Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, sezione n. 3, sentenza n. 1185 depositata il 21 aprile 2023 – E’ da considerarsi meramente formale la violazione di una disposizione tributaria che non comporti pregiudizio all’esercizio dell’attività di controllo dell’ente accertatore, e non incida sulla determinazione della base imponibile dell’imposta o sul versamento del relativo tributo, come la compensazione di crediti in assenza dell’apposizione del visto di conformità