Corte di Cassazione, ordinanza n. 25148 depositata il 23 agosto 2023 – Ove il ricorrente in cassazione abbia lamentato un travisamento della prova, solo l’informazione probatoria su un punto decisivo, acquisita e non valutata, mette in crisi irreversibile la struttura del percorso argomentativo del giudice di merito e fa escludere  l’ipotesi  contenuta  nella  censura;  infatti, il travisamento della prova implica non una valutazione dei fatti, ma una constatazione o un accertamento che quella informazione probatoria, utilizzata in sentenza, è contraddetta da uno specifico atto processuale