CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 27807 depositata il 2 ottobre 2023
Tributi – Avviso di accertamento – Detrazione IVA acquisto complesso immobiliare – Definizione agevolata – Ravvedimento operoso – Estinzione giudizio
Rilevato che
L.M.R.E.P. spa in liquidazione ha impugnato l’avviso di accertamento per il (…) che negava il diritto alla detrazione IVA sull’acquisto di un complesso immobiliare.
La Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Roma ha respinto il ricorso mentre la Commissione Tributaria Regionale (CTR) del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto il gravame della contribuente.
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza fondato su tre motivi.
Ha resistito con controricorso la M. spa in liquidazione (ora E.E. srl) che ha depositato memoria chiedendo la sospensione del giudizio, intendendo aderire alla definizione agevolata della lite pendente ex d.l. n. 199 del 2018, e ha successivamente presentato domanda in tal senso.
L’Agenzia delle entrate ha pronunciato diniego contro la definizione agevolata che la contribuente ha impugnato.
Considerato che
In data 9.1.2023 l’Avvocatura dello Stato, facendo seguito a nota del 29 dicembre 2022 n. 556647 della Direzione Provinciale di Roma dell’Agenzia delle entrate, ha comunicato che la contribuente era stata rimessa in termini per l’effettuazione dei versamenti dovuti per la definizione agevolata, attraverso il ricorso al ravvedimento operoso, di cui al d.lgs. n. 472 del 1997, art. 13 e aveva effettuato i dovuti versamenti; ha chiesto quindi l’estinzione dell’intero giudizio per cessazione della materia del contendere.
Con istanza in data 2.2.2023, reiterata in data 21.2.2023 e 27.4.2023, la E.E. srl ha dichiarato di aderire alla istanza dell’Agenzia e di rinunziare a sua volta al proprio ricorso, con compensazione delle spese, insistendo per l’estinzione del giudizio.
Sussistono i presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio, con riguardo tanto al ricorso per cassazione dell’Agenzia quanto all’impugnazione del diniego di definizione agevolata, essendo cessata la materia del contendere.
Le spese devono essere compensate.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio;
compensa le spese.