Corte di Cassazione sentenza n. 218 depositata il 8 gennaio 2018 – Nel caso in cui il lavoratore infortunato proponga domanda di risarcimento del danno contro il datore di lavoro, in base alla deduzione che l’infortunio fu dovuto all’omessa predisposizione, da parte del convenuto viene contestazione la responsabilità contrattuale del datore di lavoro nello svolgimento del rapporto di lavoro subordinato, con la conseguenza che alla controversia non si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale