CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 17 luglio 2019, n. 19264 – Licenziamento per violazione del dovere di fedeltà – In caso di licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo per il quale non sia applicabile la disciplina della cosiddetta stabilità reale, la determinazione, tra il minimo e il massimo, della misura dell’indennità risarcitoria prevista dalla normativa