CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 maggio 2022, n. 13771
Pensione supplementare di vecchiaia – Accertamento – Improcedibilità dell’appello – Nullità della notifica
Rilevato in fatto
che, con sentenza depositata il 27.5.2016, la Corte d’appello di Lecce ha dichiarato improcedibile l’appello proposto dall’INPS avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda di E.P.P. volta alla corresponsione della pensione supplementare di vecchiaia ex art. 1, comma 2, d.m. n. 282/1996;
che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura;
che E.P.P. ha resistito con controricorso;
Considerato in diritto
che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 156, 160, 170, 291 e 330 c.p.c., per avere la Corte di merito dichiarato l’improcedibilità dell’appello siccome notificato al precedente difensore dell’appellato, già sostituito nel corso del giudizio di primo grado, e nonostante che, comunque, l’appellato si fosse costituito in sede di gravame con il nuovo difensore;
che, al riguardo, va rilevato che i giudici territoriali hanno argomentato la declaratoria d’improcedibilità muovendo dall’assunto che la notifica dell’appello effettuata nei confronti del precedente difensore della parte appellata sarebbe inesistente e insuscettibile sia di sanatoria che di rinnovazione, difettando ogni collegamento con il destinatario;
che le Sezioni Unite di questa Corte hanno tuttavia chiarito che l’inesistenza della notificazione è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione (e precisamente allorché l’attività di trasmissione venga svolta da un soggetto non qualificato, cioè non dotato della possibilità giuridica di compiere detta attività, oppure allorché difetti la consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento e l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa), ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dallo schema legale nell’ipotesi di nullità della notifica;
che, conseguentemente, è stato escluso che il luogo in cui la notificazione viene eseguita attenga agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, ritenendosi che i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadano pur sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile con efficacia ex tunc o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c. (così Cass. S.U. n. 14916 del 2016, cit., e più recentemente Cass. n. 4667 del 2017 e 7703 del 2018);
che, non essendosi i giudici territoriali attenuti agli anzidetti principi di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Lecce, senza vincolo di diversa composizione, trattandosi di rinvio restitutorio;
che il giudice designato provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;
P.Q.M.
accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Lecce, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
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