CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 31409 depositata il 13 novembre 2023 – Ai fini della tutela reintegratoria l’insussistenza del fatto posto a base del licenziamento concerne entrambi i presupposti di legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e, quindi, sia le ragioni inerenti all’attività produttiva, l’organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento di essa sia l’impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore