CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 8 maggio 2019, n. C-134/18
Lavoro – Rapporto di lavoro – Regimi di previdenza sociale – Prestazioni d’invalidità – “Periodo preliminare di inabilità al lavoro” – Inabilità al lavoro
SENTENZA
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 45 e 48 TFUE, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1, e rettifiche in GU 2004, L 200, pag. 1; GU 2007, L 204, pag. 30 e GU 2018, L 2, pag. 15), nonché del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 883/2004 (GU 2009, L 284, pag. 1).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la sig.ra M. V. e il Rijksinstituut voor ziekte-en invaliditeitsverzekering (Istituto nazionale di assicurazione malattia‑invalidità; in prosieguo: l’«INAMI») in merito al rifiuto di quest’ultimo di concedere alla sig.ra V. il beneficio di un’indennità di invalidità.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Regolamento n 883/2004
3 Il titolo I del regolamento n. 883/2004, rubricato «Disposizioni generali», comprende il suo articolo 6, il quale dispone quanto segue:
«Fatte salve disposizioni contrarie del presente regolamento, l’istituzione competente di uno Stato membro, la cui legislazione subordina:
– l’acquisizione, il mantenimento, la durata o il recupero del diritto alle prestazioni,
(…)
al maturare di periodi d’assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza maturati sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, come se si trattasse di periodi maturati sotto la legislazione che essa applica».
4 Il titolo II del regolamento n. 883/2004, rubricato «Determinazione della legislazione applicabile», comprende il suo articolo 11, paragrafo 3, lettera c), che dispone quanto segue:
«Fatti salvi gli articoli da 12 a 16:
(…)
c) una persona che riceva indennità di disoccupazione a norma dell’articolo 65 in base alla legislazione dello Stato membro di residenza è soggetta alla legislazione di detto Stato membro».
5 Il capitolo 5, rubricato «Pensioni di vecchiaia e ai superstiti», del titolo III del regolamento n. 883/2004 contiene gli articoli da 50 a 60.
6 L’articolo 51 di tale regolamento, intitolato «Disposizioni speciali relative alla totalizzazione dei periodi», ai paragrafi 1 e 2, dispone quanto segue:
«1. Se la legislazione di uno Stato membro subordina la concessione di talune prestazioni alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati maturati solo in una determinata attività subordinata o autonoma o in un’occupazione soggetta ad un regime speciale applicabile ai lavoratori subordinati o autonomi, l’istituzione competente di detto Stato membro tiene conto dei periodi maturati sotto la legislazione di altri Stati membri soltanto se sono maturati sotto un regime corrispondente o, in mancanza di questo, nella stessa occupazione o, se del caso, nella stessa attività subordinata o autonoma.
Se, tenuto conto dei periodi così maturati, l’interessato non soddisfa le condizioni per beneficiare di un regime speciale, questi periodi sono presi in considerazione ai fini dell’erogazione delle prestazioni del regime generale o, altrimenti, del regime applicabile agli operai o agli impiegati, a seconda dei casi, purché l’interessato sia stato iscritto a uno di tali regimi.
2. I periodi di assicurazione maturati nell’ambito di un regime speciale di uno Stato membro sono presi in considerazione ai fini dell’erogazione delle prestazioni del regime generale o, altrimenti, del regime applicabile agli operai o agli impiegati, a seconda dei casi, di un altro Stato membro, purché l’interessato sia stato iscritto a uno o più di tali regimi, anche se detti periodi sono già stati presi in considerazione in quest’ultimo Stato membro nell’ambito di un regime speciale».
7 L’articolo 52 di detto regolamento, rubricato «Liquidazione delle prestazioni», al suo paragrafo 1 così dispone:
«1. L’istituzione competente calcola l’importo delle prestazioni che sarebbe dovuto:
a) a norma della legislazione che essa applica, solo se le condizioni richieste per avere diritto alle prestazioni sono state soddisfatte esclusivamente a norma del diritto nazionale (prestazione autonoma);
b) calcolando un importo teorico e successivamente un importo effettivo (prestazione prorata), secondo le seguenti modalità:
i) l’importo teorico della prestazione è pari alla prestazione cui l’interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione e/o di residenza maturati sotto le legislazioni degli altri Stati membri fossero maturati sotto la legislazione che essa applica alla data della liquidazione. Se, in virtù di questa legislazione, l’importo è indipendente dalla durata dei periodi maturati, tale importo è considerato come l’importo teorico;
ii) l’istituzione competente determina quindi l’importo effettivo della prestazione prorata applicando all’importo teorico il rapporto tra la durata dei periodi maturati prima che si avverasse il rischio ai sensi della legislazione che essa applica e la durata totale dei periodi maturati prima che il rischio si avverasse, ai sensi delle legislazioni di tutti gli Stati membri interessati».
8 L’articolo 57 del medesimo regolamento, rubricato «Periodi di assicurazione o di residenza inferiori a un anno», al suo paragrafo 1 prevede quanto segue:
«In deroga all’articolo 52 paragrafo 1, lettera b), l’istituzione di uno Stato membro non è tenuta ad erogare prestazioni riguardanti periodi maturati sotto la legislazione che essa applica, e che sono presi in considerazione al momento dell’avverarsi del rischio, se:
– la durata di detti periodi non raggiunge un anno
e,
– tenuto conto soltanto di questi periodi, nessun diritto alle prestazioni e’ acquisito in virtù’ di detta legislazione.
Ai fini del presente articolo, per “periodi” si intendono tutti i periodi di assicurazione, lavoro subordinato, lavoro autonomo o residenza che ammettono a beneficiare della prestazione interessata o la accrescono direttamente».
9 L’articolo 65 del regolamento n. 883/2004, rubricato «Disoccupati che risiedevano in uno Stato membro diverso dallo Stato competente», al suo paragrafo 2, prima frase, e al suo paragrafo 5, lettera a), prevede quanto segue:
«2. La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del lavoro nello Stato membro di residenza. (…)
(…)
5. a) Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase, riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall’istituzione del luogo di residenza».
Regolamento n. 987/2009
10 Il regolamento n. 987/2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 883/2004, prevede, al capo IV del titolo III, le norme relative alle prestazioni di invalidità e alle pensioni di vecchiaia e ai superstiti.
11 L’articolo 45 del regolamento n. 987/2009, intitolato «Domanda di prestazioni», dispone in particolare:
«A. Presentazione della domanda di prestazioni a norma della legislazione di tipo A ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento [n. 883/2004]
(…)
B. Presentazione delle altre domande di prestazioni
4. Nelle situazioni diverse da quella di cui al paragrafo 1, il richiedente presenta una domanda all’istituzione del proprio luogo di residenza, o all’istituzione dello Stato membro alla cui legislazione è stato soggetto da ultimo. (…)
(…)».
12 L’articolo 47 del regolamento n. 987/2009, rubricato «Istruttoria delle domande da parte delle istituzioni interessate», dispone, in particolare:
«A. Istituzione di contatto
1. L’istituzione cui la domanda di prestazioni è presentata o inoltrata conformemente all’articolo 45, paragrafi 1 o 4, del regolamento [n. 987/2009] è denominata qui di seguito “istituzione di contatto”» (…).
L’istituzione di contatto, in quanto tale, oltre a istruire la domanda di prestazioni in base alla legislazione che essa applica, promuove lo scambio di dati, la comunicazione di decisioni e le operazioni necessarie all’istruttoria della domanda da parte delle istituzioni interessate, fornisce al richiedente, a domanda, tutte le informazioni relative agli aspetti comunitari dell’istruttoria stessa e lo tiene al corrente degli sviluppi.
B. Istruttoria delle domande di prestazioni a norma della legislazione di tipo A ai sensi dell’articolo 44 del regolamento [n. 883/2004]
(…)
C. Istruttoria delle altre domande di prestazioni
4. Nelle situazioni diverse da quelle di cui al paragrafo 2, l’istituzione di contatto trasmette senza indugio le domande di prestazioni, con tutta la documentazione di cui dispone e, se del caso, i documenti pertinenti prodotti dal richiedente a tutte le istituzioni interessate affinché possano tutte iniziarne l’istruttoria simultaneamente. L’istituzione di contatto comunica alle altre istituzioni i periodi di assicurazione o di residenza maturati in base alla sua legislazione. Essa indica altresì quali documenti debbano essere trasmessi successivamente e integra la domanda quanto prima.
