CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 28883 depositata il 18 ottobre 2023 – Spetta all’imprenditore, a norma dell’art. 2109 cod.civ., di fissare il periodo di godimento delle ferie da parte dei dipendenti e quindi di modificarlo pur in difetto di fatti sopravvenuti, in base soltanto a una riconsiderazione delle esigenze aziendali, sul presupposto di una sua valutazione comparativa delle diverse esigenze, quale estrinsecazione del generale potere organizzativo e direttivo dell’impresa; al lavoratore competendo soltanto la facoltà di indicare il periodo entro il quale intenda fruire del riposo annuale