CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 30011 depositata il 29 ottobre 2020 – Ai fini della configurabilità del delitto di cui all’articolo 437 del c.p. è necessario che  l’omissione, la rimozione o il danneggiamento dolosi degli impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire infortuni sul lavoro si inserisca in un contesto imprenditoriale nel quale la mancanza o l’inefficienza di quei presidi antinfortunistici abbia l’attitudine, almeno astratta, anche se non bisognevole di concreta verifica, a pregiudicare l’integrità fisica di una collettività di lavoratori, o, comunque, di persone gravitanti attorno all’ambiente di lavoro