CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 23 novembre 2018, n. 30354 – In tema di IVA, posto che è soggetto passivo l’imprenditore che esercita la propria attività in modo indipendente, sopportandone individualmente il relativo rischio, di per sé non risponde a tale nozione l’associazione temporanea d’imprese. Ne consegue che, non ravvisandosi un unitario soggetto passivo, non è consentito all’associazione temporanea d’imprese di valersi del metodo del reverse charge ai fini dell’assolvimento dell’iva