CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 25430 depositata il 29 agosto 2023 – Il Fondo costituito presso l’INPGI per la corresponsione della prestazione previdenziale integrativa istituita in luogo della precedente indennità fissa deve considerarsi un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici e dev’essere logicamente escluso che i creditori personali dell’INPGI possano soddisfarsi sul patrimonio del Fondo, ostandovi la previsione dell’art. 2117 c.c. cit., risulta del pari evidente che la posizione specifica dell’INPGI rispetto alle obbligazioni assunte dal Fondo nei confronti degli iscritti è assimilabile a quella di un adiectus solutionis causa