CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 764 depositata il 9 gennaio 2024
Lavoro – Riliquidazione trattamento pensionistico – Maggiorazione – Anzianità contributive – Pensionamento anticipato lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto – Articolo 4, D.L. n. 501/1995 – Accoglimento
Rilevato in fatto
che, con sentenza depositata il 21.10.2016, la Corte d’appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda di A.M. volta alla riliquidazione del proprio trattamento pensionistico con l’applicazione della maggiorazione di cui all’art. 4, comma 1, d.l. n. 501/1995 (conv. con l. n. 11/1996), e imputazione della medesima alle anzianità contributive maturate prima del 31.12.1994;
che avverso tale pronuncia A.M. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura, successivamente illustrati con memoria;
che l’INPS ha resistito con controricorso;
che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 26.10.2023, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.);
Considerato in diritto
che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la Corte di merito rigettato interamente la domanda proposta con il ricorso introduttivo del giudizio, ancorché l’appello proposto dall’INPS avesse censurato non già l’applicazione tout court dell’invocata maggiorazione di cui all’art. 4, comma 1, d.l. n. 501/1995, cit., ma soltanto il modo con cui essa era stata applicata dalla sentenza di primo grado, stante che, ad avviso dell’Istituto, essa doveva imputarsi alle anzianità contributive maturate dopo il 31.12.1994 e dunque nella misura del 2%, in luogo del 2,5% chiesto in ricorso e accordato dal giudice di prime cure;
che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione dell’art. 4, comma 1, d.l. n. 501/1995, cit., in relazione all’art. 12 prel. c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto, sulla scorta di Cass. n. 10946 del 2016, che l’invocata maggiorazione andasse applicata sulle anzianità contributive maturate dopo il 31.12.1994;
che, con il terzo motivo, il ricorrente si duole di omesso esame circa un fatto decisivo per non avere la Corte di merito considerato che, avendo l’INPS limitato il proprio gravame alle modalità di applicazione della maggiorazione in questione, residuava comunque il suo diritto ad averla computata nella misura minore illustrata nel conteggio presentato in vista dell’udienza di discussione;
che il secondo motivo è logicamente preliminare rispetto al primo ed è infondato, dovendosi dare continuità, in mancanza di argomenti idonei a revocarlo in dubbio, al principio di diritto già affermato da questa Corte con la pronuncia n. 10946 del 2016, cit., secondo cui, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto, disciplinato dall’art. 4, d.l. n. 501/1995 (conv. con l. n. 11/1996), la maggiorazione contributiva va imputata alla quota di pensione maturata successivamente al 31.12.1994 (c.d. quota C), sicché ad essa deve essere applicata l’aliquota annua di rendimento del 2%, prevista dalla normativa in vigore a tale momento (così, tra le più recenti, Cass. nn. 11242 del 2019 e 30436 del 2021);
che, ciò posto, risulta che, essendosi l’odierno ricorrente doluto nel ricorso introduttivo del presente giudizio della mancata ricostituzione del proprio trattamento pensionistico con l’applicazione della maggiorazione cit. e avendo il giudice di prime cure accolto la domanda con imputazione della maggiorazione alle anzianità contributive maturate prima del 31.12.1994, l’INPS propose appello sostenendo che “la maggiorazione [andasse] posta nella quota C” e chiese “rigetta[rsi] la domanda proposta in primo grado per quanto attiene alla quota di maggiorazione secondo il coefficiente del 2,5%” (così l’appello dell’INPS, per come debitamente trascritto a pag. 5 del ricorso per cassazione);
che risulta parimenti che, a fronte di tale limitato devolutum, la sentenza impugnata ha interamente rigettato il ricorso introduttivo del giudizio, nonostante esso contenesse implicitamente, quale minus, anche la domanda volta ad applicare l’invocata maggiorazione sulle anzianità contributive maturate dopo il 31.12.1994;
che non rileva in contrario che tale ultima domanda non fosse stata espressamente proposta in via subordinata, atteso che il giudice del merito, nell’indagine diretta all’individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non deve uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve piuttosto avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, per come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, incorrendo nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell’effettivo suo contenuto sostanziale (così, tra le più recenti, Cass. nn. 118 del 2016 e 7322 del 2019);
che, risultando pertanto integrato il vizio censurato con il primo motivo, la sentenza impugnata, assorbito il terzo motivo, va cassata per quanto di ragione e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Roma, senza vincolo di diversa composizione, trattandosi di rinvio restitutorio;
che il giudice designato provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, rigettato il secondo e assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
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