Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sezione n. 5, sentenza n. 5566 depositata il 1° dicembre 2022 – Nel caso in cui il sostituto d’imposta ometta di versare le somme, per le quali ha però operato le ritenute d’acconto, il sostituito non risulta obbligato in solido in sede di riscossione