CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 31 agosto 2020, n. 18136 – In tema di licenziamento disciplinare, la violazione dell’obbligo del datore lavoro di sentire preventivamente il lavoratore a discolpa o la mancata osservanza del termine di cinque giorni tra contestazione e sanzione, quale presupposto dell’eventuale provvedimento di recesso, integra una violazione della procedura di cui all’art. 7 st. lav. e rende operativa la tutela prevista dal successivo art. 18, comma 6, quale modificato dalla L. 90/2012