n. 21250; Cass., 31 luglio 2015, n. 16235; nonché, tra le stesse parti, Cass., 12 dicembre 2019, n. 32741, cit. ed anche Cass., Sez. T., 13 febbraio 2023, n. 4397) ed essere poi provati in sede contenziosa;
8. l’art. 1, comma 649, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 stabilisce che «Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente».
9. risulta, quindi, chiaro che l’esenzione postula la dimostrazione per ogni anno e periodo di imposta anche dello smaltimento e dell’avvenuto trattamento dei rifiuti in conformità alla normativa vigente, obbligo questo restato – nella fattispecie – inadempiuto per il periodo di riferimento in oggetto per stessa ammissione della ricorrente, la quale ha assunto un’iniziale impossibilità di produzione della relativa documentazione nella parte in cui ha riconosciuto che «la documentazione che poteva fornire la contribuente era necessariamente quella riferita all’anno precedente l’avviso impugnato, non essendo il MUD completo del 2015 ancora
disponibile dovendo essere predisposto per legge per il mese di aprile successivo» (così a pagina n. 6 del ricorso), senza peraltro chiarire cosa le abbia impedito di produrla successivamente anche nel corso del giudizio di secondo grado;
10. non avevano, quindi, rilievo nella logica e nell’economia della decisione impugnata, né la denuncia originaria, né i MUD 2014, le fatture, i registri dei produttori ed il FIR «relativo ovviamente all’anno precedente» (così a pagina n. 6 del ricorso) e non vi è stata alcuna omissione di fatti decisivi per il giudizio, giacchè, pur ammettendo che per l’anno 2015 non occorresse una nuova dichiarazione rispetto al precedente anno 2014, la Commissione regionale ha motivato comunque chiaramente nel senso che la prova dell’autosmaltimento dei rifiuti speciali non assimilati – per l’ultimo quadrimestre 2015 – non era stata fornita dalla contribuente, la quale, dal suo canto, non ha allegato di aver prodotto altra documentazione (diversa cioè da quella esaminata dal Giudice dell’appello) specificamente relativa la quadrimestre in questione;
11. non conferente rispetto alla ratio decisoria della pronuncia in rassegna, come detto, fondata sulla ritenuta omessa dimostrazione dell’autosmaltimento dei rifiuti speciali non assimilabili, risulta, infine, il richiamo, operato nel secondo motivo, alla circostanza che «il comune o l’ente concessionario non hanno provato di aver effettuato la raccolta dei rifiuti speciali da imballaggio terziario per il semplice motivo che non possono per legge provvedervi» (cfr. pagina n. 9 del ricorso), giacchè le ragioni dell’impugnazione contro la pretesa impositiva sono state articolate sulla dedotta esenzione, sottoposta – alla luce delle riflessioni che precedono – alla predetta prova, reputata dal Giudice regionale non essere stata fornita dalla contribuente;
12. alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso va respinto;
13. le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo;
14. va inoltre, dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per la proposizione del ricorso.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna C.L.. S.R.L. al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in favore di Hera S.p.A. nella misura di 1.200,00 € per competenze, oltre a 200,00 € per spese vive ed accessori di legge.
Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per la proposizione del ricorso.
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