Corte di Giustizia Europea sentenza n. C-189/18 depositata il 16 ottobre 2019 – Qualora l’amministrazione finanziaria intenda fondare la propria decisione su elementi di prova ottenuti nell’ambito di procedimenti penali e di procedimenti amministrativi connessi avviati nei confronti dei fornitori del soggetto passivo, il principio del rispetto dei diritti della difesa esige che quest’ultimo, durante il procedimento di cui è oggetto, possa avere accesso a tutti questi elementi e a quelli che possano essere utili alla sua difesa, a meno che obiettivi di interesse generale giustifichino la restrizione di tale accesso