CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 26931 depositata il 20 settembre 2023
Lavoro – INAIL – Danno differenziale – Eredi del lavoratore – Violazione sicurezza ambiente di lavoro – Responsabilità datore di lavoro – Rigetto
Rilevato che
la Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza pubblicata il 29 agosto 2016, ha accolto l’impugnazione proposta dall’INAIL nei confronti di S. s.p.a. avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda di rivalsa proposta dall’Istituto, ed ha condannato la società a pagare a tale titolo E. 309.991, 86 in ragione della responsabilità della S. nel determinarsi della neoplasia polmonare sx che aveva portato a morte un suo dipendente;
la Corte territoriale ha dato atto che, iniziato il giudizio per ottenere il danno differenziale dagli eredi del lavoratore nei confronti della società, quest’ultima aveva chiesto la chiamata in causa dell’INAIL che però interveniva volontariamente, agendo in regresso nei confronti di S. per chiedere la restituzione di quanto erogato a seguito del decesso;
nel corso del giudizio di primo grado, interveniva transazione tra eredi e società, per cui quanto alla domanda risarcitoria il Tribunale dichiarava cessata la materia del contendere, mentre la domanda dell’INAIL veniva rigettata perché ritenuta prescritta l’azione, in ragione del decorso dei tre anni dalla data di liquidazione dell’indennizzo, e perché coperta dal giudicato che si sarebbe formato in relazione a precedente giudizio, intentato dagli eredi in sede civile ed in cui INAIL era stato chiamato in causa, non riassunto nei termini a seguito di declaratoria di incompetenza del giudice civile ordinario;
ad avviso della Corte territoriale, invece, l’eccezione di prescrizione non poteva essere accolta perché intempestivamente sollevata, come emergeva dal verbale d’udienza del 1° marzo 2012, di spostamento dell’udienza, e dalla memoria depositata dalla S.; neppure si era formato giudicato negativo sul diritto dell’Inail, giacché la domanda riconvenzionale proposta dall’INAIL, divenuta inammissibile per l’improcedibilità del ricorso principale, ben poteva essere riproposta in successivo giudizio;
nel merito, la Corte ha ritenuto fondata la domanda essendo rimaste provate le circostanze che avevano generato la responsabilità della datrice di lavoro ex art. 2087 c.c. ed il quantum dovuto;
avverso tale sentenza, ricorre S. s.p.a. sulla base di cinque motivi;
resiste INAIL con controricorso;
entrambe le parti hanno depositato memorie;
il Collegio ha riservato il deposito della motivazione nel termine di gg. 60 (art. 380 bis 1 c.p.c.);
Considerato che
con il primo motivo, si deduce la violazione degli artt. 12 preleggi, 10 e 110 d.p.r. n. 1124 del 1965, 2049, 1218, 2087 e 2697 c.c., nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in ordine alla affermata carenza di prova della responsabilità datoriale nella determinazione della malattia;
il secondo motivo reitera, sotto il profilo della affermata insussistenza del concreto accertamento, le stesse questioni;
i due motivi, da trattare congiuntamente in quanto connessi, sono inammissibili in quanto tendenti a far rivalutare il giudizio di merito effettuato dalla Corte territoriale;
lamentando la violazione di un numero considerevole di disposizioni di legge, anche con riferimento alla disciplina generale della responsabilità del datore di lavoro in ordine alla sicurezza dell’ambiente di lavoro, unitamente alle disposizioni processuali relative all’apprezzamento delle prove, si tende a scardinare il giudizio di merito sulla ricostruzione delle cause che determinarono la neoplasia che non può essere dedotto in questa sede di legittimità;
va, infatti, riaffermato il principio (Cass. SS.UU. n. 34476 del 2019; Cass. n. 5987 del 2021) secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito;
il terzo motivo, deducendo sempre le medesime violazioni, attacca la sentenza sotto il profilo che il decorso del termine triennale sarebbe rilevabile d’ufficio;
il motivo è infondato;
come rilevato dall’INAIL in memoria, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che l’estinzione dell’azione sia per prescrizione (Cass. n.20599/2012) sia per decadenza non è rilevabile d’ufficio, ma richiede sempre l’eccezione di parte, sollevata, a pena di decadenza, con la memoria difensiva ex art. 416 c.p.c., trattandosi di una materia che non è sottratta alla disponibilità delle parti, alle quali spetta la scelta se eccepire o meno la decadenza (art. 2969 c.c.) (Cass. 5 febbraio 2015, n. 2138; Cass. 9 giugno 2014, n. 12883; Cass. 18 agosto 2014, n. 18025; Cass. 16 giugno 2009, n. 13957; Cass. 16 giugno 2009, n. 13958; Cass. 8 settembre 2006, n. 19281; Cass. 29 agosto 2006, n. 18689; Cass. 28 agosto 2006, n. 18610);