5. Ciascuna delle istituzioni interessate comunica all’istituzione di contatto e alle altre istituzioni interessate, quanto prima, i periodi di assicurazione o di residenza maturati in base alla sua legislazione.
6. Ogni istituzione interessata procede al calcolo dell’importo delle prestazioni conformemente all’articolo 52 del regolamento di base e comunica all’istituzione di contatto e alle altre istituzioni interessate la propria decisione, l’importo delle prestazioni dovute, e qualsiasi altra informazione necessaria ai fini degli articoli da 53 a 55 del regolamento [n. 883/2004].
(…)».
Diritto belga
13 Ai sensi dell’articolo 32 della gecoördineerde wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (legge coordinata sull’assicurazione obbligatoria per cure mediche e indennità), del 14 luglio 1994 (in prosieguo: la «legge ZIV»), i lavoratori in disoccupazione controllata hanno diritto alle prestazioni sanitarie come definite al capo III del titolo III di tale legge e alle condizioni da essa stabilite.
14 L’articolo 86, paragrafo 1, lettera c), della legge ZIV stabilisce che i lavoratori in disoccupazione controllata hanno, altresì, in qualità di titolari, il diritto alle indennità di inabilità al lavoro, come definite al capo III del titolo IV di tale legge e alle condizioni da essa previste.
15 L’articolo 87 della legge ZIV enuncia che il titolare di cui all’articolo 86, paragrafo 1, di tale legge, che si trova in stato di inabilità al lavoro, riceve per ciascun giorno lavorativo nel periodo di un anno dalla data di inizio della sua inabilità al lavoro, o per ciascun giorno del medesimo periodo assimilato ad un giorno lavorativo, un’indennità detta «di inabilità primaria».
16 Ai sensi dell’articolo 93 della legge ZIV, qualora l’inabilità al lavoro si protragga oltre il periodo di inabilità primaria, è erogata, per ogni giorno lavorativo dell’inabilità al lavoro, o per ogni giorno ad esso assimilato, un’indennità detta «d’invalidità».
17 Per quanto riguarda le inabilità al lavoro iniziate prima del 1º maggio 2017, l’articolo 128, paragrafo 1, della legge ZIV prevede che, per ottenere il diritto alle prestazioni previste al titolo IV di tale legge, i titolari di cui all’articolo 86, paragrafo 1, della stessa, devono avere totalizzato, nel corso di un periodo di sei mesi precedente la data di ottenimento del diritto, 120 giorni lavorativi, e ciò in conformità all’articolo 203 del Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging in uitkeringen (regio decreto di esecuzione della legge sull’assicurazione obbligatoria per cure mediche e indennità) del 3 luglio 1996 (Moniteur belge del 31 luglio 1996, pag. 20285), nella versione applicabile alle inabilità al lavoro iniziate prima del 1º maggio 2017.
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
18 Dopo aver lavorato nei Paesi Bassi dal 10 novembre 1997 al 31 marzo 2015, la sig.ra V., cittadina olandese residente in Belgio, ha ricevuto, dal 2 aprile 2015, un sussidio di disoccupazione dall’istituzione competente belga.
19 Il 7 aprile 2015, la sig.ra V. si è dichiarata inabile al lavoro presso l’istituzione competente belga. Anche se essa non soddisfaceva i requisiti previsti dalla normativa belga, l’istituzione competente belga le ha concesso, a decorrere da tale data e fino al 6 aprile 2016, un’indennità per inabilità al lavoro sulla base del principio della totalizzazione dei periodi di assicurazione di cui all’articolo 6 del regolamento n. 883/2004.
20 Il 7 aprile 2016, la sig.ra V. ha acquisito lo status di invalido in Belgio.
21 Con lettera del 17 maggio 2016, la sig.ra V. ha presentato all’Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Istituto di gestione delle assicurazioni per i lavoratori subordinati, Paesi Bassi) (in prosieguo: l’«UWV») una domanda per la concessione di un’indennità d’invalidità nei Paesi Bassi.
