Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 6147 depositata il 8 febbraio 2018
LAVORO – RAPPORTO DI LAVORO – SICUREZZA SUL LAVORO – INFORTUNIO SUL LAVORO – INFORTUNIO DURANTE LA PULIZIA DELLA MACCHINA DEPILATRICE – OMESSA VALUTAZIONE DEL RISCHIO – RESPONSABILITà DEL SOCIO DELLA SOCIETA’
FATTO
1. La Corte d’Appello di Trieste confermava la sentenza di condanna resa dal Tribunale di Udine nei confronti di L.P., nella qualità di socio della s.n.c. “L. Carni di Pi e Pa P.”, per il reato di lesioni colpose, aggravato dalla violazione di norme antinfortunistiche, ai danni di G.V., dipendente della predetta società con mansioni di addetta alle pulizie ed operaia nel reparto di insaccamento, concedendo il beneficio della sospensione condizionale della pena.
2. Secondo la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito, il giorno 2 novembre 2009, la G.V., per completare le operazioni di pulizia della macchina depilatrice per suini, servendosi di una cassetta come gradino, era salita con la idropulitrice sulla rulliera di scarico, per meglio sciacquare il detergente sgrassatore che poco prima aveva spruzzato sugli elementi del rotore porta spatole, e mentre stava compiendo tale operazione uno dei rulli sul quale si trovava in piedi si era messo in movimento e ne aveva provocato la caduta a terra, dalla quale erano derivate gravi lesioni.
La colpa riconosciuta a carico del L.P. veniva ravvisata dalla Corte territoriale nell’aver redatto in maniera incompleta il documento di valutazione dei rischi, che non menzionava l’attività lavorativa svolta dalla G.V. in relazione al rischio specifico concernente le operazioni di pulizia dei complessi macchinari, alle quali la stessa era destinata, e nella mancata formazione specifica della dipendente in ordine ai rischi connessi alle modalità operative ed alle tecniche di tale pulizia.
3. Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, lamentando vizio della motivazione in relazione alla ricostruzione della dinamica del fatto ed alla asserita violazione degli artt.17 e 28 d.lgs. 81/2008, e violazione dell’art.521 c.p.p. per essere stato ritenuto in sentenza un fatto verificatosi con modalità e circostanze del tutto diverse rispetto a quelle descritte nel capo di imputazione.
DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, meramente ripropositivi di doglianze già vagliate e respinte dalla Corte territoriale con corretta ed adeguata motivazione.
2. Nell’atto di appello la difesa aveva lamentato la inconferenza della contestazione della violazione dell’art.17 d.lgs. 81/2008, asserendo che l’infortunio non si era verificato per una violazione degli obblighi del datore di lavoro in tema di valutazione di tutti i rischi in tema di sicurezza sul lavoro nella conseguente elaborazione del documento previsto dall’art.28, atteso che tale documento esisteva, era completo ed esaustivo e presentava i requisiti stabiliti dalla legge.
La Corte di Trieste ha ritenuto infondata la doglianza rilevando come, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, il DVR non prevedesse alcuna valutazione circa la specifica mansione svolta dall’infortunata relativa alla pulizia della macchina depilatrice, in quanto le aree dell’attività lavorativa menzionate nel predetto documento si riferivano esclusivamente alla macellazione degli animali ed al trasporto della merce, le mansioni individuate all’interno del comparto produttivo, rispetto alle quali risultavano elaborate le singole schede di esposizione al rischio dei lavoratori, riguardavano impiegati, autisti, addetti alla macellazione, all’insaccaggio, alla lavorazione delle carni, con esclusione di ogni menzione dell’attività lavorativa svolta dalla G.V., in relazione al rischio specifico concernente le operazioni di pulizia dei complessi macchinari alle quali la stessa era destinata. L’omessa menzione dell’attività svolta dall’infortunata aveva comportato quindi l’assenza di qualsivoglia valutazione in ordine al rischio specifico attinente alla pulizia dei macchinari, essendo evidente che il rischio di “scivolamenti e cadute” previsto per gli addetti alle altre mansioni contemplate dal DVR non era sufficiente ad assolvere alla funzione preventiva di analisi dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, considerata la varietà e le precipue caratteristiche morfologiche dei diversi macchinari da pulire. Le riscontrate carenze del DVR sotto tale aspetto avevano del resto trovato spiegazione nel fatto che all’assunzione diretta della G.V. da parte della L.P. Carni s.n.c. per svolgere, all’interno dell’azienda, le medesime mansioni generalmente svolte dal personale di altre imprese, non avevano fatto seguito né l’aggiornamento e l’integrazione del DVR con la previsione degli specifici rischi insiti nelle operazioni di pulizia, né la formazione specifica della lavoratrice in ordine ai rischi connessi alle modalità e alle tecniche delle medesime.
