CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 24 gennaio 2019, n. 2024
Contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato – Proroghe – Sussistenza delle ragioni giustificative – Insussistenza di intenti elusivi della normativa contrattuale
Fatti di causa
1. Con la sentenza n. 88/2014 la Corte di appello di L’Aquila ha confermato la pronuncia n. 505/2012, emessa dal Tribunale di Lanciano, con la quale era stata respinta la domanda proposta da A.S. nei confronti della S. spa e della C.L.I. srl (già TNT A. – J.V.T.A.B. spa) nonché della A.I. spa e della G.G. spa (già W. spa), diretta alla declaratoria di nullità dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato (e delle relative proroghe) intercorsi tra il 27.12.2005 ed il 31.8.2007, tra la A. spa e la G.G. spa quale somministratori e le predette società utilizzatrici, nonché dei contratti a termine per somministrazione di lavoro a tempo determinato (e delle relative proroghe) da lui conclusi con la A. spa e la G.G. spa, con affermazione di sussistenza tra esso S., da un lato, e la C.L.I. srl, la BLG e la S. spa, dall’altro, di un rapporto di lavoro a tempo determinato, con condanna al ripristino del rapporto lavorativo e al risarcimento dei danni.
2. A fondamento della decisione i giudici di secondo grado hanno rilevato che: 1) non era necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle Agenzie di somministrazione, non vertendosi in ipotesi di litisconsorzio necessario; 2) andavano condivise le valutazioni operate dal primo giudice circa la sufficiente specificità della motivazione apposta ai contratti di somministrazione, sulla effettiva sussistenza delle ragioni giustificative e sulla insussistenza di intenti elusivi della normativa contrattuale di rifermento (art. 28 CCNL lavoratori temporanei); 3) dalle risultanze istruttorie (documentali ed orali) era emersa la prova dei motivi addotti per giustificare il ricorso alla utilizzazione di lavoratori mediante somministrazione a tempo determinato.
3. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione A.S. affidato a quattro motivi.
4. La C.L.I. srl e la S. – (…) – spa hanno resistito con controricorso, illustrati con memorie.
Ragioni della decisione
1. I motivi possono essere così sintetizzati.
2. Con il primo motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 21 del D.lgs 10.9.2003 n. 276, per non avere la Corte deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità e per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto del giudizio ex art. 360 n. 5 cpc, in ordine ai requisiti di forma-contenuto dei contratti di somministrazione e delle proroghe, in quanto non aveva rilevato che il contratto di somministrazione deve contenere l’indicazione, oltre che degli estremi dell’autorizzazione rilasciata al somministratore e del numero dei lavoratori da somministrare, anche dei casi e delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 20 lett. c): in particolare, nel contratto n. 3545 del 30.5.2006, recante causale “sostituzione di personale assente” l’indicazione delle ragioni era oltremodo generica, così come per i contratti di somministrazione aventi quali causale giustificativa “ragioni di carattere produttivo”, essa risultava completamente assente.
3. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 27 D.lgs 10.9.2003 n. 276 sempre per non avere la Corte territoriale deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo ex art. 360 c. 1 n. 5 cpc, in ordine alla circostanza che l’occorrenza di manodopera fosse legata unicamente e stabilmente ad una fisiologica carenza di personale, in quanto non aveva esaminato ed analizzato l’effettiva esistenza dell’esigenza alla quale si ricollegava l’assunzione del S., senza porsi il problema del collegamento causale tra la singola posizione e gli abusivi contratti di somministrazione, essendo a tal uopo generico il richiamo alle necessità scaturenti dalla realizzazione di un nuovo modello senza alcuna altra specificazione.
4. Con il terzo articolato motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cc, dell’art. 115 cpc, in relazione all’art. 20 D.lgs n. 276 del 2003, per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo del giudizio ex art. 360 c. 1 n. 5 cpc, nonché per non essere state decise le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte, con riferimento sempre al contratto di somministrazione n. 3545 del 30.5.2006 (recante causale “sostituzione di personale assente”), in quanto era stata ritenuta provata la causale sulla base del fatto notorio della necessità di sostituzione di altro personale in ferie, con l’introduzione di prove non fornite dalla società e relative a fatti non vagliati e controllati.
