Corte di Cassazione ordinanza n. 27142 depositata il 14 settembre 2022

notifica atti a mezzo pec

Fatti di causa

Dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: M.C. s.p.a. aveva presentato nell’anno 2010 una dichiarazione doganale per l’importazione di una partita di merce comprendente sali profumati, sapone liquido, crema per il corpo, accompagnati eventualmente da un asciugamano, inseriti in un unico contenitore, dichiarando per ogni tipologia di merce una specifica voce doganale; l’Agenzia delle dogane aveva emesso un avviso di accertamento in rettifica, avendo ritenuto che sussisteva complementarietà tra i prodotti contenuti nel contenitore e che quindi le merci dovevano essere classificate nell’unica voce: “Sali profumati ed altre preparazioni per il bagno”, ed aveva, quindi, chiesto il pagamento di maggiori diritti doganali; avverso il suddetto atto impositivo la società aveva proposto ricorso che era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Genova; avverso la suddetta pronuncia l’Agenzia delle dogane aveva proposto appello.

La Commissione tributaria regionale della Liguria ha rigettato l’appello, in particolare ha ritenuto che nella fattispecie era disponibile una specifica voce tariffaria per ogni prodotto, nessuno dei quali aveva caratteristiche tali da conferire il carattere essenziale alla confezione, potendo ciascuno essere utilizzato indipendentemente dall’altro.

Avverso la suddetta pronuncia ha quindi proposto ricorso l’Agenzia delle dogane affidato ad un unico motivo di censura.

La società ha depositato memoria del 23 novembre 2021 con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

Ragioni della decisione

In via pregiudiziale ed assorbente va rilevato che il ricorso è stato notificato all’indirizzo di posta elettronica certificata: gxxxxxxxx.gxxxxxx@cert.avvocatitermini.it nonché all’indirizzo di posta elettronica certifica vxxxxxxx.gxxxxxx@arubapec.it.

Dall’esame del fascicolo del giudizio di appello si evince che il rappresentante legale della società aveva conferito procura al Dott. G.G., indirizzo pec  gxxxxxxxx.gxxxxxxxx@odcenapoli.it, nonché al Dott. V.G., indirizzo pec vxxxxxxxxx.gxxxxxxxx@ odcenapoli.it, sicchè era presso questi indirizzi che il presente ricorso avrebbe dovuto essere notificato.

Va quindi osservato che, secondo questa Corte, è inesistente la notifica, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, anche qualora venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità (Cass. Sez. Un., 20 luglio 2016, n. 14916).

Nella fattispecie, la circostanza che la notifica del ricorso sia stata compiuta presso un indirizzo pec del tutto estraneo alla sfera di conoscibilità della resistente, non avendo nessun elemento, anche astratto, di collegamento con la medesima, quale destinataria del ricorso, comporta l’inesistenza della notifica e la conseguente inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna al pagamento delle spese di lite in favore della resistente.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente che si liquidano in complessive euro 4.100,00, oltre spese forfettarie nella misura del quindici per cento, euro 200,00 per esborsi, ed accessori.