Queste le esaustive argomentazioni dei giudici di appello, del tutto immuni da censure, in quanto applicano principi consolidati, secondo i quali vanno addebitate al datore di lavoro, in forza della posizione di garanzia di cui è titolare, le manchevolezze causalmente collegate alla verificazione dell’evento infortunistico, che ha rappresentato la concretizzazione proprio di quel rischio, prevedibile ed evitabile, che le norme di prevenzione inosservate erano volte ad evitare, di guisa che l’attuazione delle menzionate e doverose cautele sarebbe stata sufficiente ad impedirlo. Sul datore di lavoro grava infatti l’obbligo di eliminare le fonti di pericolo per i lavoratori dipendenti che debbano utilizzare una macchina e di adottare nell’impresa tutti i più moderni strumenti che la tecnologia offre per garantire la sicurezza.
Nel caso di specie, si ripete, il rischio connesso alla pulizia della macchina depilatrice non era stato valutato, la lavoratrice non aveva ricevuto alcuna specifica formazione sulle modalità di svolgimento delle sue mansioni, e si era infortunata nel corso delle stesse, inconsapevole della pericolosità della condotta che poneva in essere.
3. Nell’atto di appello era stata altresì lamentata la violazione degli artt.521 e 522 c.p.p. in relazione agli artt. 598 e 604 c.p.p. poiché l’infortunio, secondo la tesi difensiva, non si era verificato con le modalità descritte nel capo di imputazione, ma con modalità del tutto diverse, nel senso che la G.V. non poteva essere caduta scivolando dalla rulliera in posizione china ma piuttosto da una cassetta posta sul pavimento, della quale, trattandosi di persona di bassa statura, si era servita per salire sulla macchina.
Anche tale argomentazione è stata approfonditamente esaminata dalla Corte di Trieste, la quale ha correttamente osservato che non era ipotizzabile alcuna violazione dei principio del contraddittorio a danno della difesa dell’imputato, che nel corso del processo aveva potuto adeguatamente ed approfonditamente fronteggiare, dal punto di vista tecnico e sostanziale, tutte le contestazioni concernenti le operazioni di pulizia e gli elementi caratterizzanti la ricostruzione della dinamica dell’evento lesivo, non attribuibile ad un comportamento abnorme della lavoratrice, idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra l’infortunio e le omissioni addebitate al datore di lavoro.
L’adeguata previsione della procedura per la pulizia della macchina depilatrice di suini e le conseguenti, correlative, misure di prevenzione, prima fra tutte il divieto di salire sulla rulliera per pulire il macchinario, avrebbero infatti reso edotta la lavoratrice dei rischi insiti in tale modalità operativa, a suo dire abitualmente posta in essere nello svolgimento delle proprie mansioni, in considerazione della sua bassa statura, nella totale inconsapevolezza dei rischi connessi a tale inidonea condotta, rischi non valutati dal datore di lavoro e non oggetto di preventiva formazione ed informazione.
Si tratta di considerazioni ineccepibili sul piano logico e giuridico, con le quali il ricorrente non si confronta, insistendo del riproporre le già svolte, infondate, difese.
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 2.000,00 euro in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent.n.186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Cassazione ordinanza n. 13839 depositata il 3 maggio 2022 - Nel caso in cui l'avviso di accertamento non sia stato correttamente notificato al legale rappresentante della società, tuttavia, il socio potrà fare valere le proprie ragioni nel…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 15 luglio 2020, n. 15112 - Il datore di lavoro è responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia se ometta di adottare le idonee misure protettive, sia se non accerti e vigili che di queste misure venga fatto…
- Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 27787 depositata il 24 giugno 2019 - Responsabilità penale dell'amministratore di una società per l’infortunio mortale occorso al lavoratore, in quanto ha omesso di assicurare al dipendente un’adeguata…
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 44561 depositata il 23 novembre 2022 - Il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro, è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari…
- Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 27786 depositata il 24 giugno 2019 - L'amministratore è responsabile penalmente per l'infortunio occorso ad un dipendente che aveva utilizzato un macchinario privo del grigliato di protezione anche se…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 21 marzo 2022, n. 9005 - Nel giudizio avente ad oggetto l'azione di regresso da parte dell'I.N.A.I.L. ai sensi dell'art. 11 d.p.r. n. 1124 del 1965 l'Istituto può chiedere in appello una somma maggiore di quella pretesa…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- ISA 2024 le cause di esclusione per l’anno 2
La legge istitutiva degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) ha una…
- Il diritto riconosciuto dall’uso aziendale n
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10120 depositat…
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…