5. Con il quarto motivo il S. si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 28 CCNL per le imprese fornitrici di lavoro temporaneo del 23.9.2012, anche in relazione all’art. 1344 cc, risultando chiaramente esistente, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte di merito, l’intento fraudolento da parte delle utilizzatrici in ordine alla violazione dei limiti temporali imposti dalle norme contrattuali.
6. I primi tre motivi, da trattarsi congiuntamente per la loro connessione logico-giuridica, sono infondati.
7. Giova premettere che i contratti di cui è processo sono stati tutti stipulati anteriormente alla novella legislativa del D.L. n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008 (in vigore dal 25.6.2008).
8. Orbene, per ciò che riguarda i contratti n. 3110 del 22.12.2005 (con causale “punte di intensa attività connesse al ciclo produttivo e/o richieste indifferibili da parte del mercato”), n. 51 del 2.8.2006 e n. 86 del 21.12.2006 (con causali “punte di più intensa attività cui non si possa far fronte con i normali assetti produttivi aziendali connesse alle richieste del cliente relativamente al service di logistica/approvvigionamento materiale di produzione”) e n. 17 dell’1.3.2017 (con causale “aumento temporaneo della attività aziendale indotta da particolari esigenze di mercato”), la Corte territoriale ha specificato che, dalla prova fornita in primo grado, risultava dimostrato che le suddette esigenze produttive avevano riguardato la costruzione, il lancio sul mercato e la produzione successiva, a causa dell’incremento della vendita, del furgone denominato X2/50.
9. Tali esigenze, secondo i giudici di seconde cure, non erano legate ad una fisiologica carenza di personale, per il dimostrato aumento della domanda, ma connesse ad un incremento dell’attività cui la S. spa, nella sua libera scelta imprenditoriale, ha ritenuto di fare fronte ricorrendo alla somministrazione di lavoro a termine.
10. Proprio con riferimento a casi uguali a quelli de quo, con un orientamento condiviso da questo Collegio, la Suprema Corte (cfr. Cass n. 17617/2014; Cass. n. 11630/2018) ha ritenuto la legittimità delle suddette causali in quanto astrattamente idonee e ascrivibili al novero di quelle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo che consentono la stipula di un contratto a termine ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. n. 368/2001 nel tempo vigente all’epoca dei citati contratti.
11. La valutazione degli elementi di prova e l’apprezzamento dei fatti, circa la sussistenza in concreto delle ragioni che giustificano il ricorso alla somministrazione, prima, e all’assunzione a tempo determinato, poi, attengono al libero convincimento del giudice che non può essere sindacato in sede di legittimità perché si verterebbe in ipotesi di revisione del merito della vicenda, estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione (cfr. in termini, Cass. n. 6064/2008; Cass. 18709/2007).
12. Con riguardo, poi, agli altri due contratti, il n. 3545 del 30.5.2006 (con causale “sostituzione di personale assente”) ed il n. 121 del 16.8.2007 (con causale “per sostituire lavoratori assenti per ferie durante il periodo estivo”), la Corte di merito ha rilevato che entrambi erano relativi a due stagioni estive (2006 e 2007), a periodi relativamente brevi (circa due mesi e mezzo complessivi), nei quali costituiva fatto notorio la necessità di sostituzione di altri lavoratori in ferie.
13. La valutazione sulla legittimità delle suddette causali è condivisibile.
14. Da un lato, infatti, deve osservarsi che le indicazioni delle ragioni giustificative, che per quanto riguarda le esigenze sostitutive non devono comprendere, in realtà economiche complesse (come le società interessate nelle fattispecie in esame) anche il nominativo dei lavoratori da sostituire (cfr. ex aliis Cass. n. 10068/2013; Cass. n. 1246/2016), non è generica ed esplicita il collegamento tra previsione astratta e situazione concreta (cfr. Cass. n. 9121/2016; Cass. n. 17540/2014; Cass. n. 20001/2014), al fine di consentirne lo scrutinio in sede giudiziaria.
