CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 15 giugno 2018, n. 15864
Accertamento – Cessione del ramo aziendale – Valutazione dell’azienda – Metodo di calcolo
Esposizione dei fatti di causa
1. Le società A.T.I. s.r.l. e G.R. s.r.l. proponevano ricorso avverso l’avviso di liquidazione e rettifica con cui era stato rideterminato in euro 1.411.938,00, ai sensi degli artt. 51 e 52 del d.p.r. 131/1986, il valore di cessione del ramo aziendale trasferito dalla seconda società alla prima. La commissione tributaria provinciale di Milano accoglieva il ricorso. Proposto appello da parte dell’agenzia delle entrate, la commissione tributaria regionale della Lombardia lo accoglieva in parte riducendo il valore accertato ad euro 690.969,00 sul rilievo che il metodo di calcolo per la valutazione dell’azienda basato sul valore per numero degli utenti raggiungibili con i ripetitori di radiodiffusione, variabile dal minimo di 0,50 al massimo di € 2,50 per utente, era fondato. Considerato, poi, che non tutti gli impianti erano attivati, appariva equo valutare il valore di avviamento moltiplicando il valore minimo di euro 0,50 per ogni utente potenzialmente raggiungibile.
2. Avverso la sentenza della CTR propongono ricorso per cassazione le società contribuenti affidato ad 11 motivi.
L’agenzia delle entrate si è costituita al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’articolo 370, comma 1, od. proc. civ..
Esposizione delle ragioni della decisione
1. Con il primo motivo le ricorrenti deducono nullità della sentenza, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 4, cod. proc. civ.. Sostengono che la CTR ha omesso di pronunciare circa l’eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità del gravame per intervenuta acquiescenza da parte dell’agenzia delle entrate alla sentenza di primo grado con cui la CTR di Milano aveva dichiarato estinto per cessata materia del contendere il giudizio di impugnazione della cartella esattoriale emessa a seguito dell’atto di rettifica e liquidazione.
2. Con i motivi dal secondo al decimo le ricorrenti si dolgono, sotto i profili della violazione di legge, del vizio di motivazione e della nullità della sentenza, dell’aver la CTR motivato la decisione sulla base del numero degli utenti potenzialmente raggiungibili senza tener conto dei criteri valutativi previsti dall’articolo 51 del d.p.r. 131/86 e pervenendo alla riduzione in via equitativa del valore accertato attenendosi al valore minimo per utente raggiungibile laddove, invece, avrebbe dovuto considerare che il numero degli utenti era inferiore dato il mancato funzionamento di alcuni ripetitori di radiodiffusione.
3. Con l’undicesimo motivo le ricorrenti deducono violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 3, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 6 del decreto legislativo 472/97 e 10 della legge 212/2000 e nullità della sentenza, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 4, cod. proc. civ., derivante dall’omessa pronuncia in ordine alla non applicabilità delle sanzioni in quanto la violazione era dipesa da errore scusabile.
4. Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di autosufficienza. Ciò in quanto le ricorrenti non hanno dedotto quali fossero le motivazioni che avevano indotto l’Ufficio ad affermare che era cessata la materia del contendere in ordine alla impugnazione della cartella emessa a seguito dell’avviso di liquidazione e, dunque, l’estinzione della causa avente ad oggetto l’impugnazione della cartella stessa può aver avuto luogo per ragioni diverse dal venir meno della pretesa impositiva. Perciò non è dato apprezzare se tale evento potesse esplicare effetto sulla causa avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di liquidazione.
5. I motivi dal secondo al decimo sono fondati. Occorre premettere che la valutazione dell’azienda costituisce oggetto di un giudizio di fatto, rimesso al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato. Ora, nel caso di specie la CTR ha ritenuto che il valore dell’azienda di radiodiffusione andasse valutato sulla base degli utenti raggiungibili e l’applicazione di tale criterio appare insindacabile, trattandosi di giudizio in fatto congruamente motivato con riguardo alla perizia del consulente. Sennonché, poi, ha moltiplicato il valore unitario minimo per tutti gli utenti potenzialmente raggiungibili dagli impianti, compresi quelli non funzionanti. La CTR, ciò facendo, ha motivato in maniera illogica poiché avrebbe dovuto specificare quale fosse il numero degli utenti effettivamente raggiungibile a mezzo degli impianti funzionanti e, una volta stabilito tale numero, attribuire il valore unitario, pur entro i limiti minimo e massimo indicati dal consulente, tenendo conto dell’importanza socioeconomica dell’area servita, dell’importanza strategica della postazione utilizzata e della disponibilità di altre frequenze in tale area.
6. L’undicesimo motivo rimane assorbito.
7. In relazione ai motivi accolti l’impugnata decisione va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione che, adeguandosi ai principi esposti, procederà alle necessarie verifiche e deciderà nel merito oltre che sulle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie i motivi dal secondo al decimo, dichiara assorbito l’undicesimo e dichiara inammissibile il primo, cassa l’impugnata decisione e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione.
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