Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 804 depositata il 11 gennaio 2018
LAVORO – RAPPORTO DI LAVORO – SICUREZZA SUL LAVORO – INFORTUNIO SUL LAVORO – PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO – POSIZIONE DI GARANTE
Fatto
1. Con decreto in data 17/05/2014, emesso a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, N.C. era stato tratto a giudizio immediato in relazione al reato di cui agli artt. 6, comma 4, 104, comma 3, lett. b) del d.lgs. n. 624 del 1996 per avere omesso, nella sua qualità di datore di lavoro e di responsabile della sicurezza dello stabilimento Centro olii VaL d’Agri di ENI S.p.A., di trasmettere all’autorità di vigilanza, prima dell’inizio delle attività affidate all’impresa Istituto di vigilanza città di Potenza, l’integrazione del documento di sicurezza e salute coordinato in relazione all’affidamento dei lavori di vigilanza alla ditta appaltatrice ex art. 9, comma 2, lett. b) del d.lgs. 626/1994.
1.1. Con sentenza emessa in data 13/01/2016 il Tribunale di Potenza aveva, tuttavia, dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato per essersi il reato estinto per prescrizione.
2. Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso lo stesso N.C. a mezzo del difensore fiduciario, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la contraddittorietà della motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. E), cod. proc. pen. per inosservanza o erronea applicazione della legge processuale penale con riguardo all’art. 129 cod. proc. pen.. In particolare, la sentenza avrebbe ritenuto che il reato si sia estinto per prescrizione, nonostante che l’imputato avesse rivestito la qualifica soggettiva di datore di lavoro e di responsabile della sicurezza soltanto in epoca successiva alla commissione del fatto, secondo quanto emergente dalla documentazione prodotta dalla difesa; documentazione che il giudice non avrebbe, però, preso in alcuna considerazione, obliterando anche il dato che N.C. non si trovasse materialmente all’interno del Centro olii Val d’Agri alla data della commissione del reato.
Diritto
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, per addivenire ad una pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il giudice deve valutare se le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato o la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile; valutazione che, secondo l’orientamento qui condiviso, appartiene più al concetto di “constatazione”, ossia di percezione ictu oculi, che a quello di “apprezzamento”, come tale incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (così Sez. Un., n. 35490 del 28/05/2009, dep. 15/09/2009, Tettamanti, Rv. 244274).
Nel caso di specie, deve invero escludersi che ricorra la prova evidente dell’innocenza dell’imputato, atteso che secondo le dichiarazioni del teste Ca., N.C. aveva rivestito la qualifica formale contestata e che, come evidenziato dal giudice di merito, il principio di effettività, comunemente applicato dalla giurisprudenza in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, impone che la posizione di garante venga assunta da colui il quale, “di fatto”, ovvero indipendentemente della qualifica formale, si accolla e svolge i poteri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto (Sez. 4, n. 22606 del 4/04/2017, dep. 9/05/2017, Minguzzi, Rv. 269973).
Per tale motivo, anche ammettendo che l’imputato non abbia rivestito, come opinato la difesa, la qualifica richiesta, nondimeno deve escludersi che sia emerso in maniera evidente che N.C. non avesse rivestito alcun ruolo, anche solo fattuale, dal punto di vista gestorio, proprio in considerazione delle menzionate dichiarazioni del teste.
3. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso proposto deve essere, pertanto, rigettato.
4. La natura non particolarmente complessa della questione e l’applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Motivazione semplificata.
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