15. Dall’altro, proprio al fine della verifica in concreto delle suddette causali, va rilevato che la Corte territoriale ha fatto riferimento ad elementi presuntivi, come sopra specificato.
16. Orbene, secondo la giurisprudenza di legittimità, allorquando la prova addotta sia costituita da presunzioni – le quali anche da sole possono formare il convincimento del giudice del merito – rientra nei compiti di quest’ultimo il giudizio circa l’idoneità degli elementi presuntivi a consentirne inferenze che ne discendano secondo il criterio dell’id quod plerumque accidit, essendo il relativo accertamento sottratto al controllo in sede di legittimità, se sorretto da motivazione immune da vizi logici o giuridici e, in particolare, ispirato al principio secondo il quale i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza, richiesti dalla legge, devono essere ricavati in relazione al complesso degli indizi, soggetti ad una valutazione globale, e non con riferimento singolare a ciascuno di questi, pur senza omettere un apprezzamento così frazionato, al fine di vagliare preventivamente la rilevanza dei vari indizi e di individuare quelli ritenuti significativi e da ricomprendere nel suddetto contesto articolato e globale (cfr. Cass. n. 26022/2011; Cass. n. 12002/2017).
17. Nel caso di specie, le argomentazioni della gravata sentenza hanno ritenuto verosimile la sussistenza delle esigenze sostitutive non ricorrendo solo alla regola processuale del “fatto notorio”, ma sottolineando anche altri elementi (durata dei periodi interessati dai contratti di somministrazione e mesi di riferimento dagli stessi interessati) che, alla luce del complessivo contesto sostanziale, sono assolutamente ragionevoli e logici di talché, alla stregua del principio di legittimità sopra esposto, il relativo apprezzamento di merito, come sopra detto, si palesa insindacabile in questa sede in quanto congruamente motivato.
18. Alla stregua di quanto esposto, pertanto, le dedotte violazioni di legge di cui ai primi tre motivi, sia in ordine alla legittimità formale delle causali poste a base dell’impiego del lavoratore interinale che sulla prova della effettività delle stesse, non sono fondate e vanno rigettate.
19. Anche il quarto motivo, infine, è infondato.
20. Sotto il profilo temporale, la Corte di merito ha precisato che il numero delle proroghe e la loro durata non violavano il disposto di cui all’art. 28 del CCNL per le imprese fornitrici di lavoro temporaneo ai sensi del quale “il periodo di assegnazione iniziale può essere prorogato per un massimo di quattro volte e per una durata complessiva delle proroghe non superiore a 24 mesi”.
21. La sussistenza delle esigenze produttive, in relazione alle fasi di costruzione e di immissione sul mercato del furgone X2/50, sono state ritenute perduranti per gli anni 2006 e 2007 (pag. 12 della gravata sentenza) per cui, sotto il profilo formale, in assenza di doglianze più specifiche, articolate nel motivo, da parte del ricorrente, non sono ravvisabili violazioni della disposizione collettiva citata.
22. Con riferimento al profilo sostanziale, i giudici di seconde cure hanno poi sottolineato che, proprio per il mancato superamento dei limiti massimi previsti dalla legge come integrata dalla contrattazione collettiva, non è emersa la prova di un intento fraudolento da parte della S. spa nel ricorrere al lavoro somministrato.
23. Trattasi, anche in questo caso, di indagine demandata al giudice di merito (Cass. n. 21042/2017; Cass. n. 23042/2018) pienamente condivisibile perché, oltre alla reiterazione e all’arco temporale che hanno interessato le proroghe, di per sé legittimi come si è precisato, non sono emerse (né in verità sono state evidenziate con il ricorso per cassazione) ulteriori circostanze che possano avvalorare, nella fattispecie, l’uso deviato e fraudolento dei contratti interinali.
24. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.
25. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.
26. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie della misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
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