CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 02 marzo 2020, n. 5636
Tributi – Imposta di registro, ipotecaria e catastale – Trasferimento locali ad uso commerciale – Valore di compravendita – Rettifica in base alle tabelle OMI – Illegittimità
Fatti di causa
In data 20.10.2008 l’Agenzia delle entrate, Ufficio di Mercato San Severino, notificava ala G.R. Carni di G. e R.G. & C. s.n.c. l’avviso di rettifica e liquidazione avente ad oggetto il maggior valore dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale inerente il trasferimento effettuato con atto per Notaio F.A. del 23.6.2007 con il quale la società aveva acquistato due locali ad uso commerciale nel Comune di Fisciano per il prezzo complessivo di Euro 110.000,00. –
In particolare l’Ufficio procedente aveva rideterminato il valore dei locali sub. 5 e sub. 10 facendo ricorso ai valori OMI attribuendo loro un valore maggiore di Euro 2500,00 al mq in funzione del valore venale in comune commercio attribuito per immobili similari. Rideterminava pertanto le maggiori imposte con applicazione della sanzione.
Avverso tale avviso il contribuente proponeva tempestivo ricorso dinanzi alla CTP di Salerno evidenziando come il criterio di stima utilizzato non poteva essere considerato affidabile non tenendo conto della situazione di degrado in cui versavano di fatto i beni ed allegava una perizia di stima in cui si attestava che il valore di mercato dell’immobile de quo non era superiore ad Euro 186.549,00.
Nel costituirsi in giudizio l’Ufficio confermava l’utilizzo delle tabelle OMI dando atto del mancato accordo sull’ipotesi di adesione con valore ridotto del 20% rispetto a quello accertato.
La CTP di Salerno con sentenza in data 1.3.2010, in parziale accoglimento del ricorso, dichiarava che il valore dell’immobile oggetto di verifica era pari ad Euro 300.400,00 con compensazione delle spese.
Il contribuente proponeva appello avverso detta pronuncia deducendo che la decisione impugnata era priva di motivazione e che andava valutato l’effettivo stato del bene.
Con sentenza in data 18.12.2012 la CTR della Campania rigettava l’appello confermando la decisione della CTP tuttavia nel dispositivo, presumibilmente per mero errore materiale, disponeva altresì la conferma dell’avviso di accertamento ed irrogazione sanzioni.
Avverso detta pronuncia il contribuente proponeva ricorso per cassazione articolato in cinque motivi cui resisteva la controparte con controricorso.
Parte ricorrente depositava memoria ex art. 378 c.p.c.
Motivazioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso rubricato “Nullità (Error in procedendo) ex n. 4 art. 360 c.p.c” parte ricorrente deduceva che la CTR aveva ritenuto inammissibile l’appello in quanto reiterativo dei motivi già proposti in primo grado mentre esistevano specifiche argomentazioni relative alla sentenza impugnata, aggiungendo che il giudice di secondo grado aveva altresì omesso di pronunciarsi sulle specifiche eccezioni proposte dall’appellante in violazione dell’art. 112 c.p.c.
Con il secondo motivo di ricorso rubricato “Violazione -e/o falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. (nella formulazione vigente r.t.) rilevante ex n. 3 art. 360 c.p.c)” parte ricorrente deduceva la falsa applicazione della norma citata che non impone ai fini dell’ammissibilità del gravame l’introduzione di argomenti nuovi rispetto a quelli già portati all’esame del giudice di primo grado purchè ciò avvenga attraverso una critica adeguata e specifica della sentenza di primo grado.
Con il terzo motivo di ricorso rubricato “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 24 Cost. in relazione all’art. 91 c.p.c., nonché ex art. 100 c.p.c. in relazione all’art. 342 c.p.c. (rilevanti ex n. 3 art. 360 c.p.c.)” parte ricorrente deduceva che la sentenza impugnata, pur avendo ritenuto inammissibile l’appello, lo ha poi deciso nel merito rigettandolo anche se il giudice di merito con la pronuncia di inammissibilità si era spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia.
