CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 27722 del 2 ottobre 2023 – Il vizio di motivazione ai sensi della vigente formulazione dell’art. 360, primo comma n. 5) c.p.c. prevede l'”omesso esame” come riferito ad “un fatto decisivo per il giudizio” ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico – naturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni” che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate