CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 25360 depositata il 28 agosto 2023
Lavoro – Riliquidazione della pensione – Principio del pro-rata – Coefficienti di riduzione – Domanda di pensione di anzianità anticipata – Finestra di uscita – Delibere della Cassa Nazionale di Previdenza dei Ragionieri modificative delle condizioni necessarie per l’accesso alla pensione – Cumulo della pensione di anzianità con lo svolgimento di altre attività – Coefficiente di neutralizzazione – Accoglimento
Ritenuto che
1. Con sentenza del 19/4/21 la Corte d’Appello di Torino ha confermato la sentenza del 14/8/2000 del tribunale di Aosta, che aveva dichiarato il diritto del geometra in epigrafe alla riliquidazione della pensione, con condanna della Cassa al pagamento di oltre € 69mila per arretrati.
2. La corte ha ritenuto che, sulla base del principio del pro-rata ex articolo 3 comma 12 legge 335 del 1995, la Cassa poteva applicare i coefficienti di riduzione previsti da due sue delibere (del 1997 e del 2000) solo alle anzianità maturate dopo la loro entrata in vigore.
3. Avverso tale sentenza ricorre la Cassa per cinque motivi, cui resiste con controricorso il geometra.
4. Le parti hanno presentato memorie.
5. Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
Considerato che
6. Con il primo motivo si deduce violazione degli articoli 3 comma 12 legge 335 del 1995, 1 comma 488 della legge 147 del 2013 e delle delibere della Cassa numero 18 del 1997 e 5 del 2000, per mancata applicazione dei coefficienti di riduzione introdotti ai fini della valutazione della sussistenza dei requisiti per l’accesso alla pensione di anzianità.
7. Con il secondo motivo si deduce violazione delle stesse norme per avere la corte territoriale ritenuto che il diritto a pensione fosse acquisibile per quote e non invece alla maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi.
8. Con il terzo motivo si deduce violazione dell’articolo 1 e 23 decreto legislativo 509 del 1994, 5 legge 2248 del 1868, 63 decreto legislativo 165 del 2001, per illegittima disapplicazione delle delibere della Cassa.
9. Con il quarto motivo si deduce violazione degli articoli 1 2 3 del decreto legislativo 509 del 1994, 3 comma 12 predetto e 24 comma 24 legge 214 del 2011, e delle delibere della Cassa, nonché vizio di motivazione ex art. 360 co. 1 numero 5 c.p.c., per avere la sentenza impugnata ritenuto che non vi fosse prova che le delibere fossero finalizzate alla realizzazione di un equilibrio di lungo periodo.
10. Con il quinto motivo si deduce violazione degli articoli 3 comma 12 citato, 1 comma 763 legge 296 del 2006 e 1 comma 488 su citato e delle predette delibere, e ciò anche ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., per avere la corte territoriale trascurato che la domanda di pensione di anzianità era stata presentata dal geometra dopo il primo gennaio 2007, con conseguente applicazione dei nuovi requisiti di accesso alla pensione.
11. I motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione.
12. Occorre premettere che il geometra ha presentato domanda di pensione il 19 settembre 2010 e che ha presentato domanda di pensione di anzianità anticipata, utilizzando una c.d. finestra di uscita.
13. Ciò posto, i nuovi requisiti contributivi richiesti dalla normativa vigente all’epoca della presentazione della domanda di pensione facevano riferimento a 40 anni di contributi ovvero, per la pensione anticipata, a 35 anni di contributi, rideterminati però in applicazione dei coefficienti di riduzione di cui alle citate delibere della Cassa.
14. Essendo nel caso richiesto il pensionamento anticipato, occorre fare riferimento alle condizioni contributive e di età prescritte al momento di presentazione della domanda e dunque considerare i requisiti contributivi posseduti dal lavoratore (nella misura ridotta per effetto delle delibere della Cassa all’epoca vigenti).
15. Nel caso, invero, la riduzione contributiva è, in quanto riferita ad ipotesi di pensionamento anticipato, condizione per il perfezionamento dei requisiti del diritto di accesso opzionale alla pensione e rappresenta elemento costitutivo della fattispecie necessario per il sorgere del pensionamento anticipato, operando in un momento anteriore sul piano giuridico a quello del calcolo della pensione cui è invece applicabile il principio del pro-rata.
16. La corte territoriale, nel considerare i contributi pieni sulla base del principio del pro-rata, ha trascurato che le delibere della Cassa non avevano modificato i criteri di calcolo, ma le condizioni necessarie per l’accesso alla pensione, restando estranee in quanto tali al principio del pro-rata.
17. Nel medesimo senso, questa Corte ha infatti già affermato (Sez. L, Sentenza n. 20877 del 2018), pur con riferimento alla Cassa Nazionale di Previdenza dei Ragionieri, che la questione sollevata non coinvolge il tema del rispetto del principio del pro rata, quanto in assoluto la possibilità, contestata dal ricorrente, dell’introduzione di coefficienti di abbattimento (c.d. coefficienti di neutralizzazione) dei periodi di contribuzione ai fini dell’accesso alla pensione.
18. Invero, mentre il principio del pro rata riguarda essenzialmente la necessità di rispettare, nel futuro calcolo di una prestazione attesa, le modalità di calcolo pregresse, il tema dell’applicazione dei coefficienti di neutralizzazione in relazione all’accesso alla pensione è diverso, in quanto dalle delibere della Cassa ne risulta modificata non soltanto una prestazione attesa, ma più in profondità, in esercizio dell’autonomia riconosciuta dal d.lgs. 509/1994, il sistema pensionistico di anzianità pregresso, con introduzione di nuovi benefici (la facoltà di proseguire altre attività, nonostante il pensionamento) e di corrispondenti riequilibri (i coefficienti di neutralizzazione), che però non possono che operare contestualmente ed indissolubilmente.
19. Invero, i detti coefficienti di abbattimento (c.d. coefficienti di neutralizzazione) sono stati introdotti contestualmente alla previsione della possibilità, dapprima esclusa, che la pensione di anzianità venisse cumulata con lo svolgimento di altre attività.
20. La modificazione trova fondamento, oltre che, in parte, in quanto stabilito da Corte Costituzionale 7 novembre 2002 n. 437, nel potere attribuito in proposito alle Casse privatizzate dall’art. 44, comma 7, L. 289/2002, in un’ottica di evidente favor rispetto all’omogeneizzazione dei sistemi pensionistici ed in relazione alla necessità per le Casse di «assicurare», con provvedimenti da assumere in esercizio della autonomia loro riconosciuta, «l’equilibrio di bilancio» (art. 2, co. 2, d. Igs. 509/1994) proprio per effetto di un disincentivo al pensionamento di anzianità.
21. Nel medesimo senso si è detto (Sez. L – , Sentenza n. 23597 del 28/09/2018, Rv. 650619 – 01) che l’applicazione del cd. coefficiente di neutralizzazione sull’anzianità maturata dopo la delibera della Cassa del 7 giugno 2003 non viola il principio del “pro rata” garantito dall’art. 3, comma 12, della l. n. 335 del 1995, in quanto non comporta prelievi forzosi, massimali o eliminazioni di diritti quesiti del pensionato, costituendo, invece, una misura di graduazione della prestazione con scopo dissuasivo e con finalità di garantire il mantenimento di equilibri finanziari, la cui applicazione è rimessa alla scelta dell’assicurato di optare per la pensione di anzianità, giovandosi, peraltro, della possibilità di mantenere l’iscrizione nell’albo e di proseguire l’attività professionale.
22. Analogamente, si è osservato (Sez. L – , Sentenza n. 28253 del 06/11/2018, Rv. 651715 – 02) che la previsione, di cui alle delibere della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Ragionieri e Periti Commerciali del 7 giugno 2003 e del 20 dicembre 2003 e del Regolamento in vigore dal 1 gennaio 2004, di un coefficiente di abbattimento (cd. coefficiente di neutralizzazione), progressivamente calante in ragione del crescere dell’età, per la quota retributiva delle pensioni di anzianità erogate dalla medesima Cassa di previdenza, non è soggetta al principio del “pro rata”, quale sancito dall’art. 3, comma 12, della l. n 335 del 1995 (nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dall’art. 1, comma 763, della l. n. 296 del 2006) ed è legittima, risultando tale coefficiente introdotto con modalità non irragionevoli nell’ambito della modifica del sistema di accesso alla predetta pensione, reso contestualmente compatibile con la prosecuzione, nonostante il pensionamento, della medesima professione.
23. Ne deriva che occorre rivalutare la posizione del lavoratore alla luce dei contributi posseduti secondo il quadro normativo vigente al momento della presentazione della domanda, e quindi tenendo contro dei coefficienti di riduzione all’epoca già introdotti.
24. La sentenza impugnata non si è attenuta al detto criterio e deve pertanto essere cassata.
25. La causa va rinviata alla medesima corte d’appello in diversa composizione per un nuovo esame, ed anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla stessa corte d’appello in diversa composizione per un nuovo esame ed anche per le spese di lite.