CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 25 marzo 2022, n. 9800 – Il datore di lavoro deve, invece, provvedere a specificare, nella comunicazione ex art. 4, comma 9, della legge n. 223 del 1991, le modalità applicative dei criteri concordati con le OO.SS., in modo che essa raggiunga quel livello di adeguatezza sufficiente a porre in grado il lavoratore di percepire perché lui – e non altri dipendenti – sia stato destinatario del collocamento in mobilità o del licenziamento collettivo e, quindi, di poter eventualmente contestare l’illegittimità della misura espulsiva