Corte di Cassazione sentenza n. 1772 depositata il 24 gennaio 2018 – E’ inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che prospetti, in violazione delle regole di chiarezza e specificità dell’impugnazione, una pluralità di questioni precedute unitariamente dalla elencazione delle norme che si assumono violate e dalla deduzione del vizio di motivazione, in quanto esso richiede un intervento integrativo della Corte, volto a enucleare dall’insieme delle censure, e per ciascuna delle doglianze sollevate, lo specifico vizio di violazione di legge o del vizio di motivazione