CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 6343 del 2 marzo 2023
Dipendenti pubblici militari – Prestazione lavorativa – Aumento figurativo della contribuzione – Periodo di navigazione – Mancanza della necessaria anzianità di servizio
Fatti di causa
1. La Corte di appello di Genova confermava la decisione del Tribunale di La Spezia che, provvedendo sulle domande degli attuali controricorrenti, dichiarava il diritto degli stessi all’aumento figurativo della contribuzione ai sensi dell’art.19 del DPR nr.1092 del 1973 come da ciascuno richiesto (in particolare: per B.B., l’aumento di 1/3 per la prestazione lavorativa svolta nel periodo tra il 1° novembre 1978 ed il 31 ottobre 1987; per V.U., l’aumento dei 2/5 per la prestazione lavorativa svolta nel periodo tra il 3 novembre 1980 ed il 7 giugno 2001).
2. A fondamento della decisione, la Corte territoriale, premesso che entrambi i lavoratori avevano ottenuto la costituzione della posizione assicurativa nell’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del DPR nr. 1092 del 1973, riteneva che per «servizio prestato» dovesse intendersi non solo il «servizio effettivo» ma anche il periodo in relazione al quale i dipendenti pubblici militari avessero avuto diritto all’accredito figurativo dei contributi, come nella specie, per il periodo di navigazione svolto ai sensi dell’art. 19 del DPR nr. 1092 del 1973.
3. Ha chiesto la cassazione della decisione l’INPS, con un unico motivo, cui hanno resistito, con controricorso, le parti in epigrafe che, successivamente, hanno anche depositato memoria.
4. Il Pubblico Ministero ha depositato memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
Ragioni della decisione
5. Con l’unico motivo di ricorso, l’INPS ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 19, 124 del d.P.R. nr. 1092/1973, in connessione con l’art.1 della legge nr. 29/1979, perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente riconosciuto, in capo ai controricorrenti, ex lavoratori pubblici militari, che non avevano maturato il diritto al trattamento pensionistico presso la Gestione dei pubblici dipendenti ed avevano costituito presso il F.P.L.D. una posizione previdenziale di diritto privato, non solo i contributi versati dal datore di lavoro, in forza del rapporto di pubblico impiego cessato, ma anche la contribuzione figurativa, per avere prestato servizio a bordo di navi in armamento o in riserva.
6. Prima di entrare nel merito delle censure espresse in relazione a questa ratio va respinta l’eccezione, sollevata dai controricorrenti, di inammissibilità del ricorso per difetto di specificità: il ricorso descrive in modo sufficiente e comprensibile tanto il fatto storico che quello processuale. Allo stesso modo, il motivo è illustrato in modo completo, con indicazione chiara delle ragioni di censura. L’INPS assume, in particolare, che la Corte territoriale avrebbe in modo tralaticio richiamato un proprio precedente (sentenza nr. 170/2011), senza tener conto del diritto vivente, costituito dal costante ed univoco orientamento della Corte dei Conti in materia.
L’istituto deduce, inoltre, come la sentenza impugnata avrebbe richiamato impropriamente, per la soluzione della controversia, l’istituto della ricongiunzione, inapplicabile al caso di specie.
7. Venendo al merito della questione, i controricorrenti sono stati militari della Marina.
8. Nel corso di tale rapporto di lavoro pubblico, hanno prestato servizio a bordo di navi in armamento o in riserva.
9. Per il periodo di servizio prestato a bordo di dette navi, il datore di lavoro (id est: il Ministero della difesa) ha riconosciuto l’aumento figurativo della contribuzione, ai sensi dell’art. 19 del DPR nr.1092 del 1973.
10. Entrambi si sono dimessi dal rapporto di lavoro di pubblico impiego senza aver maturato il diritto a pensione presso l’ex Inpdap ora gestione dei lavoratori pubblici presso l’Inps.
11. Pertanto, per effetto dell’art. 124, primo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973, applicabile ratione temporis (e ora abrogato dall’art. 12-undecies del d.l. nr. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, in legge nr. 122 del 2010) hanno ottenuto una posizione assicurativa presso l’INPS, prevista in favore di chi sia cessato dal servizio «senza aver acquistato il diritto a pensione per mancanza della necessaria anzianità di servizio» e commisurata al periodo di «servizio prestato». A norma della citata disposizione (art. 124, I co, cit.), infatti, «Qualora il dipendente civile ovvero il militare in servizio permanente o continuativo cessi dal servizio senza aver acquistato il diritto a pensione per mancanza della necessaria anzianità di servizio, si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa nell’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale, per il periodo di servizio prestato».
12. La questione controversa riguarda la modalità di costituzione della provvista contributiva presso il Fondo previdenza lavoratori dipendenti privati (F.P.L.D.).
13. Si tratta cioè di stabilire se l’entità della contribuzione da accreditare presso il F.P.L.D. sia da commisurare solo a quella relativa ai contributi versati per il rapporto di lavoro effettivo (cd. «servizio effettivo) o sia, piuttosto, comprensiva anche della contribuzione figurativa (cd. «servizio utile») che, nella specie, è stata riconosciuta ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 del d.P.R. n. 1092/1973.
14. Tale ultima disposizione, nella parte di maggior rilievo, prevede che: «Il servizio prestato dai militari della Marina a bordo di navi in armamento o in riserva è aumentato di un terzo […]. Il servizio prestato a bordo delle navi in armamento o in riserva dai militari addetti alle macchine è aumentato di due quinti […]».
