CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 18197 depositata il 26 giugno 2023 – L’art. 55 ter del d.lgs. n. 165 del 2001 deve essere interpretato tenendo conto della ratio della disciplina e delle ragioni che stanno alla base dell’affermata autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale, che non giustificano il protrarsi della sospensione una volta che gli sviluppi del processo penale consentano la ripresa e la definizione dell’iniziativa disciplinare, sicché il giudicato penale segna solo il termine massimo finale della sospensione e non vincola l’amministrazione ad attendere l’irrevocabilità della sentenza penale