Corte di Cassazione ordinanza n. 28417 depositata l’ 11 ottobre 2023 – Il semplice riferimento ad un’assenza dal lavoro “per malattia” costituisca un dato personale «relativo alla salute» del soggetto cui l’informazione si riferisce, così come l’ostensione di una situazione di invalidità sia pur genericamente indicata, la necessità del lavoratore di sottoporsi a “consulenza psichiatrica”, la indicazione della causale del bonifico richiesto in favore di un beneficiario dell’indennizzo previsto dalla l. 210 del 1992 in favore di coloro che hanno patito una infezione per effetto di trasfusione o vaccinazione e dei ai prossimi congiunti di persone venute meno a causa dell’infezione da trasfusione o vaccinazione