22 Nella sua risposta del 19 maggio 2016, l’UWV ha informato la sig.ra V. del fatto che, conformemente alla legislazione olandese, l’acquisizione dello status di invalido e la concessione dell’indennità ad esso afferente era possibile solo dopo il maturare di un «periodo preliminare di inabilità al lavoro» di 104 settimane e che, dal momento che essa aveva maturato solo 52 settimane di «periodo preliminare di inabilità al lavoro» in Belgio, non poteva concederle una tale indennità, che avrebbe potuto esserle corrisposta solo a decorrere dal 4 aprile 2017.
23 Con decisione del 18 agosto 2016, l’INAMI ha ricordato alla sig.ra V., che, poiché aveva totalizzato solo quattro giorni di assicurazione in Belgio alla data in cui si era dichiarata inabile al lavoro, alla quale ha fatto seguito il suo collocamento in invalidità, essa non soddisfaceva i requisiti per beneficiare di un’indennità di invalidità in Belgio e, di conseguenza, le ha negato, sulla base dell’articolo 57 del regolamento n. 883/2004, la concessione di tale indennità. Avverso tale decisione la sig. ra V. ha proposto ricorso dinanzi al giudice del rinvio.
24 Lo stesso giorno, l’INAMI, ai sensi dell’articolo 47 del regolamento n. 987/2009, ha presentato una domanda di prestazione all’UWV, la quale è stata respinta per le stesse ragioni esposte al punto 22 della presente sentenza.
25 A decorrere dal 4 aprile 2017, data in cui la sig.ra V. ha maturato il «periodo preliminare di inabilità al lavoro» di 104 settimane richiesto dalla normativa olandese, durante il quale essa non ha percepito l’indennità per inabilità al lavoro, la quale è, in linea di principio, concessa ai lavoratori decorso tale periodo, le è stato riconosciuto lo status di invalido nei Paesi Bassi e l’istituzione competente nei Paesi Bassi le ha concesso l’indennità di invalidità.
26 Il giudice del rinvio rileva che, in ragione delle divergenze esistenti tra le normative belga e olandese per quanto riguarda la durata del «periodo preliminare di inabilità al lavoro» che condiziona l’acquisizione dello status di invalido in Belgio e nei Paesi Bassi, la sig.ra V. non ha percepito alcuna indennità tra il 7 aprile 2016, data di fine del «periodo preliminare di inabilità al lavoro» previsto dalla legge belga, e il 3 aprile 2017, data di fine del «periodo preliminare di inabilità al lavoro» previsto dal diritto olandese. Tale giudice nutre dubbi circa la compatibilità di tale situazione con le disposizioni degli articoli 45 e 48 del TFUE.
27 In tali circostanze l’Arbeidsrechtbank Antwerpen (Tribunale del lavoro di Anversa, Belgio) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se gli articoli 45 e 48 [TFUE] siano violati qualora lo Stato membro da ultimo competente all’inizio dell’inabilità al lavoro, dopo il decorso di un periodo di carenza di 52 settimane di inabilità al lavoro, durante il quale sono riconosciute prestazioni di malattia, neghi il diritto a una prestazione di invalidità sulla base dell’articolo 57 del [regolamento n. 883/2004] e l’altro Stato membro, non da ultimo competente, applichi, ai sensi del suo diritto nazionale, un periodo di carenza di 104 settimane prima di esaminare il diritto a una prestazione di invalidità pro-rata.
2) Se in tale ipotesi sia compatibile con il diritto alla libera circolazione che in detto periodo l’interessato debba rivolgersi all’assistenza sociale, o se gli articoli 45 e 48 [TFUE] obblighino lo Stato non da ultimo competente a esaminare il diritto a prestazioni di invalidità dopo il decorso del periodo di carenza ai sensi della legislazione dello Stato da ultimo competente, sebbene il diritto nazionale dello Stato membro non da ultimo competente non lo consenta».