Con il quarto motivo di ricorso rubricato “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 52 d.p.r. n. 131 del 1986 in relazione all’art. 2697, comma 1, c.c. rilevante ex n. 3 art. 360 c.p.c.” parte ricorrente deduceva che, nel merito, la sentenza impugnata non si è pronunciata sull’eccezione sull’insussistenza di prova del maggior valore accertato richiamandosi a parametri estimativi rimasti inespressi non rispettando il disposto di cui all’art. 2697 c.c.. Con il motivo “quarto bis” deduceva altresì la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c rilevante ex n. 3 dell’art. 360 c.p.c. per avere la CTR utilizzato in detta valutazione fonti non acquisite al processo.
Con il motivo “quarto ter” deduceva la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. rilevante ex n. 3 art. 360 c.p.c. per avere la CTR fatto illegittimo governo delle prove esistenti non consentendo la ricostruzione dell’iter logico-argomentativo seguito.
Con il quinto motivo di ricorso rubricato “Ricorso incidentale condizionato” Violazione art. 132 c.p.c. n. 4 – Violazione art. 112 c.p.c.– Error in procedendo: nullità ex n. 4 art. 360 c.p.c.” rilevante ex n. 3 art. 360 c.p.c.” parte ricorrente deduceva che il dispositivo della sentenza è affetto dall’errore materiale dovuto alla dizione “conferma l’avviso di liquidazione ed irrogazione sanzioni” in luogo del dispositivo “Conferma la decisione della CTP”.
I motivi 1) e 3) del ricorso, da esaminarsi congiuntamente in quanto afferenti alla medesima questione, sono infondati.
Le censure traggono origine dal presupposto che la sentenza impugnata abbia dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla società contribuente.
In realtà dalla lettura della sentenza, precisamente nella parte “in fatto”, si evince che la CTR, dopo aver detto che l’appellata ha dedotto che l’appello ripropone le contestazioni già presentate, successivamente dice che ” ..l’appello non è meritevole di accoglimento” rientrando tuttavia tale statuizione nell’ambito della esposizione delle conclusioni della parte appellata.
Nella successiva parte in diritto, invece, la CTR non si pronuncia esplicitamente sull’eccezione di inammissibilità dell’appello, accogliendola o rigettandola esplicitamente, ma, passando ad esaminare il merito del giudizio, implicitamente la ritiene infondata.
Il secondo motivo del ricorso che vede sull’ammissibilità dell’atto di appello è assorbito sulla scorta di quanto dianzi esposto.
Infondato è anche il quarto motivo di ricorso, valutate tutte le censure proposte.
Ed invero la CTR, nel confermare quanto statuito in primo grado in ordine alla determinazione del valore dell’immobile per cui è processo, ben lungi dal fare riferimenti a parametri estimativi inespressi ovvero a fonti di conoscenza estranee al processo, ha testualmente fatto riferimento sia alla perizia di parte sia alle caratteristiche strutturali ed urbanistiche dell’immobile, e quindi non ai soli valori OMI.
Nel tenere conto sia del valore di cui alla perizia di stima (elemento questo presumibilmente svalutato) che delle caratteristiche complessive dell’immobile, la CTR ha quindi considerato il materiale probatorio acquisito con una valutazione non sindacabile se non in presenza di vizi logici. Infatti, in tema di contenzioso tributario, spetta al giudice di merito valutare l’opportunità di fare ricorso a presunzioni, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (vedi Sez. 6-5, n. 101/2015).
Il quinto motivo di ricorso è invece fondato.
Ed invero, la sentenza impugnata nel rigettare l’appello, avrebbe dovuto confermare non già l’avviso di accertamento originariamente impugnato bensì la sentenza di primo grado che, in parziale accoglimento dell’appello, aveva rideterminato il valore dell’immobile.
Né risulta essere stato proposto ricorso incidentale avente ad oggetto la conferma dell’avviso di accertamento impugnato.
Pertanto, in accoglimento del quinto motivo di ricorso, rigettati gli altri, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR della Campania perché si pronunci a riguardo.
Alla stessa demanda altresì la regolamentazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
In accoglimento del 5° motivo di ricorso, rigettati gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR in diversa composizione cui demanda altresì la regolamentazione delle spese di lite.
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