con il quarto motivo, si deduce la violazione dell’art. 12 preleggi e 2909 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione alla affermazione che non si era formato il giudicato negativo in considerazione della mancata riassunzione del giudizio inizialmente intentato dagli eredi del dipendente dinanzi al giudice dichiaratosi incompetente;
il motivo è infondato; la sentenza ha correttamente affermato che la domanda riconvenzionale proposta dall’INAIL nel giudizio civile era stata travolta dalla improcedibilità della domanda pronunciata nei riguardi dei ricorrenti principali, per cui non si era determinata alcuna preclusione da giudicato; peraltro, in mancanza di una pronuncia di merito sulla domanda di regresso proposta dall’Inail avverso la società datrice di lavoro va esclusa la violazione del principio del ne bis in idem, atteso che “in tema di cosa giudicata una sentenza processuale fa stato solo nel giudizio in cui è stata pronunciata, giammai in altri giudizi” (Cass. civ., sez. I, 22 maggio 2020, n. 9456);
con il quinto motivo, si deduce la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. in punto di contestazione dei conteggi che si assume essere stata tempestiva e puntuale;
la doglianza è infondata sulla base del principio di diritto, da cui il Collegio non ritiene di doversi discostare, in base al quale “l’Inail, che agisce quale creditore in via di regresso, deve provare la responsabilità civile del datore di lavoro ed il danno, cioè le prestazioni erogate e da erogare in conseguenza dell’infortunio sul lavoro (in caso di rendita, la sua capitalizzazione); il datore di lavoro che eccepisca la eccessività della somma pretesa, per superamento del limite del danno civilistico, deve provare il fatto impeditivo” (Cass. n. 389 del 1987; Cass. n. 10529 del 2008; Cass. n. 12198 del 2016);
non si tratta, dunque, solo di una mera difesa, per cui è sufficiente la semplice contestazione, ma di una vera eccezione soggetta agli oneri di allegazione e prova gravante sulla parte che intende eccepire il fatto impeditivo;
nel caso di specie, la ricorrente non ha in alcun modo soddisfatto tale onere e la sentenza impugnata non ha violato le disposizioni indicate;
il ricorso va, in definitiva, rigettato;
le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 11.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 09 maggio 2022, n. 14655 - In tema di azione di regresso, il datore di lavoro è obbligato nei confronti dell'Inail nei limiti dei principi che informano la responsabilità per il danno civilistico subito dal lavoratore;…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 10 marzo 2022, n. 7821 - Il danno patrimoniale futuro da perdita della capacità lavorativa specifica, in applicazione del principio dell'integralità del risarcimento sancito dall'artt. 1223 c.c., deve essere liquidato…
- CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 3694 depositata il 7 febbraio 2023 - In tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione INAIL ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 30 gennaio 2020, n. 2276 - Il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 06 settembre 2021, n. 24025 - Il termine di complessivi dieci anni dalla data dell'infortunio per l'esercizio del diritto al decorso della rendita INAIL non preclude la proposizione della domanda di costituzione di…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 15 novembre 2022, n. 33639 - Il lavoratore potrà richiedere al datore di lavoro il risarcimento del danno cd. "differenziale", allegando in fatto circostanze che possano integrare gli estremi di un reato perseguibile…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Processo tributario: competenza del giudice tribut
La sentenza n. 186 depositata il 6 marzo 2024 del Tribunale Amministrativo Regio…
- Prescrizione quinquennale delle sanzioni ed intere
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 11113 depos…
- L’utilizzo dell’istituto della compens
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 17116 depositata il 2…
- IMU: no all’esenzione di abitazione principa
La Corte di Cassazione. sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9496 deposi…
- Il consulente tecnico d’ufficio non commette
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 15642 depositata il 1…