Sulle questioni pregiudiziali
28 Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 45 e 48 TFUE debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui al lavoratore il quale, dopo un periodo di un anno di inabilità al lavoro, è stato riconosciuto invalido dall’istituzione competente dello Stato membro di residenza senza però beneficiare di un’indennità di invalidità in base alla normativa di tale Stato membro, sia imposto, dall’istituzione competente dello Stato membro nel quale ha maturato la totalità dei suoi periodi di assicurazione, un periodo di inabilità al lavoro per un anno supplementare ai fini del riconoscimento dello status di invalido e della concessione del beneficio di prestazioni di invalidità pro rata, senza tuttavia percepire un’indennità per inabilità al lavoro durante detto periodo.
29 Al fine di fornire una risposta utile al giudice del rinvio, occorre ricordare, in via preliminare, che il regolamento n. 883/2004, il cui scopo è assicurare un coordinamento tra sistemi nazionali distinti, lascia impregiudicati questi ultimi e non istituisce un regime comune di previdenza sociale. Pertanto, secondo costante giurisprudenza, gli Stati membri conservano la loro competenza a disciplinare i loro sistemi di previdenza sociale (v., in particolare, sentenze del 21 febbraio 2013, S. G., C‑282/11, EU:C:2013:86, punto 35 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 7 dicembre 2017, Z.‑D., C‑189/16, EU:C:2017:946, punto 38).
30 Di conseguenza, in mancanza di un’armonizzazione a livello dell’Unione europea, spetta alla normativa di ciascuno Stato membro determinare, in particolare, le condizioni cui è subordinato il diritto a prestazioni (sentenze del 21 febbraio 2013, S. G., C‑282/11, EU:C:2013:86, punto 36 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 7 dicembre 2017, Z.‑D., C‑189/16, EU:C:2017:946, punto 39).
31 Nell’esercizio di tale competenza, gli Stati membri devono nondimeno rispettare il diritto dell’Unione e, in particolare, le disposizioni del Trattato FUE relative alla libertà riconosciuta a qualsiasi cittadino dell’Unione di circolare e di soggiornare sul territorio degli Stati membri (sentenze del 21 febbraio 2013, S. G., C‑282/11, EU:C:2013:86, punto 37 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 7 dicembre 2017, Z.‑D., C‑189/16, EU:C:2017:946, punto 40).
32 A tale riguardo, occorre sottolineare che il Trattato FUE non garantisce ad un lavoratore, che estenda le sue attività a più di uno Stato membro o che le trasferisca in un altro Stato membro, un regime previdenziale neutrale. Tenuto conto delle differenze tra le legislazioni previdenziali degli Stati membri, una simile estensione o un simile trasferimento possono, a seconda dei casi, essere più o meno favorevoli o sfavorevoli per i lavoratori sul piano della previdenza sociale. Ne deriva che, anche ove la sua applicazione sia meno favorevole, una tale legislazione è sempre conforme agli articoli 45 e 48 TFUE se non crea condizioni di svantaggio per il lavoratore di cui trattasi rispetto a quelli che svolgono l’insieme delle loro attività nello Stato membro in cui essa si applica o rispetto a quelli che già in precedenza le erano assoggettati e se non si risolve nel fatto puro e semplice di versare contributi previdenziali a fondo perduto (v., in tal senso, sentenza del 1° ottobre 2009, L., C‑3/08, EU:C:2009:595, punto 45 e giurisprudenza ivi citata).
33 Infatti, la Corte ha ripetutamente affermato che lo scopo dell’articolo 45 TFUE non sarebbe raggiunto se i lavoratori migranti, a seguito dell’esercizio del loro diritto alla libera circolazione, dovessero essere privati dei vantaggi previdenziali garantiti loro dalle leggi di uno Stato membro. Una conseguenza del genere potrebbe, infatti, dissuadere il lavoratore dell’Unione dall’esercitare il suo diritto alla libera circolazione e costituirebbe, pertanto, un ostacolo a tale libertà (sentenza del 1° ottobre 2009, L., C‑3/08, EU:C:2009:595, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).
