CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 33379 depositata il 30 novembre 2023
Tributi – Avvisi di accertamento – ICI – Notifica tramite agenzia privata di recapito – Cessazione della materia del contendere – Sgravio parziale delle somme pretese – Istanza di pagamento rateale del residuo – Difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio – Inammissibilità
Ritenuto che
la controversia ha ad oggetto l’impugnazione avverso due avvisi di accertamento riguardante l’ICI (n. 2928 per gli anni dal 2004 al 2007) per il valore complessivo di Euro 635,00;
la CTP ha rigettato il ricorso;
la CTR ha confermato la pronuncia di primo grado, per quanto rileva nella presente sede, sulla base delle seguenti motivazioni:
– la notificazione affidata ad un’agenzia privata di recapito non è idonea al perfezionamento del procedimento notificatorio, in quanto non conforme alle formalità prescritte dell’art. 140 c.p.c..
– nel caso di specie, tuttavia, la dedotta inesistenza della notifica non sortisce effetti, né sostanziali, né processuali, in quanto non è legata alla contestazione di preclusioni o decadenze; ne consegue che il ricorso è ammissibile, in quanto il contribuente ha ricevuto la notifica a lui consegnata personalmente, come da avviso di ricevimento prodotto in giudizio;
il ricorrente propone ricorso fondato su un motivo e deposita memoria, il controricorrente si costituisce con controricorso.
Considerato che
1. Con l’unico motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, artt. 1, 4, e 5 e dell’art. 156 c.p.c. Si duole che la sentenza impugnata, pur avendo esattamente specificato il corretto principio regolatore della fattispecie, abbia, tuttavia, affermato la sanatoria del procedimento notificatorio.
2. Deve preliminarmente essere esaminata l’istanza di dichiarazione di cessazione della materia del contendere proposta dal ricorrente con la memoria ex art. 380-bis c.p.c. In essa il ricorrente rappresenta e dimostra con documenti allegati all’istanza di avere ottenuto in corso di causa lo sgravio parziale delle somme pretese e di avere ottenuto l’accoglimento dell’istanza di pagamento rateale del residuo, in particolare 6 rate di Euro 110,60 e le altre cinque di Euro 1009, 34 ciascuna).
Deduce, tuttavia, di avere la prova del pagamento di solo quattro delle predette rate, per essere trascorsi 11 anni dal pagamento, evidenziando che, in ogni modo, il Comune di Canicattì è perfettamente a conoscenza dell’integrale pagamento.
Invoca, in subordine, l’applicazione del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 4, comma 1, “secondo il quale il singolo ruolo esattoriale affidato alla riscossione entro il 31/12/2010, di importo inferiore ad Euro mille, è stato annullato entro il 31/12/2018, fermo restando che il totale complessivo pagato e documentato con i bollettini postali (Euro 437,32) risulta essere maggiore dell’importo residuo dovuto, al netto dello sgravio (Euro 629,28-341,80=287,48)”.
3. Da quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio.
Le spese restano compensate tra le parti, tenuto conto della documentazione prodotta da cui si evince il soddisfacimento dell’intera pretesa impositiva. Quest’ultima evenienza esclude, altresì, la sussistenza dei presupposti per la debenza, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
Dichiara l’inammissibilità del ricorso.
Spese del giudizio compensate.
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