Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, sezione n. 3, sentenza n. 1185 depositata il 21 aprile 2023
Crediti – compensazione – visto – omissione – violazione – natura – formale
Massima:
In tema di compensazione di crediti, la mancata sulla dichiarazione del visto di conformità del responsabile del centro di assistenza previsto dall’art. 10, comma 1, lett. a), n. 7 del d.l. n. 78 del 2009, convertito nella l. n. 102 del 2009, configura, anche ai fini dell’applicazione delle relative sanzioni, una violazione meramente formale, non equiparabile ad un omesso versamento, in quanto non pregiudica l’esercizio delle attività di controllo da parte dell’ente accertatore e non incide sulla determinazione della base imponibile dell’imposta e sul versamento del tributo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 23.07 /10.12.2021 la Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza accoglieva il ricorso proposto dalla G S.r.l. avverso il provvedimento con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva proceduto al recupero dell’IVA di? 138.803,83 relativa all’anno 2012 (oltre interessi di ? 28.227,01 e sanzioni di ? 41.641,14), sul presupposto della indebita utilizzazione in compensazione effettuata dalla società predetta e compensava le spese di lite.
Avverso detta sentenza proponeva appello, con atto del 26.05.2022, l’Ufficio, il quale lamentava l’erroneità della decisione e deduceva in via preliminare che la contribuente nulla aveva eccepito nel ricorso introduttivo del giudizio in merito agli interessi richiesti nell’atto di recupero e che, pertanto, il primo giudice aveva statuito ultra petita partium; rappresentava, quindi, che la C.T.P. aveva fondato il proprio convincimento basandosi su una pronuncia della Suprema Corte che non poteva essere condivisa; evidenziava al riguardo che l’operato di essa amministrazione finanziaria<- in
tema di compensazioni orizzontali IVA – è volta alla stringente salvaguardia delle ragioni ha trovato conferma nella stessa novella legislativa (operata col d.lgs. n. 158/2015} dell’art. 13 D.LGS. n. 471/1997, il quale nella sua nuova formulazione al comma 4 recita testualmente che: “Nel caso di utilizzo di un’eccedenza o di un credito d’imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti si applica, salva l’applicazione di disposizioni speciali, la sanzione pari al trenta per cento del credito utilizzato.”>> (fol. 6 atto di appello) e rassegnava le conclusioni trascritte in epigrafe.
La G S.r.l. non si costituiva in giudizio, benché ritualmente citata con atto notificato in data 26.05.2022.
All’odierna udienza la causa era decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello è destituito di fondamento.
La contribuente nell’atto introduttivo del giudizio ha domandato l’annullamento dell’atto di recupero, sicchè in tale richiesta devono ritenersi compresi anche gli interessi oltre alle sanzioni.
La censura, formulata, sul punto, dall’Agenzia delle Entrate va, pertanto, disattesa.
Ma anche le altre prospettazioni difensive dell’Ufficio non possono trovare accoglimento.
Ed invero la violazione contestata alla G S.r.l. è meramente formale, non essendo in discussione l’esistenza del credito IVA ma soltanto la mancanza del visto di conformità da parte di un professionista sulla relativa dichiarazione.
Consegue da ciò che la sanzione applicabile è quella stabilita dall’art. 8 del D.Lgs. n. 471 del 1997 e non già quella prevista dall’art. 13 del decreto in parola.
Ricordava correttamente il primo giudice che trattasi < che è stato accolto dalla interpretazione della giurisprudenza di merito e legittimità (In tema di compensazione di crediti la mancata sulla dichiarazione del del visto di conformità del responsabile del centro di assistenza previsto dall’art. comma lett. n. del d.l. n. 78 del convertito nella l. n. 102 del anche ai fini dell’applicazione delle relative una violazione meramente non equiparabile ad un omesso in quanto non pregiudica l’esercizio delle attività di controllo da parte dell’ente accertatore e non incide sulla determinazione della base imponibile dell’imposta e sul versamento del tributo. Cfr. Cass. Civ. Sez. 6 – Ordinanza n. 5289 del Rv. 657322 – 01)>> (fai. 4 sentenza) Peraltro i giudici di legittimità, in una fattispecie del tutto analoga, avevano affermato il principio secondo il quale non vi sarebbe ragione alcuna di discostarsi dai precedenti giurisprudenziali in materia, in base ai quali <<< la contemporanea sussistenza di un duplice ovvero che la violazione accertata “non comporti un pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo al non incida sulla determinazione della base imponibile dell’imposta e sul versamento del tributo>> (vedi Cassazione civile, sez. VI, 04/06/2018, n. 14158; conf. Cassazione civile, sez. trib., 22/12/2014, n. 27211 e Cassazione civile, sez. trib., 06/10/2017, n. 23352) Nella vicenda per cui è causa la mancata apposizione del visto di conformità, oltre a non costituire condotta frodatoria, non ha arrecato alcun pregiudizio per l’erario, anche perché la eventuale inosservanza della disposizione predetta è del tutto inidonea a pregiudicare l’esercizio delle attività di controllo e di verifica della sussistenza del credito da parte dell’Ente accertatore.
Inoltre, secondo quanto correttamente argomentato in sentenza, la condotta addebitata non può < sia sulla base imponibile dell’imposta sia sul versamento del tributo, in quanto, una volta accertata sul piano sostanziale l’esistenza del credito IVA e il conseguente diritto del contribuente di portarlo in compensazione, la mancata apposizione del visto si risolve in una infrazione puramente formale che non determina il venir meno di tale diritto. Contrariamente a quanto assunto da ricorrente, la compensazione dei crediti in violazione dell’obbligo dell’apposizione del visto non configura una violazione di omesso versamento>>.
L’impugnata sentenza va, pertanto, confermata .
Attesa la mancata costituzione della società contribuente va dichiarato non luogo a provvedere in ordine alle spese e competenze del presente grado del giudizio.
P. Q. M.
definitivamente decidendo sull’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate con atto del 26.05.2022 nei confronti della G S.r.l., avverso la sentenza resa in causa tra le stesse parti in data 23.07 /10.12.2021 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta l’appello e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza;
2) dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese e competenze del presente grado del giudizio.
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