34 Nel caso di specie, risulta dal fascicolo sottoposto alla Corte che i sistemi di assicurazione di invalidità belga e olandese subordinano il riconoscimento dello status di invalido al maturare, da parte del lavoratore interessato, di un «periodo preliminare di inabilità al lavoro», durante il quale quest’ultimo percepisce un’indennità per inabilità al lavoro. È soltanto alla scadenza di questo periodo che al lavoratore interessato è riconosciuto lo status di invalido ed esso percepisce un’indennità di invalidità. Tuttavia, le normative belga e olandese divergono per quanto riguarda la durata di tale periodo, dal momento che il medesimo periodo dura, rispettivamente, uno e due anni.
35 Come risulta dall’ordinanza di rinvio, la sig.ra V., la quale, il 7 aprile 2015, percepiva un sussidio di disoccupazione a norma della normativa belga e rientrava nell’ambito di tale legislazione ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 883/2004, ha maturato, in Belgio un «periodo preliminare di inabilità al lavoro» della durata di un anno, come previsto in tale normativa, e ha ricevuto, nel corso di tale periodo, un’indennità per inabilità al lavoro, non sulla base dei periodi assicurativi maturati in Belgio, dal momento che non erano sufficienti, ma sulla base dei periodi di assicurazione compiuti nei Paesi Bassi in conformità al principio della totalizzazione dei periodi di assicurazione di cui all’articolo 6 del regolamento n. 883/2004.
36 Al termine di tale periodo, l’istituzione belga competente ha riconosciuto alla sig.ra V. lo status di invalido, ma ha rifiutato di concederle un’indennità di invalidità.
37 A tale riguardo, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, l’istituzione competente di uno Stato membro può rifiutare di concedere prestazioni per i periodi compiuti sotto la legislazione che essa applica se la durata dei detti periodi non raggiunge un anno e se, tenuto conto di questi soli periodi, nessun diritto alle prestazioni è acquisito in virtù di detta legislazione.
38 Nel caso di specie, è pacifico che la sig.ra V. non ha sufficientemente versato contributi in Belgio e che essa potrebbe ricevere un’indennità di invalidità soltanto sulla base dei periodi di assicurazione compiuti nei Paesi Bassi.
39 Tuttavia, quando le autorità belghe, in forza dell’articolo 47 del regolamento n. 987/2009, hanno presentato all’istituzione olandese competente una domanda di prestazione di invalidità, quest’ultima ha rifiutato di riconoscere alla sig.ra V. lo status di invalido e di concederle la relativa indennità, con la motivazione che essa non aveva maturato un periodo di inabilità al lavoro di due anni, come previsto dalla legislazione olandese.
40 Di conseguenza, tale istituzione ha imposto alla sig.ra V. il maturare del secondo anno del «periodo preliminare di inabilità al lavoro» previsto dalla normativa olandese senza, tuttavia, versarle l’indennità corrispondente.
41 Orbene, se la normativa olandese di cui trattasi nel procedimento principale non effettua, a priori, una distinzione tra i lavoratori migranti e i lavoratori stanziali, in quanto prescrive, in linea generale, il passaggio allo status di invalido dopo un periodo di inabilità al lavoro di due anni, essa conduce, in pratica, a svantaggiare durante il secondo anno di inabilità al lavoro, i lavoratori migranti che si trovino in una situazione come quella della sig.ra V. rispetto ai lavoratori stanziali e porta i primi a perdere un vantaggio sociale che tale legislazione era tenuta a garantire.
42 Infatti, risulta dall’ordinanza di rinvio che i lavoratori i quali, a differenza della sig.ra V., non si avvalgono del loro diritto alla libera circolazione e trascorrono la totalità del loro periodo di inabilità al lavoro ai sensi della normativa dei Paesi Bassi, ricevono, durante i due anni di durata di tale periodo, un’indennità per inabilità al lavoro da parte dell’istituto olandese competente.
43 Orbene, è pacifico che, durante il secondo anno di inabilità al lavoro che essa ha maturato in forza della normativa olandese, la sig.ra V.. non ha percepito tale indennità.
44 In tali circostanze, si deve constatare che l’applicazione della normativa olandese di cui trattasi nel procedimento principale ad un lavoratore migrante che si trova in una situazione come quella della sig.ra V. produce effetti incompatibili con la finalità dell’articolo 45 TFUE, legati alla circostanza che il diritto alle prestazioni di invalidità della sig.ra V. è stato disciplinato in via consecutiva da due legislazioni diverse.
