CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 25359 depositata il 28 agosto 2023 – Il Fondo di previdenza integrativa per i giornalisti costituito presso l’INPGI per la corresponsione della prestazione previdenziale integrativa istituita in luogo della precedente indennità fissa deve considerarsi un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici: esso infatti non si identifica con l’INPGI, che ne è solo “gestore”. Il funzionamento del Fondo avviene col sistema a ripartizione, per cui oggetto della promessa del Fondo è una prestazione definita, costituita da un valore capitale pari “a sette mensilità di retribuzione