15. Va premesso che il cit. art. 124 è stato oggetto di interpretazioni contrastanti da parte della giurisprudenza contabile che, per prima, si è occupata della questione.
16. Tale contrasto veniva composto dalla Corte dei Conti che, a sezioni riunite, con la sentenza nr. 8 del 2011 (e con la successiva pronuncia nr. 11 del 2011), ha affermato che «ai fini della costituzione della posizione assicurativa presso l’Inps, prevista per il personale che non abbia maturato il diritto a pensione, può essere valutato soltanto il servizio effettivamente prestato; pertanto, gli aumenti di anzianità figurativi attribuiti in ragione della gravosità di particolari servizi non concorrono a determinare l’anzidetta posizione assicurativa».
17. In estrema sintesi, a fondamento della prescelta interpretazione, la Corte dei Conti ha richiamato l’art. unico della legge nr. 322 del 1958 (abrogato solo dall’art.12, comma 12 undecies, del d.l. nr. 78 del 2010), osservando come l’art. 124 d.P.R. nr. 1092 del 1973 avesse mantenuto il medesimo criterio, ovvero quello del cd. «servizio effettivo», facendo riferimento al «periodo» in cui il militare ha «prestato» servizio, senza alcuna menzione delle maggiorazioni nel computo di periodi di servizio previste dallo stesso d.P.R. o anche da leggi speciali. Ha quindi valorizzato il complessivo sistema delineato dal d.P.R. nr. 1092 del 1973 ed ha escluso che, in esso, il «servizio utile», comprensivo cioè delle maggiorazioni riconosciute per particolari servizi, fosse rilevante a tutti gli effetti pensionistici, non configurando un intangibile patrimonio o status previdenziale, sempre e comunque utilizzabile.
18. Permanendo, tuttavia, contrasti interpretativi, la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti Lombardia, con ordinanza del 19 agosto 2016, ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 124, primo comma.
19. Il giudice rimettente ha dubitato della legittimità costituzionale dell’interpretazione accreditata dal diritto vivente ed espressa dalle sezioni riunite della Corte dei Conti, per determinare una disparità di trattamento tra coloro che cessano dal servizio «avendo maturato il diritto alla pensione» e i militari che, viceversa, al momento della cessazione dal servizio, non hanno conseguito il diritto alla pensione.
Secondo il giudice a quo, in modo non ragionevole, solo ai primi e non anche ai secondi, spetterebbe la maggiorazione contributiva (nel caso di specie, si trattava di quella connessa al periodo di servizio di volo).
20. La Corte Costituzionale, con sentenza nr. 39 del 2018, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale.
21. Le argomentazioni poste a base di tale decisione possono così riassumersi.
22. L’aumento convenzionale dell’anzianità di servizio si configura come un trattamento di favore, preordinato a garantire una particolare tutela per la gravosità e i rischi del servizio prestato. Una tale scelta è rimessa all’apprezzamento discrezionale del legislatore, che ne delimita i rigorosi presupposti oggettivi e soggettivi, in armonia con i principi di eguaglianza e ragionevolezza.
23. La linea interpretativa, avallata dall’organo della nomofilachia contabile, per cui detto aumento è limitato ai militari e ai dipendenti civili che cessino dal servizio dopo avere acquistato il diritto alla pensione, non contrasta con il principio di eguaglianza.
24. Ai lavoratori che non hanno raggiunto l’anzianità utile al conseguimento della pensione, il legislatore appresta la speciale tutela della costituzione di una posizione assicurativa presso l’INPS, secondo le regole dell’assicurazione generale obbligatoria.
25. La disciplina, collocata in un orizzonte sistematico di più ampio respiro -in cui il conseguimento del diritto alla pensione rappresenta non un dato accidentale ed estrinseco, ma un tratto distintivo di rilievo cruciale-, non determina sperequazioni arbitrarie ma rispecchia un bilanciamento tra contrapposti interessi, che tiene conto della diversità delle situazioni comparate e non travalica i limiti della ragionevolezza e della proporzionalità.
26. Le decisioni sopra riassunte, che hanno puntualmente e con ampie argomentazioni chiarito le ragioni di fondatezza del ricorso, esonerano il Collegio dal ricercare ulteriori motivazioni a sostegno dello stesso e ne fondano l’accoglimento.
27. In applicazione, dunque, del principio di diritto per cui «al dipendente civile ovvero al militare in servizio permanente o continuativo, cessato dal servizio senza aver acquistato il diritto a pensione per mancanza della necessaria anzianità di servizio, non spetta, ai fini della costituzione della posizione assicurativa presso l’Inps prevista dall’art. 124 d.P.R. n. 1092 del 29 dicembre 1973, ratione temporis applicabile, l’aumento del terzo e/o dei due quinti stabilito dall’art. 19 DPR nr. 1092 del 1973», il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata.
28. Non essendo, peraltro, necessari accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto dell’originaria domanda.
29. Le spese del merito e quelle del giudizio di legittimità vanno senz’altro compensate in ragione del fatto che la sentenza della Corte Costituzionale a cui è stato fatto riferimento è intervenuta dopo la proposizione del ricorso per cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda proposta da B.B. e U.V..
Compensa le spese dell’intero processo.