45 La Corte ha già dichiarato che, di fronte ad una siffatta divergenza di normative, il principio di leale collaborazione, sancito nell’articolo 4, paragrafo 3, TUE, fa obbligo alle competenti autorità nazionali di mettere in atto tutti i mezzi di cui dispongono per realizzare l’obiettivo di cui all’articolo 45 TFUE (v., in tal senso, sentenza del 1° ottobre 2009, L., C‑3/08, EU:C:2009:595, punto 49 e giurisprudenza ivi citata).
46 Va ricordato, a tale proposito, che, secondo costante giurisprudenza della Corte, qualora il diritto nazionale preveda un trattamento differenziato tra vari gruppi di persone in violazione del diritto dell’Unione, i membri del gruppo sfavorito devono essere trattati allo stesso modo ed essere assoggettati allo stesso regime degli altri interessati. Il regime applicabile ai membri del gruppo favorito, in mancanza della corretta applicazione del diritto dell’Unione, resta il solo sistema di riferimento valido (sentenza del 13 luglio 2016, P., C‑187/15, EU:C:2016:550, punto 46 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 28 giugno 2018, C. R., C‑2/17, EU:C:2018:511, punto 73).
47 Come risulta dalla decisione di rinvio e come già rilevato al punto 42 della presente sentenza, i lavoratori stanziali che non hanno esercitato il loro diritto alla libera circolazione e che maturano l’intero periodo di inabilità al lavoro in forza della legislazione olandese percepiscono un’indennità per inabilità al lavoro durante tutto tale periodo. Detto quadro giuridico, pertanto, costituisce un valido punto di riferimento ai sensi della giurisprudenza citata al punto precedente.
48 Spetta, invero, alle autorità nazionali competenti degli Stati membri interessati determinare quali siano, nel diritto nazionale, i mezzi più adeguati per raggiungere la parità di trattamento fra i lavoratori migranti e i lavoratori stanziali. Va tuttavia sottolineato che tale obiettivo potrebbe essere raggiunto, a priori, concedendo anche ai lavoratori migranti che si trovano in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale un’indennità per incapacità al lavoro nel corso del secondo anno di inabilità al lavoro loro imposto dalla normativa olandese.
49 Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si deve rispondere alle questioni poste dichiarando che gli articoli 45 e 48 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano ad una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui al lavoratore il quale, dopo un periodo di un anno di inabilità al lavoro, è stato riconosciuto invalido dall’istituzione competente dello Stato membro di residenza senza però beneficiare di un’indennità di invalidità in base alla normativa di tale Stato membro, sia imposto, dall’istituzione competente dello Stato membro nel quale ha maturato la totalità dei suoi periodi di assicurazione, un periodo di inabilità al lavoro per un anno supplementare ai fini del riconoscimento dello status di invalido e della concessione del beneficio di prestazioni di invalidità pro rata, senza tuttavia percepire un’indennità per inabilità al lavoro durante detto periodo.
Sulle spese
50 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:
Gli articoli 45 e 48 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano ad una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui al lavoratore il quale, dopo un periodo di un anno di inabilità al lavoro, è stato riconosciuto invalido dall’istituzione competente dello Stato membro di residenza senza però beneficiare di un’indennità di invalidità in base alla normativa di tale Stato membro, sia imposto, dall’istituzione competente dello Stato membro nel quale ha maturato la totalità dei suoi periodi di assicurazione, un periodo di inabilità al lavoro per un anno supplementare ai fini del riconoscimento dello status di invalido e della concessione del beneficio di prestazioni di invalidità pro rata, senza tuttavia percepire un’indennità per inabilità al lavoro durante detto periodo.
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- CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE - Sentenza 14 maggio 2020, n. C-446/18 - Non ostano a una normativa nazionale che non prevede la possibilità per l’amministrazione tributaria di concedere, prima della conclusione di un procedimento di verifica fiscale relativo…
- CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE - Sentenza 05 dicembre 2019, n. C-398/18 e C-428/18 - La normativa UE osta alla normativa di uno Stato membro che impone, come condizione di ammissibilità di un lavoratore ad una pensione anticipata, che l’importo della…
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