Corte di Cassazione sentenza n. 18202 depositata il 5 luglio 2019 – In tema di servitù coattive a seguito dell’alienazione a titolo oneroso della porzione di un fondo, quest’ultima risulti interclusa, l’acquirente può pretendere la costituzione coattiva e gratuita di una servitù di passaggio solamente sulla residua proprietà dell’alienante, ai sensi dell’art. 1054 c.c., e non già sui fondi finitimi degli altri proprietari esterni a quel negozio.